AGENZIA DELLE DOGANE – Determinazione 28 luglio 2020, n. 262063

Proroga esenzione dazio ed IVA all’importazione materiale COVID-19

Determina:

1. L’efficacia dell’esenzione dei diritti doganali prevista dalla Decisione UE n. 491/2020 è prorogata al 31 ottobre 2020.

2. A decorrere dall’adozione della presente determinazione, l’applicazione della franchigia dei dazi e dell’esenzione IVA di cui agli articoli in premessa richiamati è autorizzata nei casi e con le modalità di cui al presente atto, seguendo le procedure definite con la Circolare n. 19 del 9 luglio 2020 citata in premessa.

3. Sono ammesse all’esenzione dai dazi doganali e dall’IVA le importazioni di merci, necessarie a contraste l’emergenza da COVID-19, effettuate da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico oppure da e per conto di organizzazioni autorizzate dalle competenti Autorità nazionali. Al medesimo beneficio sono ammesse le importazioni effettuate da e per conto dalle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tuta la durata del loro intervento.

4. Le esenzioni di cui al punto 3 si applicano alle merci destinate alla distribuzione gratuita nei confronti delle persone colpite dal contagio da COVID-19 ovvero esposte al rischio di contrarre il COVID-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia, anche laddove le merci suddette restino nella proprietà dei soggetti che le mettono gratuitamente a disposizione. Tali merci, dovendo soddisfare i requisiti di cui agli articoli 75, 78, 79 e 80 del Regolamento (CE) n. 1186/09 e agli articoli 52, 55, 56 e 57 della Direttiva 2009/132/CE, non possono essere prestate, cedute o vendute a soggetti non aventi titolo all’esenzione o non coinvolti nelle finalità di cui sopra e non possono essere destinate ad usi diversi da quelli sopra menzionati.

5. L’applicazione del beneficio di cui al punto 3 è soggetta alla verifica da parte dell’Ufficio delle Dogane competente della sussistenza in capo ai soggetti richiedenti il beneficio delle condizioni di cui alla Decisione 2020/491 della Commissione, come specificate al punto 4.

6. Resta onere del destinatario finale delle merci importate attestare sia l’appartenenza alle categorie dei soggetti ammessi al beneficio sia la destinazione della merce importata alle finalità e con i vincoli previsti dalla Decisione UE n.491/2020; anche a tal fine le modalità operative da applicare sono quelle impartite con la citata Circolare n.19 del 9 luglio 2020.

7. Ai fini delle comunicazioni obbligatorie disposte dalla Commissione, le importazioni effettuate saranno oggetto di rigorosa rendicontazione a cura degli Uffici delle Dogane preposti allo sdoganamento.

8. L’esenzione di cui alla presente determinazione è efficace per le importazioni effettuate dal 30 gennaio 2020 al 31 ottobre 2020.

9. La presente determinazione sostituisce la determinazione direttoriale n. 107042 del 3 aprile 2020 fatti salvi gli effetti prodotti.