Con l’emanazione del Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 sono state rimodulate alcune scadenze, tra queste il termine dell’invio telematico all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 (CU) posticipate al 31 marzo 2020, fiscali. Inoltre sono state modificate, posticipandole, anche il calendario di trasmissione del modello 730 precompilato e dell’assistenza fiscale.

Il calendario previsto per l’assistenza fiscale risulta, in base a quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 1 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori, imprese e turismo a causa dell’emergenza epidemiologica da covid-19”, anticipato dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2020.

Certificazione Unica

L’articolo 1 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 statuisce lo slittamento, per il solo 2020, del termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate al 31 marzo 2020 delle certificazioni uniche (CU) previsti dai commi 6-quater e 6-quinquies  dell’articolo 4 del DPR n. 322 del 22 luglio 1998. Pertanto la norma statuisce che entro il 31 marzo 2020 i sostituti d’imposta (datori di lavoro) devono procedere:
  • alla trasmissione telematica della certificazione unica (CU) all’Agenzia delle Entrate (il termine era il 9 marzo 2020);
  • alla consegna della certificazione unica (CU) ai soggetti sostituiti.
Si ricorda che a partire dal 2021 gli adempimento sopra indicati dovranno essere assolti entro il 16 marzo. Inoltre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili rimane la possibilità dell’invio telematico entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta entro il 31 ottobre.

Modello 730

Le scadenze stabilite dall’articolo 16-bis del decreto legge n. 124 del 2019 hanno effetto a partire dall’anno in corso. Per cui coloro che devono procedere alla dichiarazione dei redditi di lavoro dipendente o assimilato potranno adempiere all’obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l’apposita dichiarazione modello 730:
  • entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d’imposta, che intende prestare l’assistenza fiscale;
  • entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all’effettuazione delle operazioni di controllo.

Il Modello precompilato sarà, a seguito dei rinvio operato dal D.L. n. 9 del 2020, disponibile in lettura a partire dal 5 maggio anziché dal 15 aprile.

Assistenza fiscale

Per i soggetti autorizzati all’assistenza fiscale,  CAF-dipendenti e professionisti abilitati, le scadenza per l’ultimazione delle attività di loro competenza sono:
  • 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
  • 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 20 giugno;
  • 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
  • 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
  • 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.
Per l’invio telematico delle dichiarazioni integrative di cui all’articolo 14 resta fermo il termine del 10 novembre.

Detrazioni fiscali

L’invio dei dati per detrazioni fiscali (quali ad esempio dati asilo nido, premi assicurativi, interessi passivi, ecc) è stato prorogato dal 29 febbraio 2020 alla nuova scadenza del 31 marzo 2020. Si rammenta che a partire dal 2021 la scadenza a regime è il 16 marzo di ogni anno.

Conguagli dei sostituti d’imposta del risultato del mod. 730

In seguito al rinvio delle scadenze sopra riportate i sostituti di imposta potranno trattenere le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni.
Lo stesso dicasi per le somme a credito risultanti dal prospetto di liquidazione del modello 730.

Riferimenti normativi

Art. 1 (Disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020), DL n. 9/2020
1. All’articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2020».
2. Per l’anno 2020, il termine del 16 marzo di cui all’articolo 16, comma 4-bis, lettera b), quarto periodo, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, è prorogato al 31 marzo.
3. Per l’anno 2020, i termini del 16 marzo di cui all’articolo 4, commi 6-quater e 6-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono prorogati al 31 marzo.
4. Per l’anno 2020, il termine del 30 aprile di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è prorogato al 5 maggio.
5. Per l’anno 2020, la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate di cui all’articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonche’ dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze emanati ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con scadenza al 28 febbraio, è effettuata entro il termine del 31 marzo.
6. Le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 6-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applicano a decorrere dal 2021.
Art. 4, DPR 322/1998 (6-quater e 6 quinquies)
6-quater. Le certificazioni di cui al comma 6-ter, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate agli interessati ((entro il 16 marzo)) dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la certificazione puo’ essere sostituita dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate direttamente o tramite gli incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, ((entro il 16 marzo)) dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Entro la stessa data sono altresì trasmessi in via telematica gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonchè quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell’assistenza fiscale prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. La trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui al comma 6-ter, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui al comma 1.