L’articolo 9-ter del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd. “Decreto Sostegni bis”), inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 ha statuito che per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell’imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, in deroga a quanto disposto dall’articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione. La suddetta proroga si applica anche ai soggetti che presentano cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, compresi quelli che adottano il regime di vantaggio c.d. contribuenti minimi, regime forfetario ed ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese.
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 53 del 5 agosto 2021 ha fornito chiarimenti in ordine all’applicazione della proroga dei versamenti di quanto dovuto dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell’imposta sul valore aggiunto i cui i termini dei versamenti scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021
Soggetti interessati alla proroga dei versamenti
Come previsto dall’articolo 9-ter del D.L. n. 73/2021 e chiarito nella risoluzione n. 53 che i soggetti interessati da tale proroga sono:
- i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice da relativo DM.
- che presentano cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale,
- a quelli che adottano il regime di vantaggio c.d. contribuenti minimi (art 27 comma 1 DL 98/2011)
- a quelli che applicano il regime forfetario (art 1 commi 54-89 DL 190/2014)
- nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese (artt 5, 115, 116)
- ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA
Termini per versamenti a seguito della proroga
Nella risoluzione l’Agenzia ha chiarito, inoltre, che “…. le somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte sui redditi, compreso il versamento annuale dell’IVA, e dell’imposta regionale sulle attività produttive possono essere versate anche in rate mensili di pari importo, di cui la prima in scadenza entro il 15 settembre 2021. La rateazione deve concludersi in ogni caso entro il mese di novembre e sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 4 per cento annuo, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 21 maggio 2009, a decorrere dal 16 settembre.”
L’Agenzia delle Entrate nella risoluzione in commento chiarisce che, i termini di versamento possono così riassumersi:
nel caso di versamento in unica soluzione
- per i soggetti titolari di partita IVA:
- entro il 15 settembre 2021 senza interessi;
- per i soggetti non titolari di partita IVA:
- entro il 15 settembre 2021 senza interessi;
nel caso di versamento rateizzato:
- per i soggetti titolari di partita IVA:
- entro il 15 settembre 2021 la prima rata, senza interessi;
- entro il 16 settembre 2021 la seconda rata, con interessi pari al 0,01%;
- entro il 18 ottobre 2021 la terza rata, con interessi pari al 0,34%;
- entro il 16 novembre 2021 la quarta rata, con interessi pari al 0,67%.
- per i soggetti non titolari di partita IVA che partecipano a società, associazioni e imprese
- entro il 15 settembre 2021, la prima rata, senza interessi;
- entro il 30 settembre 2021, la seconda rata, con interessi pari al 0,17%;
- entro il 2 novembre 2021, la terza rata, con interessi pari al 0,50%;
- entro il 30 novembre 2021, la quarta rata, con interessi pari al 0,83%.
Inoltre non è possibile differire il versamento in scadenza il 15 settembre 2021 di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Per i soggetti che hanno già iniziato il pagamento in forma rateale, nel rispetto di termini vigenti prima della proroga, possono proseguire i versamenti secondo le scadenze previste dal piano di rateazione originario.
In questo caso, il termine di versamento delle rate in scadenza nel periodo 30 giugno-31 agosto 2021 può considerarsi posticipato al 15 settembre 2021, senza applicazione di interessi.
Sulle rate aventi scadenza successiva al 15 settembre 2021 sono dovuti gli interessi al tasso del 4 per cento annuo, a decorrere dal 16 settembre 2021.
Gli interessi di rateazione eventualmente già versati, non più dovuti per effetto della proroga, possono essere scomputati dagli interessi dovuti sulle rate successive.
In tutti i casi è, comunque, necessario dare evidenza, nella delega di pagamento, del numero di rata versata. Qualora, invece, entro il termine del 15 settembre 2021, si effettuino più versamenti con scadenze ed importi a libera scelta (senza, quindi, avvalersi di alcun piano di rateazione), è possibile versare la differenza dovuta a saldo:
- in un’unica soluzione, al più tardi entro il 15 settembre 2021, senza interessi;
- in un massimo di quattro rate, di cui la prima da effettuare entro il 15 settembre 2021, con applicazione degli interessi a partire dalla rata successiva alla prima.
Imposte per cui si applica la proroga
In base alla disposizione normativa che ha previsto la proroga dei versamenti per le dichiarazioni fiscali si evince che le imposte intressate sono quelle di seguito riportate:
- saldo IRPEF, IRES, IRAP ed IVA relative al periodo di imposta del 2020
- acconto per il periodo di imposta 2021 relative ad IRPEF, IRES, IRAP
- addizionali IRPEF;
- contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS);
- cedolare secca;
- acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;
- IVIE / IVAFE;
- Diritto CCIAA.
Per i soggetti che non rientrano nella proroga rimangono confermati i termini di versamento del 30 giugno o del 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4%. Diversamente per le società non Isa che hanno approvato il bilancio entro il 29 giugno 2021, il cui termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 delle imposte rimane il 20 agosto o il 20 settembre con la maggiorazione dello 0,4%
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 07 giugno 2019, n. 184656 - Modificazioni dei modelli di dichiarazione Redditi 2019-ENC, Redditi 2019-SC, Redditi 2019-SP e Irap 2019, e delle relative istruzioni, nonché delle istruzioni del modello Redditi…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 aprile 2021, n. 10662 - In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova…
- Proroga dei versamenti - Nuovi criteri di rateizzazione - Risoluzione 01 agosto 2019, n. 71/E dell'Agenzia delle Entrate
- Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, sezione n. 3, sentenza n. 252 depositata il 2 aprile 2023 - In materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l'avere chiesto la rateizzazione degli importi…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 maggio 2020, n. 9402 - In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova…
- INAIL - Circolare 14 settembre 2020, n. 35 - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Disposizioni del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104 in materia di ulteriore rateizzazione dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi e di…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore in pensione ha diritto alla reintegr
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n . 32522 depositata il 23 novembre…
- Il dolo per il reato di bancarotta documentale non
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 42856 depositata il 1…
- La prescrizione in materia tributariava eccepita d
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27933 depositata il 4 ottobre 20…
- Il giudice penale per i reati di cui al d.lgs. n.
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 44170 depositata il 3…
- E’ legittimo il licenziamento per mancata es
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30427 depositata il 2 novembre 2…