Con il “consueto” comunicato stampa (n. 147 del 22 giugno 2020) il il Ministero dell’Economia e delle finanze ha informato che è prossima l’emanazione del DPCM che prevede la proroga dal 30 giugno al 20 luglio il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA per i contribuenti interessati soggetti all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.
Il Ministero dell’Economia e Finanze informa che il rinvio dei versamenti in scadenza il 30 giugno sarà prorogato al 20 luglio, senza applicazione degli interessi, tiene conto dell’impatto dell’emergenza COVID-19 sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e, conseguentemente, sull’operatività dei loro intermediari.
Il comma 5 dell’articolo 12 del DLgs. 241/1997 consente il rinvio o la modifica, per un periodo non superiore ai primi 20 giorni, dei termini di versamento relativi a imposte e contributi senza la maggiorazione dello 0,4% mediante lo strumento del DPCM. ( si avvisa che in data 27 giugno 2020 è stato firmato il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 giugno 2020 – Differimento termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ed è stato pubblicato in data 29 giugno 2020 sulla G.U.)
I soggetti che possono beneficiare della proroga, che saranno individuati dal DPCM in corso di emanazione, che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
- esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro).
Altri soggetti che potranno beneficiare della proroga saranno coloro che, contestualmente:
- applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54 ss. della L. 190/2014 (espressamente citati nel comunicato stampa);
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.
Per i soggetti IRES che hanno applicato il differimento dei termini disposto dal decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020 articolo 106) i versamenti devono avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, ferma restando la possibilità di differire il versamento di 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Per cui, ad esempio, per le società che approveranno il bilancio dell’esercizio 2019 nel corso del mese di giugno i versamenti del saldo 2019 e del primo acconto 2020 dell’IRES e dell’IRAP (per tale ultima imposta solo se trattasi di aziende che non rientrano tra i beneficiari dell’articolo 24 del D.L. n. 34/2020 relativo al taglio dell’IRAP) avranno quale scadenza il 31 luglio 2020, ovvero il 31 agosto 2020 con la maggiorazione dello 0,4%
Contribuenti non titolari di partita IVA
RATA | VERSAMENTO | INTERESSI % | VERSAMENTO (*) | INTERESSI % |
---|---|---|---|---|
1ª | 30 giugno | 30 luglio | ||
2ª | 31 luglio | 0,33 | 31 luglio | |
3ª | 31 agosto | 0,66 | 31 agosto | 0,33 |
4ª | 30 settembre | 0,99 | 30 settembre | 0,66 |
5ª | 2 novembre | 1,32 | 2 novembre | 0,99 |
6ª | 30 novembre | 1,65 | 30 novembre | 1,32 |
(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.
Contribuenti titolari di partita IVA
RATA | VERSAMENTO | INTERESSI % | VERSAMENTO (*) | INTERESSI % |
---|---|---|---|---|
1ª | 30 giugno (20 luglio per soggetti ISA e forfettari) | 30 luglio | ||
2ª | 16 luglio | 0,18 | 20 agosto | 0,18 |
3ª | 20 agosto | 0,51 | 16 settembre | 0,51 |
4ª | 16 settembre | 0,84 | 16 ottobre | 0,84 |
5ª | 16 ottobre | 1,17 | 16 novembre | 1,17 |
6ª | 16 novembre | 1,50 |
(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.
Allegati: