Gli Ermellini hanno ribadito, nella sentenza n. 7707 del 2013, la possibilità di tenere in considerazione, nei processi tributari, anche dichiarazioni rilasciate da terzi a favore del contribuente, pur ribadendo il principio del divieto della prova testimoniale contenuto nell’art. 7 del D.Lgs. 546/1992 lo stesso va interpretato con elasticità.
Narrativa
La vicenda ha origine da un investimento di natura patrimoniale che il contribuente aveva compiuto nel 1999. L’Agenzia delle Entrate gli notifica un avviso di accertamento poichè considerava l’investimento effettuato eccessivo rispetto al reddito dichiarato. Il contribuente si difende argomentando che l’importo occorso per l’investimento erano stati reperiti da un finanziamento chiesto dal padre e che doveva essere da lui restituito. Tale assunto veniva dimostrato con il deposito della documentazione del finanziamento bancario e della dichiarazione del padre del contribuente.
L’Agenzia, in Commissione di 1° grado, aveva avuto la decisione, dei giudici, a proprio favore. Il contribuente ricorreva in Commissione Tributaria Regionale e qui la sentenza era a lui favorevole e pertanto l’Agenzia ricorreva in Cassazione.
Il ricorso presentato in Cassazione dall’Agenzia puntava a far considerare invalida la dichiarazione resa dal padre del contribuente basandosi sul principio del divieto di prova testimoniale (art. 7 D.Lgs. 546/92) e sul fatto che la Commissione Tributaria Regionale aveva considerato non solo la dichiarazione ma anche la certificazione bancaria e che pertanto la stessa Commissione non avrebbe ritenuto sufficiente la dichiarazione del padre.
Sentenza
La Cassazione invece, ritenendo corretto l’operato della Commissione Tributaria, spega che proprio perchè la dichiarazione del padre da sola la testimonianza non è valida va utilizzato un riscontro obbiettivo, nella fattispecie la certificazione bancaria. Pertanto è stato ritenuto, dai giudici della Suprema Corte, uniforme il comportamento della Commissione al principio statuito dalla sentenza della Cassazione n. 11785 del 2010 e n. 4269 del 2002 con cui si è dato valore alle prove testimoniali se le stesse vengono riscontrate con elementi obbiettivi al fine di attuare il nuovo contenuto dell’art. 111 della Costituzione (principio del giusto processo).
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