CONSIGLIO NAZIONALE dei DOTT COMM e delle ESP CON – Nota n. 51 del 6 aprile 2023
Protocollo di intesa Ente Nazionale per il Microcredito – CNDCEC
Ho il piacere di portare alla Tua attenzione l’avvenuta sottoscrizione di un protocollo di intesa tra l’Ente Nazionale per il Microcredito e il CNDCEC per promuovere l’educazione finanziaria, la cultura d’impresa e l’inclusione sociale e finanziaria dei soggetti più vulnerabili della società.
L’interesse comune delle parti, si basa nel supporto delle attività imprenditoriali sostenibili, da un punto di vista sociale, economico ed ambientale, nonché nel favorire l’avvio di iniziative micro-imprenditoriali e l’utilizzo degli strumenti propri del microcredito e della microfinanza.
Ti trasmetto copia dell’accordo, che Ti prego di divulgare ai Tuoi iscritti.
Allegato 1
PROTOCOLLO DI INTESA ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO – CNDCEC
PREMESSO
Che l’Ente Nazionale per il Microcredito, ai sensi della Legge 106 del 12 luglio 2011, art. 1, comma 4 bis, ha visto attribuite funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi dall’Unione Europea nonché delle attività microfinanziarie realizzate a valere su fondi dell’Unione Europea. Tali compiti si aggiungono a quelli già attribuiti all’Ente dai precedenti strumenti normativi e/o regolamentari che di seguito si richiamano;
ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2010 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2010) è titolare altresì di specifici compiti operativi di monitoraggio e valutazione di tutte le iniziative italiane di microcredito e microfinanza;
ai sensi della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, art.2, commi 185-186-187, ha il ruolo di promozione, prosecuzione e sostegno ai programmi di microcredito e microfinanza destinati allo sviluppo economico e sociale del Paese, nonché ai Paesi in via di sviluppo e alle economie in transizione (microfinanza per la cooperazione), in sinergia con il Ministero degli Affari Esteri;
esercita i ruoli di cui sopra, anche all’esito del processo che lo ha portato a rivestire gli attuali compiti istituzionali. Infatti, l’Ente discende direttamente dal Comitato Nazionale per il Microcredito, nato nel 2005 al fine di dare attuazione alle finalità di cui alle risoluzioni ONU 53/197 e 58/221. Attraverso tali risoluzioni, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 2005 “Anno internazionale per il Microcredito” ed ha invitato gli Stati membri a costituire Comitati Nazionali al fine di conseguire gli Obiettivi del Millennio. Tali risoluzioni costituiscono un importante messaggio di solidarietà umana ed internazionale che l’Italia ha prontamente accolto costituendo per prima, appunto, il Comitato Nazionale Italiano per il Microcredito. Tale Comitato è stato successivamente trasformato in Comitato Permanente ed infine in Ente Pubblico;
Che i compiti già attribuiti all’Ente dalla legge istitutiva e dalla DPCM per la promozione e la conoscenza del microcredito quale strumento di aiuto per lo sradicamento della povertà, attraverso lo sviluppo di iniziative per la costituzione di microimprese in campo nazionale ed internazionale, sono stati ampliati dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, che ha istituito presso l’Ente Nazionale per il Microcredito l’elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito sulla base delle linee guida redatte dall’Ente.
Che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è l’organismo di rappresentanza istituzionale della categoria professionale dei commercialisti e degli esperti contabili. Il CNDCEC è un ente pubblico non economico a carattere associativo, dotato di autogoverno e autoamministrazione e sottoposto nell’esercizio delle proprie attività alla vigilanza del Ministero della Giustizia. L’attività dell’ente è finalizzata alla tutela dei propri iscritti e degli interessi pubblici connessi all’esercizio della professione.
Che il CNDCEC, oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dal D.lgs. 139/2005, promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti; formula pareri sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione; designa propri rappresentanti presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale; valuta ed approva i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali.
CONSIDERATO
– che l’ENM sviluppa azioni di Capacity Building sugli strumenti microfinanziari a valere sui fondi SIE 2014-2020. Le azioni hanno l’obiettivo di fornire alle Amministrazioni pubbliche e agli stakeholders gli strumenti idonei a rafforzare la propria capacità di governare i processi di programmazione per la costruzione, l’avvio e l’attuazione degli strumenti finanziari di microcredito e microfinanza, cofinanziati dai fondi strutturali nel ciclo di programmazione 2014-2020;
– che l’ENM ha predisposto un ventaglio di tools microfinanziari al fine di potenziare gli strumenti operativi a disposizione degli amministratori pubblici, rafforzando nel contempo anche le competenze e conoscenze degli stakeholders sui nuovi strumenti di ingegneria finanziaria;
– che l’ENM ha ingegnerizzato per primo in Europa nuovi modelli microfinanziari di:
– microleasing, quale strumento che può consentire anche ai più piccoli imprenditori di realizzare investimenti senza la necessità di disporre di un capitale proprio o di un capitale di credito;
– microassicurazione, che può comportare una diminuzione del rischio di default del prestito concesso e una copertura contro i principali rischi, derivanti dall’attività microimprenditoriale;
– housing microfinance, che consiste nella concessione di piccoli prestiti a soggetti in stato di difficoltà, al fine di apportare miglioramenti alle proprie abitazioni (piccole ristrutturazioni, messa a norma degli impianti, miglioramento dell’efficienza energetica, adeguamento ambientale) o di provvedere al pagamento di un numero limitato di rate di un mutuo o di canoni d’affitto per prevenire il rischio di sfratto;
– altri strumenti di ingegneria finanziaria market oriented (cartolarizzazione, tranched cover, finanza strutturata) che possono costituire un’efficace alternativa alle tradizionali forme di sovvenzione;
– che l’ENM ha fatto assistenza tecnica e attività di Capacity Building ad oltre 170 Centri pubblici per l’impiego operativi nelle regioni italiane, creando sinergie tra le Camere di commercio, i comuni e le province, al fine di indirizzare la domanda di lavoro verso l’offerta di credito per l’impresa;
– che l’ENM promuove e coordina anche le attività private di microfinanza a valere su plafond finanziari messi a disposizione dal sistema bancario e garantiti dal Fondo per le PMI, come disciplinate dalla Legge 214/2011, art. 39, comma 7 bis;
– che l’ENM il 30 Gennaio 2019 ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Istituto di Servizi per il Mercato Alimentare, di seguito “ISMEA”, finalizzato alla realizzazione di strumenti propri del microcredito e della microfinanza nel settore agricolo;
– che in data 17 Luglio 2020 Mediocredito centrale ha pubblicato la circolare operativa (rif. 14/2020) per informare che a partire dal 20 Luglio 2020 è estesa, senza alcuna limitazione, ai soggetti beneficiari finali che svolgono una delle attività economiche rientranti nella sezione “A – Agricoltura, silvicoltura e pesca” la possibilità di trasmettere al Gestore anche richieste di ammissione alla garanzia diretta oltre che alla7zione/controgaranzia ai sensi dell’art.78, comma 2-quinquies del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) convertito, con modificazioni, dalla Legge del 24 aprile 2020, n. 27;
– che ai sensi dell’articolo 1, comma 14-quinquies, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, coordinato con la legge di conversione 18 dicembre 2020 (DL Ristori), è stato reso operativo l’innalzamento ad euro 40.000 dell’importo massimo del Microcredito ex art. 111 del T.U.B. previsto dall’articolo 13, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40 (DL Liquidità);
– che l’ENM è parte del task farce del G8 sull’impatto sociale;
– che a livello internazionale, a titolo esemplificativo, l’ENM ha offerto assistenza tecnica e Capacity Building ad una pluralità di organizzazioni pubbliche e private;
– che il CNDCEC e gli Ordini locali svolgono attività di formazione, studi e ricerche su argomenti di interesse degli iscritti e delle imprese;
– che gli iscritti ai 131 Ordini territoriali del CNDCEC sono circa 120.000;
– che agli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, è riconosciuta competenza specifica in economia aziendale e diritto d’impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative.
CONSIDERATO CHE LE PARTI
hanno un interesse comune a supportare le attività imprenditoriali sostenibili, da un punto di vista sociale, economico ed ambientale e favorire l’avvio di iniziative micro-imprenditoriali e l’utilizzo degli strumenti propri del microcredito e della microfinanza.
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
tra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1
PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.
ART. 2
OGGETTO E FINALITÀ
Obiettivo dell’Accordo è quello di promuovere l’educazione finanziaria, la cultura d’impresa e l’inclusione sociale e finanziaria dei soggetti più vulnerabili della società.
In particolare, si evidenziano i seguenti punti:
– Promozione delle opportunità di sostegno economico e di tutoring a microimprese e professionisti rientranti nei parametri individuati dall’art. 111 TUB.
– Promozione delle attività di finanziamento alle microimprese agricole attraverso lo strumento del microcredito rurale assistito dalla garanzia ISMEA e dalla garanzia MCC.
– Attivazione di Sportelli territoriali per il microcredito (di seguito “Sportelli”).
– Attività congiunta di progettazione.
– Promozione del microcredito sociale a sostegno di persone fisiche e famiglie in condizione di particolare vulnerabilità.
– Attività di studio, ricerca e ingegnerizzazione di nuove soluzioni.
– Educazione finanziaria, sviluppo della cultura imprenditoriale, divulgazione dei principi solidali e dell’etica del profitto.
La collaborazione tra ENM e CNCDEC sarà realizzata sulla base delle specifiche competenze e conformemente alle attribuzioni istituzionali delle Parti.
I temi sono come di seguito sviluppati.
- Promozione delle opportunità di sostegno economico e di tutoring a microimprese e professionisti rientranti nei parametri individuati dall’art. 111 TUB.
Il CNCDEC promuoverà presso i propri stakeholders, e segnatamente tra i propri iscritti, le opportunità di finanziamento tramite lo strumento del microcredito. Le erogazioni di microcrediti avverranno secondo i modelli sperimentati dall’Ente ai sensi: della Legge 214/2011, art. 39, comma 7 bis, e decreti attuativi e già operativi a livello nazionale. I microcrediti saranno assistiti dai servizi ausiliari obbligatori di assistenza tecnica, monitoraggio e tutoraggio di cui all’art. 111, comma 1, lettera c), del TUB e all’art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 ottobre 2014, n. 176.
Il CNCDEC si attiverà mediante apposite iniziative di divulgazione degli strumenti in questione da sviluppare presso gli ordini territoriali.
- Promozione delle attività di finanziamento alle microimprese agricole attraverso lo strumento del microcredito rurale assistito dalla garanzia ISMEA.
Il CNCDEC promuoverà presso i propri stakeholders, e segnatamente tra i propri iscritti, le opportunità di finanziamento tramite lo strumento del microcredito rurale. Le erogazioni di microcrediti avverranno secondo i modelli sperimentati dall’Ente e assistiti dalla garanzia ISMEA come da circolare del 7 febbraio 2020 sui criteri e modalità di prestazione della garanzia diretta di ISMEA in caso di operazioni di microcredito (rif. 1/2020) e assistiti dalla garanzia MCC ai sensi dell’art.78, comma 2quinquies del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) convertito, con modificazioni, dalla Legge del 24 aprile 2020, n. 27, come da circolare Mediocredito centrale (rif. 14/2020) pubblicata il 17 luglio 2020.
I microcrediti saranno assistiti dai servizi ausiliari obbligatori di assistenza tecnica, monitoraggio e tutoraggio, effettuati da Tutor specializzati nell’assistenza e valutazione delle imprese agricole, in conformità all’art. 111, comma 1, lettera c), del TUB e all’art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 ottobre 2014, n. 176. Il CNCDEC si attiverà mediante apposite iniziative di divulgazione degli strumenti in questione da sviluppare presso gli ordini territoriali.
- Attivazione di Sportelli territoriali per il microcredito.
Sarà valutata l’attivazione, presso le strutture territoriali di CNCDEC di Sportelli per il microcredito e l’autoimpiego, allo scopo di divulgare informazioni e formazione in materia di imprenditorialità e startup d’impresa nonché di favorire il raggiungimento di una piena occupazione e integrazione socio economica.
Ai fini dell’attivazione degli Sportelli, le Parti potranno sottoscrivere uno specifico Atto d’Impegno in cui si prevede, tra le altre cose, la partecipazione di CNCDEC al programma di corporate e visual identity dell’ENM, attraverso l’adozione di una delle tipologie di identificazione degli uffici previste nell’allegato A del succitato Atto d’Impegno.
- Attività congiunta di progettazione.
Le Parti collaboreranno al fine di realizzare attività congiunte di progettazione a valere su fondi strutturali e d’investimento europei, su risorse dirette della Commissione Europea, su programmi internazionali o su risorse private.
- Promozione del microcredito sociale a sostegno di persone fisiche e famiglie in condizione di particolare vulnerabilità.
Le Parti opereranno al fine di poter creare specifici programmi di microcredito sociale a sostegno di persone fisiche e famiglie in condizione di particolare vulnerabilità. Tale linea di azione potrà essere finanziata per mezzo di risorse reperite da soggetti pubblici e/o privati.
- Attività di studio, ricerca e ingegnerizzazione di nuove soluzioni.
Le Parti potranno svolgere attività e studi finalizzati a individuare nuove soluzioni, nuovi prodotti di supporto agli individui e alle imprese.
- Educazione finanziaria, sviluppo della cultura imprenditoriale, divulgazione dei principi solidali e dell’etica del profitto.
– Realizzazione di attività tese a promuovere l’educazione finanziaria e imprenditoriale;
– Realizzazione di attività convegnistiche, focus group e attività seminariali;
– Realizzazione di corsi di formazione;
– Realizzazione di corsi di Master o corsi Executive in materia di microfinanza e finanza d’impatto;
– Illustrazione delle iniziative congiuntamente realizzate e sostegno alla divulgazione dei propri principi e valori e presentazione di policy papers presso gli organismi istituzionali e no, ai diversi livelli di governance;
– Realizzazione di studi, analisi e ricerche, policy papers.
ART. 3
FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ
Non sono previsti oneri a carico delle Parti.
Quanto al microcredito imprenditoriale, i finanziamenti avverranno ai sensi della Legge 214/2011, art. 39, comma 7 bis, e decreti attuativi e già operativi a livello nazionale nonché della Legge 176/2020, dell’art. 1, comma 14-quinquies e decreti attuativi. I beneficiari del microcredito saranno assistiti dai servizi ausiliari obbligatori di assistenza tecnica, monitoraggio e tutoraggio di cui all’art. 111, comma 1, lettera c), del TUB e all’art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 ottobre 2014, n. 176.
Quanto alle attività agricole, il finanziamento dei microcrediti sarà garantito ai sensi della Circolare ISMEA n. 1/2020 del 7 febbraio 2020 nonché dell’art. 78, comma 2-quinquies della legge n. 27 del 24 aprile 2020.
Quanto al microcredito sociale (rivolto a quegli aspetti che non hanno una finalità imprenditoriale come pagamento bollette, tasse, istruzione, spese sanitarie ecc.), non essendo lo stesso sorretto da un fondo di garanzia pubblico, le Parti valuteranno la costituzione di un apposito fondo di garanzia.
Quanto all’attività congiunta di progettazione, risorse potranno essere messe a disposizione da soggetti privati e/o pubblici, o potranno essere reperite tramite candidature a bandi regionali, nazionali ed europei.
ART. 4
COMMISSIONE PARITETICA
Le Parti concordano di istituire formalmente una Commissione paritetica di monitoraggio dell’attuazione del presente Protocollo, con il compito di valutare le iniziative da realizzare, monitorare le attività in essere e definire le modalità di divulgazione dei risultati.
La Commissione sarà composta da due o quattro rappresentanti, uno o due per ciascuna Parte, designati dai rispettivi organi. La partecipazione alla Commissione sarà a titolo gratuito.
ART. 5
DURATA
Il presente Protocollo avrà la durata di anni 3, a partire dalla firma dello stesso.
ART. 6
RISOLUZIONE
Il presente protocollo potrà essere risolto in ogni momento qualora uno dei contraenti dichiari l’impossibilità di proseguire la collaborazione, da comunicarsi con lettera per posta raccomandata con A.R. o tramite pec presso le sedi delle Parti.
ART. 7
DISPOSIZIONI GENERALI
Della presente Convenzione saranno redatti due originali, di cui ogni Parte conserverà un esemplare. Qualsiasi modifica alla presente Convenzione non sarà valida ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti.
Qualsiasi comunicazione e/o richiesta prevista dalle disposizioni di questa Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo di raccomandata A.R. o tramite pec indirizzata a:
– ENM – via Vittoria Colonna n. 1, Roma (RM) – pec: microcreditoitalia@pec.it – CNCDEC – piazza della Repubblica n. 59, Roma (RM) – pec: consiglio.nazionale@pec.commercialistigov.it
ART. 8
PUBBLICITÀ
Della stipulazione della presente Convenzione verrà data pubblica informazione attraverso gli strumenti ritenuti più idonei dalle Parti, previa autorizzazione scritta sulla modalità di comunicazione.
ART. 9
MARCHI
Il Presente Protocollo d’Intesa non conferisce alle Parti alcun diritto, espresso o implicito, all’utilizzo di immagini e/o marchi dell’altra Parte senza la preventiva approvazione scritta della Parte proprietaria.
ART. 10
TUTELA DELLA PRIVACY E OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell’esecuzione del presente Protocollo, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per “normativa vigente” si intende il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation, GDPR), nonché il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e i provvedimenti dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali applicabili.
I termini “Titolare del trattamento” e “Dati personali” hanno il significato indicato nel GDPR. Ciascuna Parte assume il ruolo di titolare autonomo dei dati personali di propria competenza e si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per tutta la durata del presente Protocollo, le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali in relazione alle attività svolte.
Il contenuto del presente Protocollo e le informazioni che le Parti riceveranno in esecuzione o a causa dello stesso sono da considerarsi confidenziali e non devono essere divulgate a terzi per alcun motivo, ad eccezione di quanto necessario per il corretto adempimento del Protocollo in parola, fatti salvi gli obblighi di legge e fatto salvo quanto previsto dall’art. 8 del presente Protocollo in merito alla pubblicità dello stesso.
Allegato 2
CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI – COMUNICATO 4 APRILE 2023
(Testo dell’allegato)
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