Protocollo sulla bilateralità tra Organizzazioni Artigiane e ANCE
Addì, 7 marzo 2019, in Roma,
tra:
– ANCE;
e
– ANAEPA – Confartigianato;
– CNA – Costruzioni;
– FIAE – Casartigiani;
– CLAAI Edilizia
Le Parti sottoscritte confermano i principi e le disposizioni contenute nel Protocollo di Intesa del 18 dicembre 1998, anche con riguardo al riconoscimento della salvaguardia delle rispettive autonomie contrattuali dell’industria e dell’artigianato.
Il medesimo Protocollo afferma altresì la necessità di prevedere a carico delle imprese uniformità delle aliquote contributive, al fine di perseguire non solo parità di costi tra le imprese, ma di garantire alle stesse e ai lavoratori del complessivo settore dell’edilizia l’uniformità dei trattamenti contrattualmente definiti ed erogati per il tramite del complessivo sistema delle Casse Edili e delle Edilcasse.
Pertanto, nel ribadire anche il principio di unitarietà delle prestazioni della singola Cassa Edile e dei suoi adempimenti contributivi, le Parti si danno atto che le previsioni contenute nel rinnovo dei CCNL dell’industria edile e delle cooperative devono essere interpretate esclusivamente all’interno dei suddetti principi e che, pertanto, non intendono ledere l’autonomia contrattuale.
A tal fine, le Parti concordano sin d’ora che eventuali modifiche contrattuali attinenti contribuzioni e prestazioni del complessivo sistema bilaterale saranno affrontate unitariamente dalle Parti sottoscritte, a prescindere dagli specifici e autonomi rinnovi contrattuali.
Pertanto, le Parti convengono sulla necessita di superare ogni fenomeno di dumping contrattuale all’interno del complessivo sistema bilaterale.
Per quanto sopra, le Parti affermano l’importanza di definire un assetto del sistema bilaterale, al livello nazionale, volto a garantire unità di intenti, coesione e rappresentanza delle Parti firmatarie.
Le Parti concordano sulla costituzione di un Fondo sanitario edile nazionale da parte delle Organizzazioni sottoscritte, nell’ambito del quale sarà confermata la rappresentanza, al livello nazionale, secondo le seguenti modalità di attuazione.
Le Parti pattuiscono che al Fondo sanitario nazionale aderiranno, come fonti istitutive, anche le Organizzazioni artigiane. Le Parti stabiliscono fin d’ora, per quanto concerne la governance, di adottare un sistema di rotazione della Presidenza tra ANCE e Organizzazioni artigiane, secondo il criterio di alternanza di una Presidenza artigiana e due Presidenze ANCE, in ragione del rapporto della rappresentatività esistente.
Nel Consiglio di Amministrazione del Fondo, i cui componenti da Statuto sono 12 secondo il criterio di pariteticità, due posti saranno attribuiti alle Organizzazioni artigiane.
Le Parti concordano, altresì, sulla costituzione del Fondo nazionale prepensionamenti e del Fondo territoriale incentivo per l’occupazione, che non avranno natura autonoma, secondo le modalità che saranno stabilite negli specifici Regolamenti, sempre comunque nell’ottica di rendere unitario e omogeneo l’assetto della complessiva bilateralità nel settore edile.
Le Parti convengono sull’opportunità di utilizzo dello strumento del cosiddetto “modello F24” per effettuare i versamenti alle Casse edili anche per i Fondi sopra richiamati, in conformità con le modalità di contribuzione in essere agli Enti Bilaterali costituiti dalle Parti medesime.
Tale modalità discende anche dalla possibilità di compensare i debiti verso la Cassa edile con crediti di natura fiscale e/o previdenziale vantati dalle imprese nei confronti dell’INPS e/o dall’Agenzia delle Entrate.
Per quanto concerne il costituendo Ente Unico Nazionale Formazione e Sicurezza, le Parti convengono che le Organizzazioni artigiane siano parti costitutive. Ai fini della Presidenza, sarà adottato il criterio di alternanza di due Presidenze ANCE e una Presidenza artigiana. Per quanto concerne gli ulteriori Organi di governance, le Parti si riservano fin d’ora di concordarne modalità e attribuzioni a seguito della definizione dello Statuto del suddetto Ente unico.
Le Parti concordano sulla necessita di utilizzare, ai fini della formazione e sicurezza, il sistema paritetico edile promanante dalle rispettive contrattazioni e di osservare Accordi e Protocolli sottoscritti dal FORMEDIL, dalla CNCPT e dal suddetto Ente unico nazionale, nonché i relativi obblighi contributivi.
Le Parti, nel ribadire che le attività di formazione e sicurezza devono essere ricondotte nell’ambito della bilateralità edile, si impegnano, entro il 30 settembre 2019, a verificare l’operatività degli EE.BB. del settore artigiano per individuare e circoscrivere gli enti deputati a svolgere tali attività nelle aree non a unicità di sistema.
Le Parti confermano la necessità di costituire e rendere autonomo il Fondo nazionale APE entro il 30 settembre 2019 con propria governance da definirsi in tale sede e per il quale stabiliscono fin d’ora che sarà adottato lo stesso sistema di rotazione della Presidenza, secondo il criterio di alternanza di una Presidenza artigiana e due Presidenze ANCE.
Con la costituzione del Fondo FNAPE le Organizzazioni artigiane si impegnano a completare l’adesione al Fondo stesso da parte delle EDILCASSE.
Le Parti, in ordine al ruolo e alla funzione della CNCE, Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, confermano e si danno atto che i compiti di indirizzo, controllo e coordinamento delle Casse Edili ed EDILCASSE, demandati a tale Ente, sono esclusivamente quelli affidati e circoscritti dalle Parti Sociali nazionali sulla base della previsioni contenute negli Accordi e nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per i dipendenti delle imprese Edili, sottoscritti dall’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili (ANCE), dalle Associazioni artigiane e delle cooperative con le OO.SS. FeNeal-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL.
Per quanto concerne la CNCE, inoltre, le Parti concordano che l’attuale figura di invitato nel Comitato di Presidenza della stessa partecipa quale rappresentante a titolo effettivo per le Organizzazioni artigiane.
Le Parti, nel ribadire la governance al livello nazionale secondo quanto convenuto nel presente Protocollo, dichiarano fin d’ora che ogni Consiglio di Amministrazione dei predetti Enti nazionali sarà preceduto da un pre-Consiglio di parte datoriale per concordare indirizzi e determinazioni da adottare in seno ai suddetti Organi. Nell’ipotesi di mancata intesa, le relative questioni saranno rimesse alle rispettive parti nazionali. Medesima procedura sarà adottata in seno al Comitato della Bilateralità.
Le Parti si danno atto che tutte le nomine di competenza delle Organizzazioni artigiane firmatarie del presente protocollo saranno effettuate con comunicazione a firma unitaria.
Nel ribadire l’obbligo di non apertura di nuovi Enti Paritetici né, tantomeno, di ampliamento della sfera territoriale di competenza, le Parti, con riferimento alla rappresentanza, mediante nomina diretta, delle organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni Nazionali Artigiane negli organismi degli Enti Bilaterali territoriali, nel richiamare quanto stabilito nel Protocollo d’intesa del 18 dicembre 1998 e nell’Accordo nazionale del 19 settembre 2002 contenente lo Statuto tipo Cassa Edile, convengono di impegnare la Commissione di cui al punto 2 del verbale di intenti del 24 giugno 2015 per definire tempi e modalità per l’aggiornamento di protocolli nazionali che regolano la materia. Fermi restando gli accordi locali in essere, la Commissione assume altresì il compito di verificare lo stato di attuazione del Protocollo del ‘98 sul territorio nazionale. In caso di criticità rilevate, le Parti adotteranno le misure più idonee per garantire tale rappresentanza.
Il presente Protocollo, che regola esclusivamente i rapporti della governance a livello nazionale, ha durata quadriennale e si intende tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di un quadriennio, salvo disdetta di una delle Parti sottoscritte unitariamente intese comunicata almeno sei mesi prima della scadenza di ciascun quadriennio.
Il Protocollo ha le caratteristiche dell’ultrattività e potrà essere sostituito solo con nuovo accordo.
Le Parti concordano altresì che le intese economiche a livello nazionale, che formano parte integrante del presente accordo, sono definite con specifico accordo.
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