INPS – Messaggio n. 1410 del 17 aprile 2023
Articolo 1-bis del Decreto-Legge 5 gennaio 2023, n. 2, introdotto, in sede di conversione, dalla Legge 3 marzo 2023, n. 17 – Proroga dell’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione Siciliana
L’articolo 1-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha inserito, all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 251-bis, il quale ha previsto per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana, che hanno cessato di percepire l’indennità di disoccupazione NASpI nell’anno 2020, la possibilità di richiedere alla Regione siciliana una indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, limitatamente al periodo compreso tra il 14 ottobre 2020 (data di entrata in vigore della legge n. 126/2020) e il 31 dicembre 2020.
Successivamente, l’articolo 11, comma 16, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 251-ter all’articolo 1 della legge n. 145/2018, prevedendo che l’indennità in commento potesse essere concessa dalla Regione siciliana, in continuità, fino al 31 dicembre 2021. Infine, tale termine è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 dall’articolo 33-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
Tanto rappresentato, con il presente messaggio si comunica che l’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 3 marzo 2023 n. 17, ha prorogato, per la stessa tipologia di lavoratori, l’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga di cui al citato comma 251-bis fino al 31 dicembre 2023, prevedendo al successivo comma 2, per l’attuazione della misura, oneri pari a 993.000 euro per l’anno 2023.
A tale indennità non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Si ricorda che l’indennità in oggetto è concessa dalla Regione siciliana in continuità e previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’Istituto.
Per le istruzioni operative relative alla gestione dell’indennità in argomento si rinvia alla circolare n. 51/2021
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