Con la sentenza n. 17478 del 17 luglio 2013 la Corte di Cassazione sez. lavoro interviene in materia qualificazione del rapporto di lavoro confermando ed affermando che i principi codicistici di qualificazioni del lavoro autonomo e di quello subordinato non possono, a parere del giudice di merito, essere contraddetti dalla suddetta fonte regolamentare.
La vicenda ha riguardato un lavoratore con contratto di lavoro autonomo sottoscritto con la società R.F.I. che si era rivolto al Tribunale, in veste di giudice del lavoro, per il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato. Il Tribunale adito ha ritenuto fondata la richiesta del lavoratore. La società, datore di lavoro, ricorre avversa la sentenza di primo grado innanzi alla Corte di Appello che nel confermare la sentenza di primo grado riconoscendo la natura subordinata del suo rapporto con R.F.I. s.p.a., osservando al riguardo che la P. aveva lavorato come medico aiuto provvisorio a partire dal 1995 alle dipendenze della società nonostante che fosse stata formalmente inquadrata come libera professionista.
Nel pervenire a tal conclusione la Corte territoriale osservava, per quello che interessa in questa sede, che, nonostante che il d.m. 22 giugno .984 n. 1542 costituente la fonte regolatrice del rapporto, aveva definito aprioristicamente il rapporto di lavoro dei c.d. “medici aiuto” fiduciari quale incarico disciplinato dalle norme del codice civile riguardanti le prestazioni d’opera intellettuale escludendo la qualità di impiegati e ciò aveva fatto in contrasto con la definizione di lavoro subordinato contenuto nell’articolo 2094 c.c. oltre che con la definizione del contratto d’opera di cui all’art. 2222 c.c. Rimarcava inoltre il giudice d’appello che le modalità con cui si era spiegata l’attività lavorativa della P., che erano proprio quelle previste e disciplinate dalla regolamentazione di cui al suddetto decreto, inducevano a considerare esistente la subordinazione anche all’esito della svolta istruttoria. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la s.p.a. Ferrovie dello stato, che si affida a sei motivi.
Gi Ermellini confermando la decisione dei giudici di merito evidenziano le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro che nel caso di specie il lavoratore ” era tenuta a firmare i fogli di presenza, come tutti gli impiegati, era obbligata ad osservare sempre lo stesso orario di lavoro, prendeva disposizioni sul da farsi dal direttore sanitario, era tenuta a prestare la propria opera in sostituzione del collega assente, ad assicurare la reperibilità e ad effettuare accertamenti sanitari domiciliari nell’ambito della durata massima della prestazione giornaliera non superiore a tre ore.”
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