L’articolo 1 del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 (c.d. Decreto di “Agosto”) ha dispoto la proroga degli interventi degli ammortizzatori sociali per il COVID-19 per altre 18 settimane. In particolare ha disposto per i datori di lavoro, i quali nel corso del 2020 hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane secondo le modalità previste al comma 2.
Le diciotto settimane sono richieste per il periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 è costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane del comma 1 dell’articolo 1 del D.L. n. 104/2020.
Per le successive 9 settimane di trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, di cui all’articolo 1 del D.L. n. 104 del 2020, è possibile presentare la relativa richiesta, nel caso in cui sia stato già interamente autorizzato il periodo precedente, da parte dei datori di lavoro che devono versare un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019.
L’aliquota del contributo, come stabilita dal comma 2, sarà pari al:
- 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato o che non hanno presentato l’autocertificazione.
I datori di lavoro che abbiano subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% non devono versare il contributo addizionale.
Presentazione della domanda
Il comma 5 dell’articolo 1 del D.L. n. 104/2020 stabilisce che le domande di accesso ai trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma e’ fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020.
Nei casi di pagamento diretto delle prestazioni di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga da parte dell’INPS, il datore di lavoro e’ obbligato all’invio all’INPS di tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui e’ collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data e’ posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Proroga dei termini decadenziali
Il comma 9 dell’articolo 14 del D.L. n. 104 del 2020 ha disposto il differimento al 31 agosto 2020 dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020.
Esonero contributivo per aziende che non richiedono CIG
L’articolo 3 del D.L. n. 104 del 2020 dispone per i datori di lavoro privati e’ riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020 (8.060 euro annui) con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Il predetto esonero è escluso per i datori di lavoro del settore agricolo ed è riconosciuto a condizione che:
- non richiedono i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga
- abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020 dei predetti trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18.
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