ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Nota 07 giugno 2022, n. 1159
Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 – Provvedimenti di sospensione – Attività non differibili
È pervenuta a questa Direzione una richiesta di parere concernente l’adozione del provvedimento di sospensione ex art. 14, D.Lgs. n. 81/2008 a seguito della sostituzione della citata disposizione da parte dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021, con particolare riferimento ai casi di attività la cui interruzione potrebbe comportare gravi conseguenze ai beni ed alla produzione (ad es. nel settore agricolo o in quello zootecnico) nonché la compromissione del regolare funzionamento di un servizio pubblico.
Al riguardo, acquisito il parere concorde del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 4916 del 26 maggio u.s., si rappresenta quanto segue.
A seguito dell’introduzione del “nuovo” provvedimento di sospensione, l’attuale formulazione normativa prevede, diversamente dal testo previgente, l’assenza di discrezionalità in capo al personale ispettivo fatta salva – in forza del comma 4 dell’art. 14 – la possibilità di farne decorrere gli effetti in un momento successivo a meno che “non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità”.
Ciò premesso, la circolare di questo Ispettorato n. 3/2021, nel fornire le prime indicazioni sull’applicazione sul novellato istituto della sospensione, nel paragrafo “condizioni per l’adozione del provvedimento” ha comunque ribadito – richiamando alcuni passaggi della precedente circolare n. 33/2009 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – la necessità di “valutare circostanze particolari che suggeriscano, sotto il profilo dell’opportunità, di non adottarlo. Tali circostanze sono anzitutto legate ad esigenze di salute e sicurezza sul lavoro. In altre parole, laddove la sospensione dell’attività possa determinare a sua volta una situazione di maggior pericolo per l’incolumità dei lavoratori o di terzi è opportuno non emanare alcun provvedimento. In tal senso va dunque precisato che il provvedimento non va adottato quando l’interruzione dell’attività svolta dall’impresa determini a sua volta una situazione di pericolo per l’incolumità dei lavoratori della stessa o delle altre imprese che operano nel cantiere (si pensi, ad esempio, alla sospensione di uno scavo in presenza di una falda d’acqua o a scavi aperti in strade di grande traffico, a demolizioni il cui stato di avanzamento abbia già pregiudicato la stabilità della struttura residua e/o adiacente o, ancora, alla necessità di ultimare eventuali lavori di rimozione di materiali nocivi)”.
La mancata adozione del provvedimento di sospensione è pertanto da considerare una extrema ratio rispetto alla fisiologica applicazione del richiamato art. 14, determinata dal rischio che dall’adozione del provvedimento possano derivare situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
Tale valutazione va effettuata in rapporto alla fattispecie concreta da parte del personale ispettivo, effettuando un bilanciamento degli interessi coinvolti nel caso di specie e la decisione della mancata adozione va accuratamente motivata, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/1990 – come espressamente richiamato dal comma 5 dello stesso art. 14 – indicando già nel verbale di primo accesso i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.
Nelle ipotesi prospettate, si ritiene pertanto che possa integrare un grave rischio per la pubblica incolumità la sospensione di un servizio pubblico che, in assenza di valide alternative che possano garantire l’esercizio di diritti spesso di rango costituzionale, va dunque salvaguardato (ad es. attività di trasporto, di fornitura di energia elettrica ecc.).
Analogamente è possibile che dalla sospensione dell’attività di allevamento di animali derivi un grave rischio per la pubblica incolumità, stanti peraltro le conseguenze di natura igienico sanitaria legate al mancato accudimento.
In tutte le ipotesi in cui non ricorrano i presupposti per una mancata adozione del provvedimento di sospensione ma si valuti che dallo stesso possano comunque derivare significativi danni per ragioni tecniche, sanitarie o produttive – ad es. per l’interruzione di cicli produttivi avviati o danni agli impianti per l’improvvisa interruzione – la valutazione da fare è sul possibile posticipo degli effetti della sospensione in un momento successivo a quello dell’adozione del provvedimento, come previsto dal comma 4 dell’art. 14 nel quale si fa riferimento al momento della “cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta”, intendendo pertanto per “attività lavorativa” non solo il singolo turno di lavoro ma il ciclo produttivo in corso, dalla cui interruzione possano derivare conseguenze gravi di natura economica (vedi raccolta dei frutti maturi, vendemmia in corso, ecc.) e sempre che dal posticipo degli effetti della sospensione non derivino rischi per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
È evidente che laddove, medio tempore, stante il posticipo degli effetti del provvedimento di sospensione, dovessero verificarsi le condizioni indicate nel comma 9 dell’art. 14, lo stesso provvedimento potrà essere revocato.
Resta fermo che la continuazione dell’attività per mancata adozione del provvedimento o per posticipazione dei suoi effetti deve comunque avvenire nel rispetto di ogni condizione di legalità e di sicurezza, cosicché sarà ad esempio impedito ai lavoratori c.d. “in nero” di continuare a svolgere la propria attività sino ad una completa regolarizzazione e la possibilità, ai sensi del comma 1 dell’art. 14, di “imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- D.L. n. 146/2021 - nuovo provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 - sospensione dell’attività imprenditoriale - ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - Circolare 09 novembre 2021, n. 3
- Richiesta parere su condizioni di revoca del provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 - ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - Nota 02 febbraio 2022, n. 151
- DECRETO LEGISLATIVO 08 novembre 2021, n. 194 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 21072 depositata il 31 maggio 2022 - In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente privato non professionale che affidi in appalto lavori di manutenzione domestica, pur non essendo tenuto a…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 46833 depositata il 22 dicembre 2021 - Il committente privato è escluso da responsabilità sula sicurezza sui luoghi di lavoro solo adempie all'obbligo di "scegliere" adeguatamente l'impresa, quest'onere…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 46032 depositata il 16 dicembre 2021 - Il reato di cui all'art. 4 della legge n. 628 del 1961 - mancata risposta alla richiesta di notizie da parte dell'Ispettorato del lavoro - è integrato anche nel caso di…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Flat tax incrementale: requisiti soggettivi ed ogg
Con la legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022) con il comma comma 55 viene st…
- Regime forfettario: i nuovi requisiti a seguito de
Il regime forfettario introdotto dalla legge n. 190/2014 art. 1 commi dal 54 all…
- Onere probatorio nel processo tributario alla luce
Con la riforma del processo tributario, disposta con la legge n. 130/2022, tra l…
- Esonero contributivo a favore dei lavoratori dipen
Il comma 1 dell’articolo 20 del D.L. n. 115/2022 (decreto Aiuti-bis) ha st…
- Il contratto scritto è assimilabile alla fattura a
La Corte di giustizia UE nella sentenza di cui alla causa C-235/21 del 29 settem…