AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 30 agosto 2019, n. 359
Proventi di apicoltura condotta da apicoltori con meno di 20 alveari nei comuni montani e formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche – Legge 27 dicembre 2017 n. 205, articolo 1, comma 511 – Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
Quesito
Il sig. Alfa rappresenta di essere lavoratore dipendente full time presso la provincia Autonoma di Bolzano e di essere residente a Lana, Zollstrasse. Nel suo tempo libero l’istante asserisce di essere apicoltore e di condurre esattamente 19 alveari, per il 2018, in forma amatoriale, senza finalità economiche e commerciali.
Con la legge del 27 dicembre 2017 n. 205, articolo 1, comma 511 è stato approvato il seguente disposto normativo: ‘Al fine di promuovere l’apicoltura quale strumento di tutela della biodiversità e dell’ecosistema e di integrazione di reddito nelle aree montane, i proventi dell’apicoltura condotta da apicoltori con meno di 20 alveari e ricadenti nei comuni classificati montani non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche’.
L’istante dichiara che intende confezionare e vendere miele a persone private, di vendere il proprio miele su mercati di contadini e altri mercati, di vendere il proprio miele a negozi e di eseguire il servizio di impollinazione.
L’interpellante chiede se è possibile applicare la nuova normativa (legge 205/2017) per apicoltori montani e se i proventi derivanti dalle suddette attività non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Soluzione prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che ai fini IVA, nella fattispecie in esame, possa applicarsi il regime speciale di cui al DPR del 26 ottobre 1972, n.633, articolo 34, che prevede la detrazione forfetizzata in base alle percentuali di compensazione stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole.
Ai fini delle imposte dirette, invece, l’interpellante ritiene di poter applicare la nuova normativa (legge 205/2017), in quanto se il miele viene venduto su mercati non deve essere emesso nessun documento fiscale e i proventi non devono essere assoggetti a tassazione; se il miele, invece, viene venduto a negozi e il titolare del negozio richiede un documento fiscale si emette un’autofattura (come previsto dall’articolo 34 del DPR 633/72). L’interpellante ritiene, altresì, che anche per il servizio di impollinazione deve essere emessa un’autofattura e che i conseguenti ricavi non sono da assoggettare a tassazione.
Parere dell’agenzia delle entrate
In merito all’interpello in oggetto si rappresenta che la scrivente amministrazione ha già fornito risposta al sig. Alfa, con precedente interpello ordinario.
Con l’ istanza di interpello in oggetto il Sig. Alfa ripropone lo stesso quesito, modificando, tuttavia, il numero di alveari condotto nell’anno 2018, che quantifica in 19 alveari.
Al riguardo, in merito ai profili iva, si rinvia alle conclusioni già rappresentate nella citata risposta.
Anche con riferimento alle imposte dirette, si confermano le valutazioni già formulate in sede di risposta al precedente interpello.
Pertanto, laddove il contribuente istante abbia gestito per l’annualità 2018, solo 19 alveari, potrà, dunque, beneficiare del predetto regime di favore previsto dall’articolo 1, comma 511, della legge n. 205 del 2017, nel presupposto che l’attività sia svolta in comuni classificati montani e con meno di 20 alveari.
Resta ferma, tuttavia, che la verifica del numero degli alveari richiede un accertamento di fatto non esperibile in sede di interpello.
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