Il Decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2014, al fine di favorire l’emersione ed il rientro dei capitali illecitamente detenuti all’estero con l’articolo 1 del provvedimento normativo viene disposta una procedura di “collaborazione volontaria” che al cui termine è prevista la riduzione delle sanzioni, fino alla meta del minimo, inerenti alla omessa o infedele presentazione del quadro RW nonché per la copertura penale per i reati di infedele e omessa presentazione della dichiarazione e riduzione fino alla metà della pena prevista per i delitti di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e o di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.
L’articolo 1 del D.L. n. 4/2014 inserisce al Dl 167/1990 gli articoli dal 5-quater al 5-septies, che disciplinano la procedura sopra indicata.
La norma dispone che il contribuente può presentare una richiesta spontanea all’Agenzia delle Entrate, attivando così la procedura di collaborazione volontaria. La richiesta può essere presentata anche indirettamente o per interposta persona, è ammessa non oltre il 30 settembre 2015 si rammenta che l’istanza non può essere presentata più di una volta
I soggetti che possono attivare la procedura sono i soggetti obbligati alla presentazione del modulo RW ai sensi dell’articolo 4 del Dl 167/1990, ovvero:
- le persone fisiche (anche se titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata);
- gli enti non commerciali e le società semplici nonché i soggetti a essi equiparati, residenti in Italia.
Il contribuente che attiverà la procedura in esame è tenuto ad indicare e documentare dettagliatamente tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo le informazioni necessarie alla ricostruzione dei redditi che sono serviti per costituirli e acquistarli.
All’istanza vanno allegati i documenti e le informazioni relativi ai guadagni derivanti dall’utilizzo o dalla dismissione delle attività finanziarie estere (ad esempio, in termini di interessi, dividendi e plusvalenze), relativamente a tutti i periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione dell’istanza, non sono scaduti i termini per l’accertamento o la contestazione degli obblighi inerenti la presentazione del modulo RW.
Il contribuente ai fini della procedura deve collaborare in modo pieno e totale e riguardare tutti gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria per i quali il contribuente non abbia ottemperato agli obblighi di monitoraggio fiscale, con possibilità di regolarizzare le posizioni fino al 31 dicembre 2013.
A titolo esemplificativo, potranno essere oggetto di disclosure i conti correnti, gli immobili, le partecipazioni, le polizze assicurative a contenuto finanziario, gli oggetti di antiquariato oppure barche, yacht o navi da diporto estere.
La procedura di collaborazione volontaria risulta preclusa qualora l’istanza sia presentata dopo che il contribuente ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche o dell’inizio di qualunque altra attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali per violazioni di norme tributarie, relativi alle attività oggetto di regolarizzazione.
La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria (ad esempio, nel caso di eredi) o da soggetti concorrenti nel reato.
Gli effetti
La procedura si perfeziona con il versamento di quanto dovuto, comprensivo di imposte, sanzioni e interessi, effettuato in un’unica soluzione senza possibilità di compensazione.
Il contribuente è tenuto alla corresponsione per intero del debito tributario in relazione a tutti i periodi d’imposta ancora accertabili al momento della presentazione della richiesta.
Le conseguenze premiali della procedura riguardano gli aspetti sanzionatori.
A tal proposito, è utile precisare che, per effetto della legge 97/2013 (“legge europea”), le sanzioni per omessa o infedele presentazione del modulo RW sono state ridotte nella misura compresa tra il 3 e il 15% dell’ammontare dell’attività o dell’investimento estero non dichiarato e, nel caso di asset detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui ai decreti ministeriali del 4 maggio 1999 e del 21 novembre 2001, nella più alta misura compresa tra il 6 e il 30% dell’ammontare degli importi non dichiarati.
Il buon esito del procedimento comporta la riduzione fino alla metà della sanzione minima nei seguenti casi: il contribuente sceglie di trasferire i capitali o le attività in Italia o in un altro Paese dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni; le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono lì detenute; il contribuente rilascia all’intermediario estero un’apposita autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti le informazioni sulle attività oggetto di collaborazione volontaria.Se invece il contribuente decide per la semplice regolarizzazione dei capitali detenuti all’estero, la sanzione è ridotta di un quarto.
Rilevanti gli aspetti dal punto di vista penale, giacché il perfezionamento della procedura esclude la punibilità, con riguardo alle condotte relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute all’estero, per i delitti di infedele presentazione della dichiarazione dei redditi e per omessa dichiarazione (articoli 4 e 5 del Dlgs 74/2000).
Inoltre, è prevista un’attenuante per i delitti di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti o altri artifici contabili (articoli 2 e 3 del Dlgs 74/2000), con riduzione della pena fino alla metà, cioè da un minimo di 9 mesi a un massimo di 3 anni (invece che da 18 mesi a 6 anni).
La procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona nel caso in cui il contribuente non versi il dovuto nei termini stabiliti; in tal caso, l’Agenzia delle Entrate sarà legittimata a notificare un nuovo atto di contestazione per la rideterminazione delle sanzioni.
È prevista, infine, una pena (reclusione da un anno e sei mesi a sei anni) per chiunque, nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisca o trasmetta atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisca dati e notizie non rispondenti al vero.
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