L’articolo 18 del Decreto Legge n. 23/2020 prevede la proroga, ma non per tutti, dei termini di versamento, per i mesi di aprile e maggio 2020, dei seguenti tributi:
- Iva per i contribuenti mensili;
- Ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente o assimilati, compensi di lavoro autonomo o redditi di capitale;
- Contributi Inps per i dipendenti.
I soggetti che possono usufruire della proroga dei termini di versamento riguarda i seguenti soggetti:
- titolari di partite Iva, autonomi e imprese con ricavi o compensi inferiori ai 5 milioni annui che hanno registrato un calo del fatturato di almeno il 33%.
- titolari di partite Iva, autonomi e imprese con ricavi o compensi superiori ai 5 milioni annui che hanno registrato un calo del fatturato di almeno il 50%.
- Tutti i soggetti che hanno iniziato a operare dal primo aprile 2019.
Pertanto i soggetti che vogliano usufruire della proroga devono procedere a verificare se il fatturato del mese di marzo 2020 abbia subito una contrazione di almeno il 33% per coloro che hanno un fatturato di inferiore ai 5.000.000 (del 50% per coloro che hanno un fatturato superiore ai 5.000.000) rispetto al mese di marzo 2019. tale verifica va eseguita anche per il mese di aprile qualora si desideri rinviare il pagamento anche dei tributi
Il comma 7 dell’articolo 18 del D.L. n. 23/2020 prevede che per i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
La norma in commento identifica il parametro per la verifica se il soggetto può usufruire del rinvio del pagamento dei tributi (ritenute alla fonte, Iva e contributi previdenziali ed assistenziali ) sopra indicati con il fatturato, semplificando il sistema. Il fatturato ai fini IVA comprende anche le cessioni di beni ammortizzabili e le fatture per passaggi interni fra attività separate (articolo 36 del decreto Iva) che invece il volume d’affari esclude. Per fatturato deve essere inteso le fatture emesse, di cui all’articolo 6 del DPR 633/72, avente data di marzo ed aprile.
Inoltre l’articolo 19 del D.L. n. 23/2020 prevede la non applicazione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari nei confronti dei soggetti avente sede legale o sede operativa o domicilio fiscale in Italia e ricavi o compensi, nel periodo precedente, non superiore a 400.000 euro. Tale sospensione riguarda solo i compensi o ricavi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
CERTIFICAZIONE UNICHE 2020 – Proroga
L’articolo 20 del D.L. n. 23/2020 ha disposto che per l’anno 2020, il termine di cui all’articolo 4, comma 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, é prorogato al 30 aprile 2020. Pertanto per la consegna ai dipendenti e l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate, per l’anno 2020, la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche di cui all’articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, non si applica se le certificazioni uniche di cui al comma 6-ter del medesimo articolo 4 sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile.
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