PROTOCOLLO REPUBBLICA ITALIANA E REPUBBLICA DELLE FILIPPINE 09 dicembre 2013
Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l’evasione fiscale, firmata a Roma il 5 dicembre 1980.
(Ratifica: Legge 11 ottobre 2017, n. 152)
Articolo I
La lettera b) del paragrafo 3) dell’Articolo 2 «Imposte considerate» è soppressa e sostituita dalla seguente:
«(3) ……………:
(b) per quanto concerne l’Italia:
(i) l’imposta sul reddito delle persone fisiche;
(ii) l’imposta sul reddito delle società;
(iii) l’imposta regionale sulle attività produttive ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali “imposta italiana”).»
Articolo II
Con riferimento all’Articolo 3 (Definizioni Generali), la lettera
i), sottoparagrafo (2) è sostituita come segue:
«(2) per quanto concerne l’Italia, il Ministero dell’economia e delle finanze.»
Articolo III
Con riferimento all’Articolo 22 («Metodo per evitare le doppie imposizioni») il paragrafo 2 è soppresso e sostituito dal seguente:
«2) Se un residente dell’Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nella Repubblica delle Filippine, l’Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell’Articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l’Italia deve detrarre dalle imposte così calcolate l’imposta sui redditi pagata nelle Filippine, ma l’ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
L’imposta pagata nelle Filippine per la quale spetta la detrazione è solo l’ammontare pro-rata corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l’elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su richiesta del contribuente, ai sensi della legislazione italiana.»
Il paragrafo 4 dell’Articolo 22 è soppresso.
Articolo IV
L’Articolo 25 («Scambio di informazioni») è modificato come segue:
«(1) Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l’amministrazione o l’applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire l’evasione e l’elusione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.
(2) Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone o autorità (ivi inclusi l’autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell’accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone o autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
(3) Le disposizioni dei paragrafi l e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l’obbligo:
(a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell’altro Stato contraente;
(b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell’altro Stato contraente;
(c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.
(4) Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità al presente Articolo, l’altro Stato contraente utilizzerà i poteri che esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L’obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.
(5) Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un’altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.»
Articolo V
Ciascuno Stato contraente notificherà all’altro il completamento delle procedure richieste dalla propria legislazione per l’entrata in vigore del presente Protocollo. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data della ricezione dell’ultima di queste notifiche e le sue disposizioni avranno effetto a partire da tale data in entrambi gli Stati contraenti.
Il presente Protocollo resterà in vigore fino a quando resterà in vigore la Convenzione.
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