AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 09 giugno 2020, n. 168
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 Proventi derivanti da operazioni di peer to peer lending – Applicazione dell’articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018)
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
La società istante intende gestire una piattaforma on-line di peer to peer lending, per agevolare la raccolta di capitali da parte di soggetti professionali e non, sotto forma di prestito, allo scopo di finanziare lo sviluppo di progetti da parte di imprese, enti pubblici e privati (di seguito, Proponenti).
La piattaforma intenderebbe operare come agente di pagamento di un Istituto di pagamento francese, autorizzato dall’autorità di vigilanza prudenziale e di risoluzione francese (ACPR).
Al riguardo, la società evidenzia che sarà autorizzata ad operare come agente dell’istituto di pagamento francese in base all’assegnazione da parte della ACPR del numero di registrazione REGAFI (Registre des agents financiers).
L’istante rappresenta che, a seguito dell’inizio dell’attività societaria, qualsiasi persona fisica o giuridica residente in Italia o all’estero, ad eccezione degli Stati Uniti, dopo essersi iscritta sulla piattaforma, aver inserito i propri dati personali e aver superato controlli di antiriciclaggio svolti direttamente dall’Istituto di pagamento francese, potrà finanziare tramite il versamento di denaro i progetti dei Proponenti.
La società istante, in quanto gestore della piattaforma, analizza e valuta i progetti dei Proponenti, assegna agli stessi un grado di rischio finanziario (rating) e ne autorizza l’inserimento.
Ciascun Proponente sottoscrive i contratti di finanziamento con gli investitori e, una volta raggiunto l’ammontare di denaro necessario per sviluppare il progetto, restituirà agli investitori, nei tempi e nelle modalità stabiliti dal contratto, il capitale finanziato e i relativi interessi.
La ricezione di fondi avviene tramite dei portafogli virtuali, messi a disposizione dall’Istituto di pagamento francese, che vengono utilizzati esclusivamente per la prestazione dei servizi di pagamento.
L’istante, in qualità di agente dell’Istituto di pagamento, autorizzerà le varie transazioni (compresa la restituzione dei prestiti) gestendo direttamente i suddetti portafogli virtuali.
Ciò premesso, la società istante chiede chiarimenti in merito alla disciplina introdotta dall’articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), relativa al trattamento fiscale dei proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di peer to peer lending), come disposto dall’articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir). In particolare, l’istante chiede se in qualità di gestore della piattaforma -grazie alla registrazione REGAFI e alla sua qualifica di agente di pagamento di un Istituto di pagamento francese – debba operare in qualità di sostituto d’imposta, conformemente a quanto previsto dalla normativa italiana.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che, in qualità di agente dell’Istituto di pagamento francese, sia tenuto ad operare come sostituto d’imposta in relazione all’attività di gestione della piattaforma di peer to peer lending.
In particolare, la società sostiene di dover operare la “ritenuta a titolo d’imposta” con aliquota del 26 per cento, sia nel caso in cui i proventi siano percepiti da persone fisiche sia nel caso in cui gli stessi siano percepiti da società residenti in Italia.
Nell’ipotesi in cui l’investitore dichiari di essere un soggetto non residente, consegnando idonea certificazione di residenza, la società ritiene di poter applicare o meno la ritenuta a titolo d’imposta, sulla base degli accordi bilaterali stipulati tra l’Italia e lo Stato di residenza dell’investitore. Infine, qualora l’investitore sia residente in un territorio che non ha stipulato accordi con l’Italia contro le doppie imposizioni, oppure lo stesso non chieda l’applicazione di un accordo bilaterale, la società istante ritiene di dover operare la predetta ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 26 per cento.
Parere dell’agenzia delle entrate
In via preliminare si osserva che non rientra nelle competenze della scrivente la verifica del rispetto da parte dell’istante delle “Disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche” contenute nel Provvedimento di Banca d’Italia 8 novembre 2016.
Per quanto riguarda, invece, la disciplina fiscale si fa presente quanto segue. L’articolo 1, commi 43 e 44, della legge di bilancio 2018 ha introdotto alcune novità sulla disciplina fiscale relativa alle attività di raccolta ed erogazione fondi da parte di soggetti che svolgono l’attività del peer to peer lending (c.d. P2P Lending), con riferimento ad una specifica tipologia di finanziatori non professionali, ossia le persone fisiche non esercenti attività d’impresa.
In particolare, il comma 43 ha inserito la lettera d-bis) all’articolo 44, comma 1, del Tuir, disponendo che sono redditi di capitale “i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite da società iscritte all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 114 del decreto legislativo n. 385 del 1993 [n.d.r. TUB], autorizzati dalla Banca d’Italia”.
Il successivo comma 44, inoltre, ha stabilito che i predetti gestori “operano una ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche con l’aliquota prevista dall’articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
Detta ritenuta è attualmente stabilita nella misura del 26 per cento (cfr. articolo 3, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89).
Ai fini dell’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta sui proventi derivanti da investimenti su piattaforme di P2P Lending rilevano, in sostanza, due condizioni: i) la natura del soggetto finanziatore, che deve essere esclusivamente una persona fisica al di fuori dell’esercizio di una attività d’impresa; ii) la qualifica del gestore della piattaforma, che deve essere un intermediario finanziario iscritto all’albo o un istituto di pagamento ai sensi della normativa prevista, rispettivamente, dagli articoli 106 e 114 del TUB, autorizzato dalla Banca d’Italia.
Alla luce del nuovo assetto normativo i proventi in esame, quindi, non concorrono più alla formazione del reddito complessivo del percettore persona fisica non imprenditore da assoggettare a tassazione IRPEF progressiva in quanto, qualora percepiti per il tramite di determinati soggetti gestori delle piattaforme che applicano sui medesimi la tassazione a titolo definitivo, sono esclusi dal reddito imponibile ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del Tuir, con conseguente esonero dall’adempimento dichiarativo.
Si evidenzia che la ritenuta alla fonte di cui al comma 44 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018 non si applica quando l’investimento è posto in essere da una società semplice o da un ente non commerciale, ancorché per tali soggetti i proventi possano costituire redditi di capitale, in quanto la disposizione fa espressamente riferimento alle “persone fisiche”.
Inoltre, la ritenuta in esame non si applica nei confronti delle persone fisiche che realizzano i suddetti proventi nell’esercizio dell’attività d’impresa e delle società ed enti commerciali. Per tali soggetti, infatti, il reddito percepito è considerato reddito d’impresa e non reddito di capitale, conformemente a quanto previsto dall’articolo 48 del Tuir.
Per quanto riguarda il soggetto tenuto all’applicazione della ritenuta, laddove gli investimenti in operazioni di P2P Lending vengano effettuati utilizzando piattaforme gestite da soggetti che non sono iscritti all’albo degli intermediari finanziari o che non assumono la qualifica di istituti di pagamento, ai sensi della normativa interna, occorre stabilire quali siano gli obblighi fiscali per il gestore della piattaforma on-line.
Al riguardo si fa presente che, ai fini delle imposte sui redditi, l’articolo 64 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, individua il sostituto di imposta nel soggetto che “in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri”.
In tema di soggetti tenuti ad applicare le ritenute e le imposte sostitutive, inoltre, si rileva che nei casi in cui il legislatore ha inteso imporre l’obbligo di operare la ritenuta a qualsiasi soggetto che interviene nella riscossione di un determinato provento lo ha stabilito chiaramente.
Nel caso di specie, alla luce di quanto rappresentato, l’istante non riveste la qualifica di intermediario finanziario iscritto all’albo ai sensi dell’articolo 106 del TUB e neanche quella di istituto di pagamento ai sensi dell’articolo 114 del TUB, autorizzato dalla Banca d’Italia e, pertanto, lo stesso non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 44, comma 1, lettera d-bis), del Tuir.
Di conseguenza, l’istante non può applicare la ritenuta a titolo d’imposta prevista dal comma 44 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018 sugli interessi erogati attraverso la piattaforma on-line in relazione ai finanziamenti di P2P Lending.
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