Quali sono i sindacati con cui poter sottoscrivere un contratto collettivo di secondo livello

Nel contesto normativo attuale i numerosi contratti collettivi nazionali sottoscritti, molti dei quali da organismi sindacali e datoriali la cui rappresentatività è fortemente messa in discussione. Tale situazione pone non pochi dubbi in tema di efficacia dei contratti collettivi di secondo livello stipulati con organismi sindacali di cui non risulta possibile misurarne la rappresentatività. Questo perchè il diritto del lavoro consente di regolare con la contrattazione, anche in deroga alla normativa, alcuni istituti del rapporto di lavoro quali:

  • maggiore flessibilità aziendale nella gestione dell’orario di lavoro;
  • nel ricorso ai contratti di lavoro diversi da quello a tempo pieno e indeterminato (contratto a termine, contratto a chiamata, ecc.);
  • per la fruizione di numerose misure agevolative per i lavoratori (tassazioni agevolate dei premi di produzioni);
  • la regolamentazione di misure di conciliazione vita-lavoro e di welfare aziendale a beneficio dei lavoratori;

Per cui occorre cercare di individuare i soggetti titolari del potere di negoziare. Si può ricorrere all’articolo 39 della costituzione, anche se rimasto inattuato, che prevede criteri oggettivi nella individuazione delle organizzazioni sindacali legittimate a firmare contratti collettivi dotati di efficacia generale per tutti i lavoratori appartenenti ad una determinata categoria.

Il D.Lgs. n. 81/2015 fornisce una nozione di contratti collettivi. Infatti l’articolo 51 del D. Lgs. n. 81/2015 stabilisce che i “contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria”. Il decreto legge non contiene un criterio oggettivo di misurazione della rappresentatività.

Per il settore industria sono stati sottoscritti una serie di accordi interconfederali con cui si è cercato di colmare la lacuna normativa in ordine alla individuazione di un criterio oggettivo per l’individuazione dei soggetti  legittimate alla firma di accordi le organizzazioni dei lavoratori che raggiungano almeno un grado di rappresentatività del 5%, inteso come media tra dato di tesseramento e dato elettorale. Il limite di tali accordi è costituito dalla loro mancanza di forza di legge anche se obbligatori per le sole parti stipulanti.
Sulla individuazione dei criteri si è cimentata anche la giurisprudenza con una serie di sentenza con cui si è stabilito una serie di indici di

misurazione della rappresentatività sindacale che di seguito si elencano:
  1. la partecipazione delle OO.SS. alla formazione e alla stipulazione di contratti collettivi di ogni livello;
  2. la partecipazione alla composizione delle vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;
  3. la presenza nelle diverse categorie produttive;
  4. la diffusione territoriale.
In tema di contrattazione di secondo livello vi sono tre tipologie:
  • contrattazione aziendale;
  • contrattazione territoriale;
  • contrattazione di prossimità.

Contrattazione aziendale

In tale tipologia rientrano i contratti collettivi sottoscritti a livello di singola azienda che può regolare materie e istituti previsti dalla contrattazione di categoria affinché siano più aderenti al tessuto aziendale.
Nel contratto aziendale le parti firmatarie sono costituite dal datore di lavoro e dalle rappresentanze dei lavoratori in azienda (RSA o RSU).
Nei casi di miglioramento degli istituti regolari dal contratto aziendale rispetto alla disciplina legale e di quella del CCNL non vi è alcun dubbio sulla sua efficacia tra le parti firmatarie. Mentre nelle ipotesi di deroghe in senso peggiorativo, in dottrina e in giurisprudenza, vi sono forte perplessità sulla sua efficacia erga omnes, fermo restando i casi previsti dalla normativa.
Nei casi di sottoscrizione tra datore di lavoro e le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) elette con suffragio universale che intervengono ad integrare la normativa ed i CCNL hanno  efficacia generale (nei confronti di tutti i lavoratori dell’azienda). Diversamente, secondo la dottrina e la giurisprudenza, nei casi di sottoscrizione del contratto aziendale tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali aziendali (RSA), trattandosi dell’espressione delle singole organizzazione sindacali e non derivano da una consultazione elettorale di tutti i lavoratori

Contrattazione territoriale

La contrattazione territoriale consente di integrare la disciplina collettiva nazionale a beneficio dei lavoratori occupati in un determinato ambito territoriale.
Il contratto collettivo territoriale può essere sottoscritto tra le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali (distrettuali provinciali e regionali) presenti in un dato territorio;

Contrattazione di prossimità

Con l’articolo 8 del D.L. n. 138/2011 conv. in l. 148/2011, è stato istituito il c.d. contratto di prossimità o “ad efficacia rafforzata” che può derogare, anche in senso peggiorativo, agli istituti statuiti dalla normativa ma solo al verificarsi di determinate condizioni previste dalla legge.
Il contratto di prossimità può essere stipulato, a livello aziendale o territoriale, ma solo da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2019-12-15T14:39:33+01:00
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