Dopo le precisazioni fornite con la circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013 dell’Agenzia delle Entrate il direttore dell’Agenzia ha emanato il provvedimento n. 151663 del 18 dicembre 2013 con cui ha esteso l’obbligo di compilazione al «titolare effettivo» (un concetto mutuato dalla disciplina antiriciclaggio), per “smascherare” chi si nasconde dietro schermi societari o di trust, e ha eliminato il riferimento al limite dei 10mila euro al di sotto del quale in precedenza non andava compilato il quadro.
In base al predetto provvedimento del direttore dell’agenzia nel quadro RW vanno indicate «le consistenze degli investimenti e delle attività valorizzate all’inizio di ciascun periodo d’imposta (ovvero al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (ovvero al termine del periodo di detenzione nello stesso), nonché il periodo di possesso delle attività. Per l’individuazione del valore delle attività finanziarie si deve fare riferimento ai criteri utilizzati per la determinazione della base imponibile dell’Ivafe, anche se non dovuta».
Il Fisco nella circolare 38/E/ 2013 ha puntualizzato che per «semplificare gli adempimenti dei contribuenti persone fisiche» è sufficiente compilare un solo quadro della dichiarazione dei redditi per assolvere sia gli obblighi di monitoraggio fiscale sia di liquidazione di IVIE ed IVAFE. Altra precisazione riguarda «nel caso in cui siano cedute attività finanziarie appartenenti alla stessa categoria, acquistate a prezzi e in tempi diversi, per stabilire quale delle attività finanziarie è detenuta nel periodo di riferimento, il metodo che deve essere utilizzato è il cosiddetto Lifo e, pertanto, si considerano ceduti per primi quelli acquisiti in data più recente».
Il cambio da utilizzare per la compilazione del quadro RW e Ivafe, in base ai provvedimenti sopra indicati, risulta essere quello medio mensile determinato con provvedimento dell’agenzia delle Entrate, quello per calcolare i redditi è il cambio del giorno dell’operazione. Per calcolare plusvalenze, minusvalenze e redditi di capitale compresi nel valore di rimborso o cessione di quote di fondi comuni o di obbligazioni e titoli similari esteri, va poi confrontato il valore di rimborso o cessione con quello di acquisto o sottoscrizione convertiti rispettivamente al cambio del giorno di acquisto e di dismissione.
Risulta evidente come i dati da raccogliere per elaborare i dati da indicare per la compilazione dei quadri risultano numerosi. I predetti dati da acquisire sono alla base degli obblighi di monitoraggio, di calcolo dell’Ivafe e di calcolo del reddito in un caso di detenzione di quote di un fondo comune d’investimento extracomunitario di cui siano state effettuati più sottoscrizioni e riscatti in corso d’anno.
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