CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Comunicato 15 giugno 2021

Proroga del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l’accesso al contributo accesso “perequativo” e differimento del termine di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo

Ill.mo Signor Ministro,

è noto l’impegno del Governo per erogare nel modo più celere possibile i contributi a fondo perduto e le altre misure di sostegno previste per far fronte alle gravi ricadute economiche provocate dalla pandemia.

È altrettanto noto l’impegno straordinario de dei Commercialisti che, sin dall’inizio del periodo emergenziale, ha le, consentito a famiglie, lavoratori e imprese di avvalersi di tali sostegni, facilitando , il buon esito delle iniziative assunte.

Per l’accesso ai benefici, anche il più recente decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, in corso di conversione, richiede l’effettuazione di adempimenti straordinari che vanno ad aggiungersi alle scadenze ordinari ordinariamente previste dal nostro sistema tributario.

Per quanto concerne i contributi a fondo perduto, l’articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 2021 riconosce, oltre un contributo in forma automatica a favore dei medesimi soggetti già beneficiari del contributo di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, un contributo, , alternativo a quello precedente, per i titolari di reddito agrario e i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019 che abbiano subito una riduzione dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi almeno del 30 per cento nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al corrispondente periodo del 2019/2020.

Per l’accesso a quest’ultimo contributo è necessaria la presentazione, in via telematica, di un’apposita istanza del contribuente entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica, il cui contenuto informativo sa sarà definito con apposito provvedimento del direttore dell’ dell’Agenzia delle entrate, che individua, altresì, gli elementi da dichiarare nell’istanza al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 la C(2020) 1863 final e successive modificazioni.

Nei due mesi successivi all’attivazione della procedura telematica i con contribuenti, e i professionisti che li assistono, saranno dunque impegnati nelle verifiche per l’accesso al contributo “alternativo” e nella presentazione delle istanze per il relativo riconoscimento, in un periodo già denso di adempimenti in scadenza.

Lo stesso articolo 1 del decreto decreto-legge n. 73 del 2021 prevede, altresì, un ulteriore contributo a fondo perduto “perequativo” a conguaglio (rispetto ai contributi erogati sino ad ora, anche sulla base delle disposizioni di cui al medesimo articolo 1) basato sulla riduzione del reddito annuale e non più sulla diminuzione del fatturato dei corrispettivi di periodo.

In particolare, il contributo in esame è riconosciuto a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico dell’esercizio 2020 rispetto a quello del 2019 non inferiore alla percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Anche per il contributo “perequativo” è prevista un’apposita istanza da presentarsi, in quest’ultimo caso, entro trenta giorni dal dalla data di avvio della procedura telematica la telematica. Quale ulteriore condizione di accesso al contributo, il comma 24 del citato articolo 1 stabilisce inoltre l’obbligo di presentazione del della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 entro il 10 settembre 2021.

L’anticipazione del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi si rende necessaria, evidentemente, al fine di avere contezza dei redditi dichiarati dai contribuenti per il periodo d’imposta 2020 nonché dell’entità del peggioramento del risultato economico  di quest’ultimo periodo rispetto a quello dell’esercizio esercizio precedente, che permetterà, a sua volta, al Ministero da Lei diretto, di determinare la percentuale minima di peggioramento del reddito rilevante e la percentuale di spettanza del contributo, compatibilmente alle risorse finanziarie rese disponibili ai sensi del comma 25 dell’articolo 1 (attualmente pari a 4 miliardi di euro).

Pur riconoscendo la volontà di conciliare le esigenze di celerità nell’erogazione dei contributi con quelle di controllo delle istanze presentate, ci preme tuttavia sin da ora di denunciare, con fermezza, l’impossibilità di rispettare il termine del 10 settembre 2021 attualmente previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, a cui il legislatore ha inteso subordinare la presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo in esame.

L’assoluta inadeguatezza del termine del 10 settembre 2021 deriva non solo dalla sua eccessiva vicinanza alla ripresa delle attività dopo la pausa estiva, ma anche dal fatto che esso non tiene minimamente conto delle notevoli complessità che assistono la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, particolarmente aggravate quest’anno dalle numerose informazioni aggiuntive che il contribuente è tenuto a fornire in sede di compilazione dei modelli relativamente alle molteplici misure agevolative introdotte nel 2020 e che impattano tanto sui quadri di determinazione del reddito, quanto su quello relativo al monitoraggio dei crediti d’imposta nonché sul prospetto relativo agli aiuti di Stato.

Va inoltre considerato che, nell’impossibilità d di individuare la platea dei soggetti beneficiari del contributo in anticipo rispetto al termine di presentazione delle dichiarazione dei redditi a causa della richiamata necessità di garantire le coperture finanziarie dell’incentivo, tutti i soggetti titolari di partita IVA saranno, di fatto, costretti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il più breve termine previsto dal comma 24, con evidente notevole aggravio di lavoro e adempimenti a carico di tutti i contribuenti, ivi compresi quelli che poi purtroppo non potranno beneficiare del contributo.

Per tali motivi si chiede dunque di differire al 31 ottobre 2021 il termine previsto dal citato comma 24 per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, quale adempimento preventivo necessario per la presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto “perequativo” di cui all’articolo 1, commi da 16 a 24, del decreto-legge n. 73 del 2021.

Si segnala altresì la necessità di adeguare ai principi dello Statuto dei diritti del contribuente il termine previsto dal comma 23 del citato articolo 1 per la presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo “perequativo” che è attualmente fissato, a pena di decadenza, al trentesimo giorno successivo alla data di avvio della procedura telematica che sarà predisposta a tal fine.

Tale termine risulta infatti in contrasto con il principio sancito dall’articolo 3, comma 2, de della legge 27 luglio 2000, n. 212 , secondo cui ” In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti all’adozione previsti”.

Si chiede i pertanto di modificare il citato comma 23 disponendo che l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto “perequativo” deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta (anziché trenta) giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa (come del resto previsto per tutti i precedenti contributi a fondo perduto).

Confidando nella grande sensibilità e attenzione della S.V. Ill.ma riguardo a tali importanti questioni, porgo i miei più distinti saluti.