La Corte di Cassazione sez. tributaria con la sentenza n. 22519 depositata il 02 ottobre 2013 intervenendo in tema di divieto delle prove testimoniali nel processo tributario ha statuito che le dichiarazioni degli operatori commerciali circa l’assenza dei macchinari può essere usata dall’amministrazione finanziaria per contestare la fatture false alla cartiera.
Gli Ermellini con la sentenza in commento hanno ribaltato la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto, non sufficiente le testimonianze – di operatori commerciali – raccolte dalla Guardia di Finanza, ai fini della rettifica Iva e contestazione di fatture false. Gli operatori avevano affermato l’assoluta mancanza di attrezzature da parte della società emittente i documenti contabili, la cui assenza poteva classificare la società come cartiera.
Nelle motivazioni i giudici della Corte Suprema citano il principio generale secondo cui «in tema di contenzioso tributario le dichiarazioni di terzi raccolte dai verificatori e inserite nel processo verbale di constatazione non hanno natura di prova testimoniale, bensì di mere informazioni acquisite nell’ambito di indagini amministrative, che possono essere utilizzate quando abbiano trovato riscontro nelle risultanze dell’accesso diretto dei verbalizzanti e non siano specificamente smentite dalla controparte». Pertanto, rilevano, gli Ermellini, in tal modo non vi è violazione del principio della parità delle armi di cui all’art.111 della Costituzione atteso che, in forza di quanto affermato dalla Corte costituzionale con sentenza 18/2000, anche il contribuente può produrre documenti contenenti dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale con lo stesso valore probatorio.
Per cui alla luce di quanto sopra illustrato dalla Corte di Cassazione la stessa afferma che la Commissione Tributaria Regionale ha applicato erroneamente il principio. Il giudice di merito limitandosi alla semplice affermazione che le dichiarazioni dei terzi hanno mero valore indiziario e che i riscontri oggettivi agli stessi non erano stati resi noti, non ha considerato alcuni elementi oggettivi quali l’omesso rinvenimento nel corso dell’operazione di verifica delle fatture relative ai costi ritenuti non deducibili e la circostanza che la società fornitrice non fosse in possesso dei macchinari e attrezzature nonché del personale specializzato.