L’INPS ha aggiornato, rendendo disponibile dal 18/06/2020, la funzione per la richiesta della proroga della CIG in deroga. La funzione è presente nel menu “CIG e Fondi di solidarietà” alla voce “CIG in deroga INPS”.
L’Istituto con il messaggio n. 2489 del 17 giugno 2020 relativo alle “Prime indicazioni sulla gestione dell’istruttoria delle nuove domande di CIGO e assegno ordinario, rilascio domanda INPS di CIG in deroga, anticipo 40% del pagamento diretto delle integrazioni salariali” alla luce delle novità dei decreti leggi n. 34/2020 e n. 52/2020.
Alle domande di proroga, come previsto anche dalla circolare n. 58/2020 emanata dall’INPS, vanno allegati che dimostrino l precedente periodo autorizzato e non fruito
In base al D.L. n. 52/2020 i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di Cigo o di assegno ordinario per l’intero periodo di 14 settimane, con una nuova e distinta domanda dovranno richiedere le ulteriori 4 settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.
L’INPS nel messaggio n. 2489/2020 ha ribadito che, prescindendo dalla tipologia di ammortizzatore utilizzato, la fruizione delle ulteriori 4 settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020, è subordinata all’utilizzo dell’intero periodo già concesso fino a un massimo di 14 settimane fermo restando il limite delle 18 complessive.
In tutti i casi in cui il datore di lavoro che richiede la cassa integrazione ordinaria debba presentare una domanda per completare la fruizione delle settimane già autorizzate, deve corredare l’istanza con un file excel compilato secondo le istruzioni diramate con il messaggio n. 2101 del 21 maggio 2020.
Il file excel deve essere convertito in formato.pdf per essere correttamente allegato alla domanda. Ai fini dell’autodichiarazione del “periodo effettivamente fruito”, le aziende che richiedono l’assegno ordinario dovranno compilare, in formato.pdf, uno specifico format di prossima pubblicazione.
Inoltre l’INPS sottolinea che il comma 2 dell’articolo 1 del decreto legge n. 52/2020 stabilisce che le domande per i trattamenti di cui agli articoli 19 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.
Pertanto per i trattamenti di cassa integrazione di cui all’art. 19 e 22 del DL 18/2020 è statuito che la domanda debba essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Il termine decadenziale nella fase iniziale è differito al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto legge n. 52 del 17 giugno 2020 (per cui il termine è del 16 luglio 2020).
Viene, inoltre precisato, che i datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.
Il decreto n. 52/2020 ha differito il termine dal 30 maggio al 15 luglio 2020 per la presentazione delle domande di integrazione salariale riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.
Pagamento diretto delle integrazioni salariali a cura dell’Inps
L’Istituto chiarisce anche le modalità di presentazione della domanda per l’anticipo del 40% delle somme dovute ai lavoratori, in caso di pagamento diretto richiesto per qualsiasi ammortizzatore, a decorrere dal 18 giugno 2020, ex articolo 22 quater del Dl 18/2020.
Nella fase di prima applicazione della norma, ove il periodo di contrazione lavorativa sia collocato prima del 18 giugno 2020, l’istanza deve essere presentata entro il 3 luglio 2020 tramite il canale dedicato al singolo ammortizzatore sul sito internet dell’Inps.
Nella circostanza in cui il datore di lavoro non voglia richiedere l’anticipazione, dovrà esercitare l’opzione di rinuncia in quanto il sistema propone sempre tale facoltà.
Per altro verso, i modelli “SR41” dovranno essere inviati:
1) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo richiesto;
2) ovvero, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione, se successivo.
In sede di prima applicazione, la trasmissione del modello è spostata al 17 luglio 2020, se successiva a quella ordinariamente stabilita.
In caso d’inadempienza, il datore di lavoro sarà onerato al pagamento di prestazioni e oneri connessi.
Il provvedimento normativo (D.L. n. 52/2020) prevede che per i pagamenti diretti da parte dell’INPS della CIGO e CIG in deroga il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i predetti termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del DL 52/2020 se tale ultima data è posteriore a quella sopra citata. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- INPS - Circolare 12 luglio 2019, n. 101 - Articolo 26-ter, comma 2, del decreto-legge n. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Disposizioni in materia di concessione di prestazioni di cassa integrazione…
- Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 Nuove norme in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), assegno ordinario (ASO), cassa integrazione in deroga (CIGD), nonché cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) - INPS -…
- INPS - Circolare 23 aprile 2021, n. 69 - Indennità di disoccupazione agricola spettante per l’anno 2020 - Prime indicazioni in materia di valorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga fruiti dai lavoratori del settore agricolo in…
- INPS - Messaggio 21 marzo 2022, n. 1282 - Riordino della disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Precisazioni in ordine agli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e dell’assegno di…
- INPS - Messaggio 01 ottobre 2020, n. 3525 - D.L. 14 agosto 2020, n. 104, articolo 1 - Cassa integrazione ordinaria (CIGO), cassa integrazione in deroga (CIGD) e assegno ordinario (ASO) con causale "COVID-19 con fatturato" - Modalità di presentazione…
- INPS - Messaggio 18 novembre 2021, n. 4034 - Prime indicazioni in ordine agli interventi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Disposizioni in materia di Cassa…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…