AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 17 del 23 gennaio 2026
Qualificazione ai fini fiscali italiani di trust svizzero e applicazione della disposizione di cui all’articolo 16, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante è un cittadino italiano, fiscalmente residente in Svizzera dal aaaa.
Dal gg/mm/aaaa, l’Istante è pieno proprietario di una partecipazione pari al 60 per cento del capitale di una S.r.l. (in seguito la ”Società Alfa”) fiscalmente residente in Italia, attiva nel settore della costruzione, acquisto, locazione e permuta di immobili, il cui principale asset è rappresentato da un edificio situato in Italia.
La piena proprietà del restante 40 per cento è detenuta dalla sorella dell’Istante (in seguito, la ”Sorella”), fiscalmente residente in Italia.
Precedentemente, le quote della Società Alfa costituivano l’unico asset di un trust.
Al riguardo, l’Istante rappresenta che, in data gg/mm/aaaa, la madre (in seguito ”Madre”) in qualità di disponente aveva istituito un trust (in seguito ”Trust”), che allo stato attuale risulta estinto. Il trustee era una società (di seguito, il ”Trustee”) stabilita in Svizzera.
L’Istante afferma che il Trust era discrezionale, irrevocabile e fiscalmente residente in Svizzera, ovvero nello Stato di residenza del Trustee.
Beneficiari del Trust erano l’Istante e la Sorella, nonché i rispettivi discendenti in linea retta.
Protector del Trust era l’Istante, che in tale veste, godeva dei seguenti ampi poteri, previsti dall’atto istitutivo:
revocare, nominare e determinare la remunerazione del trustee;
esprimere la propria opinione sull’eventuale cessione di partecipazioni non quotate incluse tra i beni in Trust, nonché sull’eventuale costituzione di diritti reali sui beni immobili o quote di società proprietarie di beni immobili incluse tra i beni in Trust;
esprimere la propria opinione sull’esercizio dei diritti sociali inerenti alle partecipazioni non quotate incluse tra i beni in Trust o fornire il consenso sulla cessazione anticipata del Trust;
esprimere un parere sulla modifica della sede amministrativa o dell’atto istitutivo del Trust;
esprimere il consenso sull’eliminazione dei beneficiari;
nominare i propri successori nella veste di protector;
esprimere la propria opinione su qualsiasi attività del Trust, anche se non richiesta dal Trustee.
Per quanto rilevante ai fini della presente istanza, l’Istante distingue diverse fasi temporali.
Nella Fase 1 (dalla istituzione del Trust e fino gg/mm/aaaa) le quote della Società Alfa erano possedute, esclusivamente, dalla Madre.
Nell’ottica di pianificare il proprio passaggio generazionale, in data gg/mm/aaaa, la Madre ha deciso di apportare la nuda proprietà ed i diritti di voto relativi al 100 per cento della partecipazione a favore del Trust (in seguito ”Attribuzione”).
La detenzione della partecipazione nella Società Alfa da parte del Trust si era, tuttavia, rivelata inefficiente per varie ragioni.
L’Istante e la Sorella avevano più volte manifestato alla Madre il proprio dissenso rispetto alla soluzione adottata, in quanto essi preferivano detenere le partecipazioni direttamente.
L’Istante evidenzia che la detenzione della nuda proprietà da parte del Trust era una soluzione antieconomica per via del compenso dovuto al Trustee, nonostante questi proprio in ragione della natura degli asset detenuti dal Trust e dei poteri riconosciuti all’Istante di fatto non svolgesse alcuna attività (Fase 2 corrispondente al periodo tra gg/mm/aaaa e il gg/mm/aaaa).
Pertanto, con lettera dei desideri indirizzata al Trustee, del gg/mm/aaaa, la Madre ha informato il medesimo che l’Istante ha «manifestato il desiderio di ottenere a proprio vantaggio la Distribuzione dell’intero Capitale Disposto in Trust afferente al Paniere Destinato del Figlio, cosa astrattamente possibile ai sensi (…) del regolamento del Trust».
Successivamente, il Trustee ha dato luogo alla cd. ”Distribuzione” (Fase 3 dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa) avvenuta ”Da un punto di vista pratico-operativo […] previa modifica del termine di durata del Trust.”.
In dettaglio, mediante atto notarile, del gg/mm/aaaa è stata:
distribuita la nuda proprietà relativa al 60 per cento della partecipazione ed i relativi diritti di voto sono stati attribuiti all’Istante. In tale contesto l’Istante ha assunto l’impegno a mantenere il controllo della Società Alfa per almeno i cinque anni successivi alla Distribuzione al fine di beneficiare dell’esenzione di cui all’articolo 3, comma 4ter, decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 di ”Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni” (in seguito, ”TUS”);
distribuita la residua quota di nuda proprietà relativa al 40 per cento della partecipazione ed i relativi diritti di voto sono stati attribuiti alla Sorella;
abrogata la clausola dell’atto istitutivo relativa alla durata del Trust, anticipando il termine finale del medesimo alla data della Distribuzione.
Nel medesimo atto di distribuzione le parti hanno dichiarato che «Ai fini fiscali, (…) il valore di quanto trasferito, sulla base del patrimonio netto come risultante dall’ultimo bilancio approvato, è pari ad euro (…) quanto al diritto di nuda proprietà su quota di nominali euro (…) di partecipazione nella (…) [ndr. Società Alfa], trasferito(…) [ndr. all’Istante] (…), e pari ad euro (…) quanto al diritto di nuda proprietà su quota di nominali euro (…) di partecipazione nella (…) [ndr. Società Alfa], trasferito (…) [ndr. alla Sorella]».
In data gg/mm/aaaa, la Madre ha rinunciato al diritto di usufrutto relativo alla partecipazione del 40 per cento, la cui nuda proprietà era già nella titolarità della Sorella (Fase 4 dal gg/mm/aaaa al gg/mm/aaaa).
Da ultimo, in data gg/mm/aaaa (Fase 5), la Madre è venuta a mancare e, conseguentemente, l’Istante è divenuto pieno proprietario della partecipazione del 60 per cento della partecipazione, per effetto del consolidamento dell’usufrutto e della nuda proprietà.
La Sorella e l’Istante sono stati contattati, mentre la Madre era ancora in vita, da un potenziale acquirente interessato all’acquisto del 100 per cento delle quote della Società Alfa.
La proposta di acquisto è stata effettuata il gg/mm/aaaa mediante term sheet. La Sorella e l’Istante stanno, quindi, valutando l’opportunità di vendere l’intera partecipazione.
Ciò posto, l’Istante, precisando che i seguenti quesiti riguardano solo il diritto di nuda proprietà, chiede:
1) se la cessione della nuda proprietà delle partecipazioni nella Società Alfa rientri nell’ambito oggettivo di applicazione della disposizione di cui all’articolo 16, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (in seguito anche ”Disposizione antielusiva”;
2) in subordine, in caso di risposta affermativa al quesito sub. 1), che il Trust, oggi sciolto, sia da considerare interposto nei confronti dell’Istante, ai fini dell’applicazione della disposizione di cui al quesito precedente;
3) ancora in subordine, se il dies a quo ai fini del computo del quinquennio di cui alla Disposizione antielusiva sia quello in cui la Madre ha apportato in Trust la nuda proprietà delle partecipazioni di Alfa, ovvero gg/mm/2020;
4) in via ulteriormente subordinata, ovvero qualora la Scrivente ritenesse che il dies a quo decorra dalla data della Distribuzione effettuata dal Trust, ovvero il gg/mm/2022, la disapplicazione della Disposizione antielusiva nel caso di specie;
5) in ulteriore subordine, ovvero qualora la Scrivente ritenesse di non poter disapplicare, nel caso di specie, la Disposizione antielusiva, l’Istante chiede di confermare che il ”dante causa” ai fini della Disposizione Antielusiva si consideri il Trust, sicché all’applicazione della Disposizione Antielusiva conseguirebbe la qualificazione del Trust come cedente della cessione (anche per la quota di nuda proprietà riferibile alla Sorella), benché lo stesso sia oggi estinto.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Con riferimento al quesito sub. 1), l’Istante ritiene che la Disposizione antielusiva non trovi applicazione nel caso di specie, in quanto dal tenore letterale della medesima, a parere dell’Istante, emerge che essa è applicabile alle cessioni infraquinquennali di ”valori mobiliari” ricevuti per donazione o altro atto di liberalità tra vivi.
Pertanto, essa dovrebbe essere inapplicabile alle cessioni di quote di una S.r.l., atteso che le stesse non sono ”valori mobiliari”, secondo la definizione contenuta nell’articolo 1 comma 1bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ”TUF”).
Con riferimento al quesito sub. 2), l’Istante ritiene che il Trust sia da considerare interposto nei suoi confronti ai fini delle imposte sui redditi e, dunque, anche ai fini dell’applicazione della Disposizione antielusiva.
Infatti, l’Istante godeva di amplissimi poteri nella gestione del Trust, del quale egli era sia protector che beneficiario.
L’Istante evidenzia, in particolare, che era in grado di nominare e revocare il Trustee ed era, dunque, nella possibilità di affidare tale ruolo ad un soggetto compiacente che potesse amministrare il Trust secondo la sua volontà. Sempre in qualità di protector, l’Istante poteva supervisionare la gestione del Trust, nonché esprimere il proprio consenso in svariate materie. L’Istante evidenzia, inoltre, che oltre ad essere protector, era anche beneficiario del Trust ed in tale veste ha espresso il consenso affinché il Trustee procedesse ad effettuare la Distribuzione.
Alla luce di tutto quanto precede, l’Istante ritiene e chiede conferma che il Trust sia da qualificare come interposto nei suoi confronti, con la conseguenza che:
l’Istante si può considerare titolare sostanziale della nuda proprietà della partecipazione nella Società Alfa sin dall’originaria attribuzione in Trust da parte della Madre (nel 2020), a prescindere dalla circostanza che la stessa sia stata formalmente nella titolarità del Trust fino al 2022;
la Disposizione antielusiva sia inoperante nel caso in esame per decorso del quinquennio previsto dalla medesima.
In subordine rispetto, ai quesiti sub.1) e sub. 2), qualora la Scrivente ritenga che il Trust sia un autonomo soggetto passivo d’imposta non interposto, l’Istante ritiene che il dies a quo del quinquennio, previsto dalla Disposizione antielusiva, debba comunque calcolarsi a partire dall’originario spossessamento da parte della Madre, ossia l’Attribuzione al Trust, anziché dalla Distribuzione da parte di quest’ultimo all’Istante.
Ciò in quanto al momento dell’apporto dei beni in trust da parte del disponente, quest’ultimo si ”spossessa” degli stessi beni per effetto della segregazione patrimoniale, che costituisce l’effetto principale dell’istituzione di un trust.
Al riguardo, l’Istante sottolinea che nella circolare n. 48/E del 6 agosto 2007, nonché da ultimo nella circolare 34/E del 20 ottobre 2022, l’Agenzia delle entrate ha sempre convenuto che il trust integra ”un rapporto giuridico complesso con un’unica causa fiduciaria”. In particolare, l’Istante evidenzia che nella circolare da ultimo citata, è stato correttamente affermato che il trust integra una «fattispecie di donazione definibile ”a formazione progressiva”, con cui il disponente provvede ad arricchire i beneficiari per mezzo del programma negoziale attuato tramite il trustee».
Per quanto concerne l’applicazione della Disposizione antielusiva in relazione ai trust, a parere dell’Istante lo spossessamento avviene al momento dell’apporto in trust e pertanto il ”dante causa” cui la medesima norma fa riferimento non può che essere il disponente. Invero, il trustee di un trust non può certamente rappresentare il dante causa dell”’atto di donazione o di altra liberalità tra vivi”, in quanto egli non è in alcun modo titolare sostanziale del bene, ma lo amministra, solo interinalmente, ai fini della devoluzione finale ai beneficiari. In altri termini, il trust è un mero strumento per mezzo del quale viene effettuata la donazione da parte dell’effettivo donante, ossia il disponente.
Alla luce di quanto precede, l’Istante ritiene che, nel caso di specie, il quinquennio, decorra dal momento dell’Attribuzione, trattandosi del momento in cui si è verificato lo ”spossessamento” dei beni da parte della Madre. Ne deriva, a parere dell’Istante, che la Disposizione antielusiva è inoperante nel caso di specie, essendo la donazione avvenuta nel 2020.
In merito al quesito sub. 4) posto in ulteriore subordine, ovvero, nella denegata ipotesi in cui la Scrivente ritenga che:
le cessioni delle quote della Società Alfa rientrino nell’ambito oggettivo di applicazione della Disposizione antielusiva;
il Trust debba qualificarsi come un autonomo soggetto passivo di imposta;
il dies a quo ai fini del decorso del quinquennio coincida con il giorno della Distribuzione, anziché dell’Attribuzione;
l’Istante ritiene che la Disposizione antielusiva, «chiaramente antiabusiva quanto alla sua natura, debba essere disapplicata nel caso di specie per assenza di un disegno abusivo».
Nel caso di specie, l’Istante evidenzia l’assenza di qualsivoglia vantaggio fiscale nella Distribuzione delle partecipazioni dal Trust all’Istante ed alla Sorella e nella successiva cessione da parte di questi ultimi. Infatti, a parere dell’Istante, siffatta Distribuzione ha comportato un aggravio della fiscalità sia ai fini delle imposte dirette, sia ai fini delle imposte indirette, sicché manca in radice l’elemento costitutivo dell’abuso del diritto rappresentato dalla sussistenza di un vantaggio fiscale indebito.
Al riguardo, l’Istante ritiene che:
con riferimento alle imposte dirette, la Distribuzione ha determinato il passaggio da una situazione in cui il 100 per cento della nuda proprietà era detenuto da un soggetto non residente (i.e. il Trust nella la Fase 2) ad un’altra in cui il 40 per cento della medesima è stata invece trasferita ad un soggetto residente in Italia (i.e. la Sorella).
La Distribuzione ha, quindi, comportato che il 40 per cento della plusvalenza derivante da una eventuale cessione (ossia la quota distribuita alla Sorella) sia oggi ordinariamente imponibile in Italia per via della residenza fiscale della Sorella. Al contrario, se la cessione del 100 per cento della nuda proprietà fosse stata effettuata direttamente dal Trust, soggetto fiscalmente residente in Svizzera, l’intera plusvalenza realizzata sarebbe stata imponibile esclusivamente in Svizzera in base alla Convenzione in vigore tra Italia e Svizzera.
Con riferimento invece alle imposte indirette, in occasione della Distribuzione, l’Istante ha invocato l’applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 3, comma 4ter, del TUS, impegnandosi a mantenere il controllo della Società Alfa per almeno i cinque anni successivi alla Distribuzione. Il mancato adempimento a tale impegno in caso di cessione antecedentemente al decorso del quinquennio dalla Distribuzione comporterebbe l’applicazione, oltre che dell’imposta di donazione in misura ordinaria, anche di sanzioni ed interessi.
L’aver assunto tale impegno in occasione della Distribuzione è, a parere dell’Istante, sintomatico dell’assenza di un comportamento elusivo. L’Istante avrebbe infatti potuto semplicemente astenersi dall’assumerlo, così da evitare di incorrere nelle sanzioni ed interessi che si renderebbero, invece, oggi dovuti qualora cedesse la partecipazione.
L’Istante evidenzia, inoltre, che la Disposizione antielusiva è stata introdotta per contrastare fattispecie del tutto dissimili rispetto a quella in esame, ossia il frazionamento di partecipazioni qualificate in non qualificate per conseguire vantaggi fiscali. Anche sotto tale profilo, la norma dovrebbe dunque ritenersi inoperante al caso di specie, il quale nulla condivide con le fattispecie contrastate.
In merito al quesito sub. 5) subordinato alla circostanza che la Scrivente ritenga contestualmente che:
la donazione delle quote della Società Alfa rientri nell’ambito oggettivo di applicazione della Disposizione antielusiva;
il Trust sia da qualificare come un autonomo soggetto passivo di imposta;
il dies a quo ai fini del decorso del Quinquennio coincida con il giorno della Distribuzione;
la Disposizione antielusiva non possa essere disapplicata, l’Istante chiede di confermare che ”dante causa” ai fini della Disposizione antielusiva sia considerato il Trust, sicché all’applicazione della medesima conseguirebbe la qualificazione del Trust come dante causa della ”cessione” (anche per la quota di nuda proprietà riferibile alla Sorella), benché lo stesso sia oggi estinto.
Al riguardo, l’Istante rammenta che il Trust, oggi sciolto, era fiscalmente residente in Svizzera al momento della Distribuzione. Pertanto, dalla qualificazione dello stesso come ”cedente” conseguirebbe la non imponibilità della ”Cessione” in Italia ex articolo 13, paragrafo 3, della Convenzione in vigore tra Italia e Svizzera, la quale attribuisce potestà impositiva esclusiva allo Stato di residenza del cedente.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Il comma 1 dell’articolo 16 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dispone che «Il beneficiario di un atto di donazione o di altra liberalità tra vivi, avente ad oggetto valori mobiliari inclusi nel campo di applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ovvero un suo avente causa a titolo gratuito, qualora ceda i valori stessi entro i successivi cinque anni, è tenuto al pagamento dell’imposta sostitutiva come se la donazione non fosse stata, con diritto allo scomputo dall’imposta sostitutiva delle imposte eventualmente assolte ai sensi dell’articolo 13, comma 2.».
Come chiarito con circolare n. 91/E del 18 ottobre 2001, si tratta di una disposizione antielusiva. Il comma 1 del citato articolo stabilisce che ogni trasferimento a titolo di donazione o altra liberalità tra vivi di beni e diritti assoggettati al pagamento dell’imposta sostitutiva sui capital gains di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, se seguito da un ulteriore trasferimento degli stessi beni o diritti in un arco di cinque anni, comporta ai soli fini fiscali una riqualificazione dell’atto originario con la conseguenza che lo stesso si intende come non effettuato.
Ne consegue che il beneficiario è tenuto a determinare il reddito diverso di natura finanziaria con gli stessi criteri che avrebbe dovuto seguire il donante. Il beneficiario, pertanto, deve corrispondere l’imposta sostitutiva come se il dante causa dell’atto di liberalità avesse compiuto direttamente l’atto a titolo oneroso.
In tal caso, l’imposta è determinata secondo le regole ordinariamente previste dal citato d.lgs. n. 461 del 1997 per le cessioni a titolo oneroso. È ammesso lo scomputo dall’imposta sostitutiva delle altre imposte eventualmente assolte sull’atto di liberalità ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della legge n. 383 del 2001.
La relazione al disegno di legge n. 373, che aveva abolito l’imposta di successione e donazione, prevede che «dall’applicazione di tale regime potrebbero derivare effetti impropri, qualora lo stesso fosse utilizzato indipendentemente dall’attribuzione a titolo di liberalità, bensì esclusivamente per ridurre, strumentalmente, gli oneri fiscali ordinariamente dovuti in caso di cessione dei valori mobiliari sopra indicati. Allo scopo di evitare un esito di questo genere, tale da rappresentare effettivamente un abuso delle posizioni soggettive riconosciute dall’ordinamento tributario, attraverso la strumentalizzazione elusiva delle stesse, si è introdotta la presunzione di cui all’articolo 40, secondo la quale ogni trasferimento a titolo di donazione di beni e diritti assoggettati al pagamento dell’imposta sostitutiva sui capital gain, se seguito dal successivo trasferimento degli stessi beni o diritti in un arco di tempo normativamente previsto (pari a cinque anni) comporta il recupero a tassazione del trasferimento stesso con l’applicazione delle imposte ordinariamente dovute. In altri termini si tratta di una ipotesi particolare di applicazione di un meccanismo di reazione dell’ordinamento alla strumentalizzazione elusiva non diverso da quelli previsti dall’articolo 37bis, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, o dall’articolo 20 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in virtù del quale il compimento di una operazione elusiva comporta il disconoscimento dei relativi effetti da parte dell’ordinamento tributario e l’applicazione del regime impositivo corrispondente alla fattispecie dissimulata, o della quale si è tentato l’aggiramento elusivo».
Dalla relazione si evince che la preoccupazione del legislatore è di impedire che si compiano operazioni in esenzione dall’imposta di donazione per ridurre, strumentalmente, gli oneri fiscali ordinariamente dovuti in caso di cessione dei valori mobiliari di cui all’articolo 5 del d.lgs. n. 461 del 1997.
Come si evince dai lavori parlamentari relativi alla norma in commento (AS 373A) «La disposizione del comma 1 è stata riformulata dalla Commissione [ndr. rispetto all’originario disegno di legge], prevedendo l’inversione dell’onere del pagamento della citata imposta sostitutiva, calcolata come se la donazione non fosse stata fatta, sul beneficiario ultimo della donazione, qualora si verifichi il presupposto della cessione a titolo di donazione o altra liberalità entro i successivi cinque anni dalla donazione originaria. L’impostazione originaria del disegno di legge prevedeva il pagamento dell’imposta sostitutiva da parte del donante, il quale, tuttavia, potrebbe risultare estraneo ad eventuali strumentalizzazioni della norma, non potendo rispondere di atti negoziali posti in essere da soggetti diversi».
L’istituto del trust ha trovato ingresso nell’ordinamento interno con la ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ad opera della legge 16 ottobre 1989, n. 364, in vigore dal 1° gennaio 1992.
Detto istituto si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto definito ”disponente” (o settlor) con un negozio unilaterale, cui generalmente seguono uno o più atti dispositivi trasferisce ad un altro soggetto, definito ”trustee”, beni (di qualsiasi natura), affinché quest’ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall’atto istitutivo del trust per il raggiungimento delle finalità individuate dal disponente medesimo.
Nell’ordinamento interno, con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), è stato modificato l’articolo 73 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) con l’inserimento del trust tra i soggetti passivi IRES, l’introduzione di specifici criteri per la determinazione della residenza del trust, nonché l’individuazione di criteri utili ad operare la distinzione, ai fini delle imposte dirette, del trust con ”beneficiari individuati” (cd. ”trust trasparente”), da quello senza beneficiari individuati (cd. ”trust opaco”).
Con riferimento alla disciplina fiscale del trust, l’Amministrazione finanziaria ha fornito, da ultimo, chiarimenti con la circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022, che si aggiungono ai chiarimenti di prassi resi con le precedenti circolari n. 48/E del 6 agosto 2007 e n. 61/E del 27 dicembre 2010, cui si rinvia per gli opportuni approfondimenti.
In particolare, nella citata circolare n. 61/E del 2010 si evidenzia che non possono essere considerati validamente operanti, sotto il profilo fiscale, i trust che sono istituiti e gestiti per realizzare una mera interposizione nel possesso dei redditi. È il caso, ad esempio, dei trust nei quali l’attività del trustee risulti eterodiretta dalle istruzioni vincolanti riconducibili al disponente o ai beneficiari.
Nella medesima circolare, richiamando la precedente circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009, sono state elencate diverse tipologie di trust che devono considerarsi inesistenti, tra le quali, è stata individuata quella «dei trust in cui il disponente (o il beneficiario) risulti, dall’atto istitutivo ovvero da altri elementi di fatto, titolare di poteri in forza dell’atto istitutivo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso» e «ogni altra ipotesi in cui il potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari».
Con riferimento al quesito sub. 1), tenuto conto del tenore letterale dell’articolo 16, comma 1, della legge n. 383 del 2001, la Scrivente ritiene che l’ambito applicativo della Disposizione antielusiva sia da ricondurre all’ambito applicativo dell’articolo 5 del d.lgs. n. 461 del 1997.
Ai sensi del comma 2 del citato articolo 5 del d.lgs. n. 461 del 1997, sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di natura finanziaria di cui al comma 1 dell’articolo 67 del TUIR è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento.
In particolare, ai sensi delle lettere c) e cbis) del citato comma 1 costituiscono redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società e associazioni di cui all’articolo 5 e dei soggetti di cui all’articolo 73 del Tuir.
L’articolo 6, comma 5, del TUIR prevede che «Ai fini delle imposte sui redditi, laddove non è previsto diversamente, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società».
Ne consegue che anche la cessione della nuda proprietà di quote di una S.r.l. e, quindi, delle quote della Società Alfa rientri nell’ambito applicativo della disposizione di cui all’articolo 16, comma 1, della legge n. 383 del 2001.
Con riferimento al quesito sub 2), va precisato, in primo luogo, che è stata richiesta la qualificazione del Trust, attualmente estinto, al fine di chiarire la data a partire dalla quale occorre calcolare il quinquennio di cui alla Disposizione antielusiva.
L’atto istitutivo del Trust riconosce all’Istante, in qualità di protector, una serie di poteri di ingerenza nella gestione del Trust stesso, sopra riportati.
Al riguardo, la Scrivente ha chiesto di fornire con documentazione integrativa «prove documentali degli atti di gestione del Trust o di ingerenza nei poteri del Trustee, compiuti dall’Istante in qualità di Guardiano» e «prova documentale dell’esercizio da parte dell’Istante dei poteri attribuitigli, in qualità di Guardiano dall’atto istitutivo del Trust».
In risposta alle citate richieste l’Istante ha allegato uno scambio di e-mail tra l’Istante ed il rappresentante del Trustee volto ad ottenere lo ”smontaggio” del Trust. Inoltre, l’Istante ha precisato che «il Trust si limitava (…) ad una gestione statica della partecipazione in (…) [ndr. Società Alfa], sicché esso in concreto non svolgeva alcuna attività che rendesse necessario l’intervento del guardiano. I poteri che l’Istante ha esercitato sono dunque quelli legati alla cessazione del Trust, posti in essere: sia in via formale, mediante espressione del consenso alla Distribuzione (…) sia in via informale, mediante l’ingerenza esercitata nei confronti del trustee al fine di ottenere la Distribuzione e cessazione del Trust (si rinvia alle e-mail suindicate (…)».
Si ritiene che dall’atto istitutivo risulti, formalmente, una limitazione dei poteri decisionali e di gestione del Trustee ad opera del protector. Tuttavia, tali poteri, tenuto conto delle considerazioni illustrate dall’Istante e dall’assenza di prove documentali della gestione di fatto del Trust da parte del medesimo Istante, non risultano documentati in maniera esaustiva e sufficiente a far concludere in senso favorevole all’interposizione del Trust rispetto al beneficiario/Istante.
Al riguardo, preme precisare anche che l’Istante è stato nominato protector in data gg/mm/aaaa e, ad eccezione della sua manifestazione dell’esigenza di estinguere il Trust, non risulta documentata alcuna ingerenza nell’esercizio dei poteri connessi alla qualità di socio della Società Alfa, quali ad esempio l’approvazione del bilancio della società o la nomina dei revisori contabili della stessa.
Appare, invece, dirimente ai fini della risposta la circostanza che la Madre, ab origine, in data gg/mm/aaaa, abbia costituito un Trust in cui i poteri del Trustee potevano essere fortemente limitati dall’ingerenza del protector, mediante il quale la Madre stessa poteva influenzare la gestione Trust, al fine di interporre uno schermo nel possesso di beni e redditi.
Gli elementi sopra evidenziati portano la Scrivente a ritenere il Trust sia da considerare, ab origine, interposto rispetto alla Madre e per l’effetto che l’Attribuzione in Trust della nuda proprietà delle quote della Società Alfa, avvenuta nel 2020, non abbia realizzato alcuno spossessamento sostanziale della medesima.
Conseguentemente per quanto attiene al quesito sub. 3), ovvero all’individuazione del dies a quo ai fini dell’applicazione della Disposizione antielusiva, di cui all’articolo 16 della legge n. 383 del 2001, si ritiene che il trasferimento a titolo gratuito, di cui alla medesima norma, sia avvenuto nel 2022 ovvero nel giorno in cui mediante atto notarile è avvenuto il trasferimento formale della nuda proprietà delle quote della Società Alfa dal Trust (i.e. Madre) all’Istante.
Con riferimento al quesito sub. 4), preme precisare che non si concorda con le ragioni addotte dall’Istante in merito all’«assenza di qualsivoglia vantaggio fiscale nella Distribuzione delle partecipazioni dal Trust all’Istante ed alla Sorella e nella successiva cessione da parte di questi ultimi. Al contrario, siffatta Distribuzione ha comportato un aggravio della fiscalità sia ai fini delle imposte dirette, sia ai fini delle imposte indirette, sicché manca in radice l’elemento costitutivo dell’abuso del diritto rappresentato dalla sussistenza di un vantaggio fiscale indebito»
Si ritiene infatti che, ai fini delle imposte dirette, l’interposizione del Trust da parte della Madre, nella titolarità della nuda proprietà delle quote della Società Alfa, abbia determinato il passaggio da una situazione in cui il 100 per cento della nuda proprietà delle quote della Società Alfa era nella titolarità di un soggetto residente (i.e. la Madre) ad un’altra in cui era, solo formalmente, nella titolarità di un ente interposto residente in Svizzera (i.e. il Trust).
In base all’articolo 23, comma 1, lettera f), del TUIR, si considerano prodotti in Italia da non residenti «i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti», salvo le eccezioni espressamente indicate nella medesima lettera.
Al riguardo, si osserva che l’Istante, nel sostenere la tassazione esclusiva in Svizzera, rinvia all’articolo 13, paragrafo 3, della Convenzione tra la Repubblica italiana e la confederazione elvetica per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, ratificata con legge 23 dicembre 1978, n. 943, che stabilisce che le plusvalenze da cessione di partecipazioni sono imponibili soltanto nello Stato dove l’alienante è residente.
Tenuto conto della ratio della Disposizione antielusiva, sopra illustrata, la Scrivente ritiene che la medesima non possa essere disapplicata nel caso di specie.
Si ritiene, infatti, che l’interposizione del Trust svizzero da parte di un soggetto residente, l’attribuzione allo stesso nella nuda proprietà delle quote della Società Alfa, società italiana, e la successiva Attribuzione dal Trust all’Istante, residente in Svizzera, del 60 per cento di detta nuda proprietà, in esenzione dall’imposta di donazione, rientri nelle ipotesi che il legislatore voleva scongiurare attraverso la Disposizione antielusiva.
Si precisa, inoltre, che le ragioni addotte dall’Istante in merito all’imposizione indiretta non sono utili al fine di disapplicare la Disposizione antielusiva.
In conclusione, l’Istante, qualora proceda alla cessione delle quote della Società Alfa prima dello spirare dei cinque anni dalla data dell’Attribuzione delle stesse da parte del Trust (rectius cessione da parte della Madre), è tenuto a determinare il reddito diverso di natura finanziaria con gli stessi criteri che avrebbe dovuto seguire la Madre.
L’Istante, pertanto, dovrà corrispondere l’imposta sostitutiva come se il dante causa dell’atto di liberalità (i.e. la Madre) avesse compiuto direttamente l’atto a titolo oneroso, determinando l’imposta dovuta secondo le regole ordinariamente previste dal citato d.lgs. n. 461 del 1997 per le cessioni a titolo oneroso.
Conseguentemente, la plusvalenza eventualmente maturata sino alla data dell’Attribuzione, ovvero al 2022, dovrà essere assoggettata ad imposizione in Italia, tenuto conto della circostanza per cui il dante causa della donazione (rectius cessione a titolo oneroso) si deve considerare la Madre.
Il quesito sub.5) si ritiene assorbito dalla risposta al quesito sub) 4.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, ed esula, altresì, da ogni valutazione circa fatti e/o circostanze non rappresentate nell’istanza e riscontrabili nella eventuale sede di accertamento anche sotto il profilo dell’abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.