INPS – Messaggio n. 4593 del 21 dicembre 2022

Proroga fino al 31 dicembre 2023 della misura di cui all’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Decontribuzione Sud) – Aumento dei massimali di aiuto concedibili

L’articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, anche legge di Bilancio 2021), ha previsto che l’esonero contributivo di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applichi fino al 31 dicembre 2029, modulato come segue:

– in misura pari al 30% fino al 31 dicembre 20125;

– in misura pari al 20% per gli anni 2026 e 2027;

– in misura pari al 10% per gli anni 2028 e 2029.

La decontribuzione in trattazione è stata applicata, fino al 30 giugno 2022, ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione.

Al fine di consentire la piena operatività della misura agevolativa per i territori svantaggiati del Mezzogiorno per i periodi di competenza luglio 2022 – dicembre 2022, in data 8 giugno 2022 le Autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea la misura di cui all’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge n. 178/2020, subordinando la stessa al rispetto delle condizioni della comunicazione C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022, recante “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, e successive modificazioni (c.d. Temporary Crisis Framework o TCF) (NOTA 1).

La predetta misura di aiuto è stata approvata dalla Commissione europea con la decisione C(2022) 4499 final del 24 giugno 2022, che ha autorizzato la concedibilità dell’esonero in oggetto fino al 31 dicembre 2022, nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 2.1 del citato Temporary Crisis Framework.

L’esigenza di garantire la piena operatività della misura anche oltre il 31 dicembre 2022 ha portato le Autorità italiane a notificare alla Commissione europea, in data 22 novembre 2022, le modifiche al regime di aiuto esistente.

La Commissione europea, con la decisione C(2022) 9191 final del 6 dicembre 2022, ha prorogato l’applicabilità della decontribuzione in oggetto al 31 dicembre 2023,ritenendoche le misure di sostegno nazionali possano aiutare effettivamente le imprese colpite dalle gravi perturbazioni dell’economia causate dall’aggressione russa all’Ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione europea o dai suoi partner internazionali, nonché dalle contromisure economiche adottate finora dalla Russia, preservando i livelli di occupazione.

In forza della suddetta autorizzazione, i benefici in oggetto potranno trovare applicazione fino al mese di competenza dicembre 2023.

Inoltre, come previsto dalla richiamata decisione della Commissione europea C(2022) 9191 final del 6 dicembre 2022, il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel Temporary Crisis Framework è stato innalzato a:

– 300.000 euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura;

– 2 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.

Con specifico riferimento ai suddetti massimali, si precisa che, se un datore di lavoro opera in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività dovrà essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non potrà, comunque, mai essere superato l’importo massimo complessivo di 2 milioni di euro per datore di lavoro.

Si evidenzia altresì che i nuovi massimali trovano applicazione anche per gli aiuti concessi nell’ambito della precedente versione del c.d. Temporary Crisis Framework (NOTA 2).

Infine, si conferma che la decontribuzione in trattazione non può trovare applicazione in relazione ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, del lavoro domestico e del settore finanziario (NOTA 3), nonché nei riguardi dei soggetti espressamente esclusi dall’articolo 1, comma 162, della legge di Bilancio 2021.

Per quanto concerne l’esonero contributivo in oggetto riferito al periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2029, le relative istruzioni saranno fornite all’esito del procedimento di autorizzazione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

Si rinvia alle indicazioni già fornite dall’Istituto con riferimento alle modalità di fruizione della misura in oggetto (cfr., da ultimo, la circolare n. 90 del 27 luglio 2022).

Note:

(1) Si rileva che la comunicazione della Commissione europea C(2022) 7945 final del 28 ottobre 2022, relativa al quadro di riferimento temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia in seguito all’aggressione della Russia all’Ucraina (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 426 del 9 novembre 2022), ha sostituito il quadro di riferimento temporaneo per le crisi adottato il 23 marzo 2022 (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 1311 del 24 marzo2022), e successivamente modificato il 20 luglio 2022 (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 280 del 21 luglio 2022).

(2) Si rinvia, al riguardo, a quanto previsto al punto 84 della comunicazione della Commissione europea C(2022) 7945 final del 28 ottobre 2022, secondo il quale: “Nel complesso, gli aiuti concessi a norma delle sezioni da 2.1 a 2.3 del precedente quadro temporaneo di crisi e gli aiuti concessi a norma delle stesse sezioni della presente comunicazione non possono superare in alcun momento i massimali di aiuto previsti nelle rispettive sezioni della presente comunicazione. Per quanto riguarda la sezione 2.4, gli aiuti concessi a norma del precedente quadro temporaneo di crisi e gli aiuti concessi a norma della presente comunicazione non possono superare i massimali di aiuto previsti dalla presente comunicazione per lo stesso periodo ammissibile”.

(3) Nello specifico, le imprese operanti nel settore finanziario escluse dalla decontribuzione sono quelle che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione “K” – Financial and insurance activities. Si evidenzia che la sezione “K” della NACE, con le relative divisioni (codice a 2 cifre), gruppi (codice a 3 cifre) e classi (codice a 4 cifre), corrisponde a quella dell’Ateco2007. Tutti i codici Ateco (a 6 cifre), rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66, fanno parte della sezione “K” della classificazione Ateco2007.