Il prospetto informativo disabili deve essere inviato telematicamente entro il 31 gennaio 2017 relativo all’anno 2016, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 2 novembre 2010.
L’obbligo scatta solo se la situazione occupazionale è variata in misura tale da incidere sugli adempimenti richiesti in materia di collocamento mirato.
Si ricorda che i datori di lavoro pubblici e privati sono obbligati a riservare una determinata quota di posti di lavoro a soggetti con disabilità in misura pari a:
– 1 lavoratore se occupano da 15 a 35 dipendenti;
– 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
– il 7% dei lavoratori in forza, se occupano più di 50 dipendenti.
Obbiettivo dell’obbligo è quello di condividere con l’Ufficio Collocamento mirato tutte le informazioni utili ad attuare quanto previsto dalla legge a proposito di inserimenti lavorativi adeguati alle necessità e caratteristiche delle aziende e delle persone destinatarie.
L’articolo 40, comma 4 del Decreto Legge 112/2008, come convertito dalla Legge 133/2008, ha introdotto l’obbligo di trasmissione esclusivamente per via telematica del Prospetto Informativo Aziendale, con il quale i datori di lavoro, pubblici e privati (che occupano almeno 15 dipendenti), secondo le disposizioni contenute nel Decreto interministeriale 2 novembre 2010, comunicano ai servizi competenti entro il 31 gennaio la loro situazione occupazionale, riferita al 31 dicembre dell’anno precedente, ai fini dei successivi adempimenti di legge.
Il Prospetto non deve essere inviato tutti gli anni ma solo qualora, rispetto all’ultimo invio, vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.
L’obbligo riguarda anche le Pubbliche Amministrazioni. Con la Nota operativa del 30 dicembre 2014 vengono chiarite le modalità di compilazione del Prospetto Informativo per questi soggetti, a seguito delle novità introdotte dal Decreto Legge n.101/2013, convertito dalla Legge n.125/2013.
La Circolare del Ministero del Lavoro del 16 dicembre 2008 ha fornito i primi chiarimenti operativi relativamente agli adempimenti connessi alla comunicazione telematica del Prospetto Informativo. Pertanto, la comunicazione deve essere effettuata esclusivamente per via telematica costituendo mancato adempimento l’invio con strumenti diversi.
I datori di lavoro pubblici e privati, che hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in un’unica Regione o Provincia Autonoma e che adempiono all’obbligo direttamente, inviano il Prospetto informativo presso il servizio informatico messo a disposizione dalla Regione o Provincia Autonoma.
I datori di lavoro pubblici e privati, che hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in due o più Regioni o Province Autonome e che adempiono all’obbligo direttamente, inviano il prospetto informativo presso il servizio informatico ove è ubicata la sede legale dell’azienda.
Nel caso di invio del Prospetto da parte di un’azienda capogruppo, la regola di invio segue quella dell’azienda capogruppo stessa.
I soggetti abilitati effettuano tutte le comunicazioni attraverso il servizio informatico regionale ove è ubicata la sede legale del soggetto abilitato stesso.
Nel caso specifico (alla luce delle novità introdotte dall’art. 4, co. 27, lett. B della legge n. 92/2012), ai fini della presentazione del prospetto informativo per il personale di cantiere va ricompreso anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere. Questo avviene indipendentemente dall’inquadramento previdenziale e quindi indipendentemente dalla circostanza che l’impresa sia classificabile come edile o che applichi un contratto collettivo dell’edilizia. L’esclusione dal computo però opera limitatamente e strettamente al personale direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione “svolte in cantiere”. Per “cantiere” si intende qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008 e dell’allegato X dello stesso decreto.