PROTOCOLLO REPUBBLICA ITALIANA E REPUBBLICA DELL’ECUADOR 13 dicembre 2016
Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell’Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984
(Ratifica: Legge 20 maggio 2021, n. 86)
Articolo I
Il paragrafo 3 dell’Articolo 2 “Imposte considerate” è soppresso e sostituito come segue:
“3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono:
a) per quanto concerne l’Ecuador:
l’imposta sul reddito delle persone fisiche (el impuesto a la renta de personas naturales),
l’imposta sul reddito delle società (el impuesto a la renta de sociedades) (qui di seguito indicate quali “imposta ecuadoriana”);
b) per quanto concerne l’Italia:
l’imposta sul reddito delle persone fisiche;
l’imposta sul reddito delle società;
l’imposta regionale sulle attività produttive (qui di seguito indicate quali “imposta italiana”).”.
Articolo II
Il paragrafo 1 dell’Articolo 3 “Definizioni Generali” è modificato come segue:
- la lettera a) è soppressa e sostituita come segue:
“a) il termine “Italia” designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all’interno della quale l’Italia, in conformità alla propria legislazione ed al diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l’esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;”;
- la lettera b) è soppressa e sostituita come segue:
“b) il termine ‘Ecuador” designa la Repubblica dell’Ecuador e, usato in senso geografico, designa il territorio della Repubblica dell’Ecuador nonché il mare territoriale, il sottosuolo e altri territori sui quali la Repubblica dell’Ecuador esercita, in conformità con la sua legislazione e il diritto internazionale, diritti sovrani e giurisdizione;”;
- la lettera i) è soppressa e sostituita come segue:
“i) l’espressione “autorità competente” designa:
1) per quanto concerne l’Italia, il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
2) per quanto concerne l’Ecuador, il Direttore Generale del Servizio dei Redditi Interni (Servicio de Rentas Internas)”.
Articolo III
L’Articolo 27 “Scambio di informazioni” è soppresso e sostituito come segue:
“Articolo 27 Scambio di informazioni
Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per applicare le disposizioni della presente Convenzione oppure per l’amministrazione o l’applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi natura e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui l’imposizione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.
Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e sono comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l’autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell’accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone o autorità sopra citate utilizzano tali informazioni soltanto per questi fini. Esse possono servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l’obbligo:
(a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell’altro Stato contraente;
(b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell’altro Stato contraente;
(c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.
Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità al presente Articolo, l’altro Stato contraente utilizza i poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L’obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.
Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un’altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.
Le informazioni sono scambiate indipendentemente dal fatto che il comportamento in esame costituisca o meno un reato ai sensi della legislazione dello Stato interpellato nel caso in cui detto comportamento fosse stato posto in essere nello Stato interpellato.
Lo scambio di informazioni su richiesta di cui al presente Articolo non impedisce alle autorità competenti degli Stati contraenti di scambiare informazioni in maniera automatica o spontanea.
L’autorità competente dello Stato richiedente fornisce le seguenti informazioni all’autorità competente dello Stato interpellato quando effettua una richiesta di informazioni:
(i) l’identità della persona sottoposta a verifica o indagine;
(ii) il periodo di tempo oggetto della richiesta di informazioni;
(iii) la descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla natura e la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato interpellato;
(iv) la finalità fiscale per la quale si richiedono le informazioni;
(v) se noti, il nome e l’indirizzo delle persone che si ritiene siano in possesso delle informazioni richieste;
(vi) una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legislazione e alle prassi amministrative dello Stato richiedente, che qualora le informazioni richieste rientrassero nella giurisdizione dello Stato richiedente, l’autorità competente di quest’ultimo potrebbe acquisire dette informazioni ai sensi della legislazione dello Stato richiedente o nei corso della sua normale prassi amministrativa e che la richiesta è conforme alla presente Convenzione;
(vii) una dichiarazione attestante che lo Stato richiedente ha esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per acquisire le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero eccessive difficoltà.
Il riferimento a informazioni “verosimilmente rilevanti” ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni (“fishing expedition”) o di richiedere informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene il paragrafo 8 preveda importanti requisiti di tecnica procedurale volti a impedire una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni (“fishing expedition”), i punti da (i) a (vii) del paragrafo 8 non devono essere interpretati in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni. La condizione ‘verosimilmente rilevanti” può essere soddisfatta in casi relativi ad un singolo contribuente (identificato con il nome oppure con altre modalità) ovvero in casi relativi ad una pluralità di contribuenti (identificati con il nome oppure con altre modalità).
L’autorità competente dello Stato interpellato deve inoltrare le informazioni richieste nel più breve tempo possibile allo Stato richiedente. Per garantire una sollecita risposta, l’autorità competente dello Stato interpellato deve;
a) confermare per iscritto all’autorità competente dello Stato richiedente di aver ricevuto la richiesta e comunicare all’autorità competente dello Stato richiedente eventuali incompletezze nella richiesta entro 60 giorni dal ricevimento della stessa;
b) qualora l’autorità competente dello Stato interpellato non sia stata in grado di ottenere e fornire le informazioni entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, incluso il caso in cui incontri degli ostacoli nel fornire le informazioni o rifiuti di fornirle, deve immediatamente informare lo Stato richiedente, spiegando le ragioni della propria impossibilità, la natura degli ostacoli o le ragioni del proprio rifiuto.”.
Articolo IV
Ciascuno Stato contraente notificherà all’altro il completamento delle procedure richieste dalla propria legislazione interna per l’entrata in vigore del Protocollo. Il Protocollo entrerà in vigore alla data della ricezione dell’ultima di queste notifiche. Il presente Protocollo resterà in vigore fino a quando resterà in vigore la Convenzione.
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