AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 258 del 16 dicembre 2024

Qualificazione fiscale di trust istituiti negli Stati Uniti d’America da disponente deceduto e con unico beneficiario residente

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

L’Istante” (in seguito anche ”Beneficiaria”) cittadina americana, con residenza fiscale in Italia è beneficiaria di tre trust (in seguito ”Trust 1”, ”Trust 2” e ”Trust 3” o inclusi nella definizione di ”tre Trust”), istituiti per volontà di suo padre (di seguito ”Disponente”), deceduto in data gg/mm/aaaa.

I tre trust sono stati istituiti rispettivamente nel 1996, 1990 e nel 2012 e risultano, ad oggi, disciplinati dalla legge del Texas (cd. ”Texas Trust Code”).

Il trustee dei tre Trust (in seguito ”Trustee) è residente in Texas e funzionario della Alfa BANK.

L’Istante dichiara che «Non esistono rapporti di natura personale o professionale tra l’Istante (Beneficiaria) ed il soggetto coinvolto, allo stato attuale, nella gestione del Trust».

Unica beneficiaria dei tre Trust, allo stato attuale, risulta essere l’Istante secondo la comunicazione fornita, all’Istante ed al Trustee, con e-mail del gg/mm/aaaa, dal consulente fiscale del Trustee.

I tre Trust, per il tramite del Trustee, svolgono attività di gestione finanziaria del patrimonio degli stessi. In particolare, effettuano operazioni di compravendita di titoli, amministrazione di rendite ed ogni altra attività finanziaria.

Gli introiti dei tre Trust derivano, quindi, da interessi, dividendi e plusvalenze finanziarie (compensate da eventuali minusvalenze), mentre le spese che sono portate in diminuzione di tali componenti positivi sono quelle per attività professionali, di assistenza e onorari del Trustee.

Per tale ragione l’Istante ritiene si tratti di trust non commerciali.

Con documentazione integrativa l’Istante ha precisato che «non vi è alcun Guardiano o Protector, attualmente, in relazione ai tre Trust indicati. Altri soggetti, quali ad esempio il consulente finanziario (…) devono considerarsi soggetti esterni».

Con riferimento ai poteri del Trustee, l’Istante dichiara che «Dagli atti istitutivi dei tre Trust e successivi atti modificativi, che contengono formule analoghe al riguardo, risulta che secondo la ”legge” applicabile i Beneficiari dei tre Trust non hanno alcun diritto a pretendere dal Trustee distribuzioni di somme a qualsiasi titolo. Al contrario, viene previsto che solo il Trustee possa, secondo il suo prudente apprezzamento, nel rispetto delle clausole del Trust, e valutate, tra gli altri, le esigenze dei Beneficiari e i risultati della gestione, stabilire quanto distribuire, senza possibilità di contestazione, nemmeno di carattere giudiziale, da parte dei beneficiari».

L’Istante evidenzia, anche, che solo il Trust 2 contiene delle clausole di stile che sembrano prevedere obblighi di distribuzione in capo al Trustee prevedendo, genericamente, il dovere del Trustee di provvedere alla distribuzione di tutto il reddito prodotto in un anno e la possibilità per i Beneficiari, ove sussistano delle risorse derivanti da precedenti attribuzioni, di chiedere, nel termine assegnato dal Trustee, distribuzioni, una tantum, annuali, pari a 5.000,00 dollari.

Questa facoltà della Beneficiaria secondo l’Istante, tuttavia, «è subordinata alla effettiva presenza di somme da distribuire in relazione ai conferimenti fatti dal Trustor, od altri donanti ed alla effettiva volontà del Trustee, che, comunque, (…) ha l’ultima parola essendo le sue valutazioni sempre a carattere definitivo (conclusive)»

Secondo le disposizioni dell’atto istitutivo del Trust 1 il termine finale è individuato:

«ventuno anni dopo la data di morte dell’ultimo Disponente vivente, della di lui moglie, di lui figli, dei coniugi dei figli, e dei nipoti che siano ancora viventi al tempo della morte del Disponente»;

per decisione del Trustee (che deve evincersi da un avviso scritto ai Beneficiari allora presenti) qualora il Trust 1 abbia realizzato gli scopi per i quali è stato costituito;

nel momento in cui le proprietà del Trust hanno un valore inferiore a 100.000,00 dollari. «In tale momento le allora presenti Proprietà del Trust dovranno essere distribuite tra coloro i quali hanno titolo a riceverle alla data di ciascuna cessazione».

Il termine finale del Trust 2, secondo l’atto istitutivo, coincide con il raggiungimento dell’età di 55 anni della Beneficiaria, momento in cui «tutte le allora presenti proprietà del Trust le dovranno essere distribuite (…)».

Il Trust 3, secondo l’atto istitutivo, cessa di esistere decorsi tre anni dalla data del decesso del Disponente e tutte le proprietà rimanenti alla data della cessazione del Trust 3 dovranno essere distribuite, entro un ragionevole tempo, al Trust 1.

L’atto istitutivo del Trust 1 è stato modificato con due Amendment.

Per quel che rileva, con l’Amendment II, viene cancellata e sostituita la sezione II dell’atto istitutivo del Trust 1 (”Distribuzioni alla morte del Disponente”), già oggetto di modifiche ad opera dell’Amendment I.

Ai sensi dell’Amendment II «il Trustee dovrà distribuire il rimanente patrimonio del Trust all’allora Trustee in carica del …. [ndr. di seguito ”Trust X”] da essere gestito e amministrato secondo i termini di detto trust».

Al riguardo, l’Istante ha dichiarato, con documentazione integrativa, che dalla lettera di chiarimenti del Trustee del gg/mm/aaaa «risulta che ogni fatto e atto amministrativo derivante dalla successione del (…) [ndr. Trust 1], dovrà esplicare i suoi effetti dal punto di vista dell’amministrazione del ”Trust X”, non prima del 2024 o 2025» e che «ad oggi, nulla è mutato rispetto alla situazione che è stata rappresentata nel testo dell’interpello inviato (…). Ciò poiché gli effetti di questo travaso di patrimonio da un Trust all’altro dovranno prodursi negli esercizi successivi.».

Stando a quanto affermato dal Trustee nella citata lettera il Trust X è «(…) privo di fondi. Nessun reddito è stato prodotto da questo Trust, considerato che non ci sono mai stati asset o redditi nel trust.».

Tanto premesso, l’Istante chiede un parere in merito alla qualificazione fiscale di tre Trust ed al conseguente trattamento fiscale, ai fini delle imposte dirette, delle attribuzioni effettuate da questi ultimi nel periodo di imposta 2024 e di quelle che saranno effettuate nei periodi di imposta successivi, in favore della Beneficiaria.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Istante premette che «la presente istanza di interpello viene rivolta con riferimento all’attuale assetto contrattuale e normativo caratterizzante i Trust, sopra descritti.».

A parere dell’Istante, i tre Trust sono da qualificare ”opachi” e stabiliti in un Paese a fiscalità non privilegiata, secondo i chiarimenti forniti con la Circolare 20 ottobre 2022, n. 34/E.

I tre Trust svolgono, esclusivamente, attività finanziaria e producono redditi di carattere finanziario, pertanto sono enti non commerciali.

Tenuto conto del luogo di residenza del Trustee, l’Istante ritiene che i tre Trust si possano tutti considerare stabiliti negli Stati Uniti.

L’Istante ritiene che il Trustee possa esercitare i poteri di gestione ed impiego del fondo e del reddito del Trust nella misura e nella maniera che egli stesso ritenga opportuna, con ampi poteri discrezionali e assumere decisioni incontestabili da parte della Beneficiaria, che non vanta un diritto alle distribuzioni.

Ne consegue che, a parere dell’Istante, i tre Trust si configurano come ”opachi” secondo i chiarimenti di prassi resi dalla Scrivente.

Di conseguenza, tenuto conto che negli Stati Uniti d’America il livello nominale di tassazione dei redditi prodotti dai tre trust non è inferiore al 50 di quello applicabile in Italia, non trova applicazione la disposizione di cui lettera gsexies) del comma 1 dell’articolo 44 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (di seguito ”Tuir”).

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’istituto del trust ha trovato ingresso nell’ordinamento interno con la ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, ad opera della legge 16 ottobre 1989, n. 364, in vigore dal 1° gennaio 1992.

Detto istituto si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto definito ”disponente” (o settlor) con un negozio unilaterale, cui generalmente seguono uno o più atti dispositivi trasferisce ad un altro soggetto, definito ”trustee”, beni (di qualsiasi natura), affinché quest’ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall’atto istitutivo del trust per il raggiungimento delle finalità individuate dal disponente medesimo.

Nell’ordinamento interno, con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), è stato modificato l’articolo 73 del Tuir con l’inserimento del trust tra i soggetti passivi IRES, l’introduzione di specifici criteri per la determinazione della residenza del trust, nonché l’individuazione di criteri utili ad operare la distinzione, ai fini delle imposte dirette, del trust con ”beneficiari individuati” (cosiddetto ”trust trasparente”), da quello senza beneficiari individuati (cosiddetto ”trust opaco”).

Con riferimento alla disciplina fiscale del trust, l’Amministrazione finanziaria ha fornito, da ultimo, chiarimenti con la Circolare 20 ottobre 2022, n. 34/E che si aggiungono ai chiarimenti di prassi resi con le precedenti Circolari 6 agosto 2007, n. 48/E e 27 dicembre 2010, n. 61/E, cui si rinvia per gli opportuni approfondimenti.

In particolare, nella citata Circolare n. 61/E del 2010 si evidenzia che non possono essere considerati validamente operanti, sotto il profilo fiscale, i trust che sono istituiti e gestiti per realizzare una mera interposizione nel possesso dei redditi. È il caso, ad esempio dei trust nei quali l’attività del trustee risulti eterodiretta dalle istruzioni vincolanti riconducibili al disponente o ai beneficiari.

Nella medesima circolare, richiamando la precedente Circolare 10 ottobre 2009, n. 43/E sono state elencate diverse tipologie di trust che devono considerarsi inesistenti, tra le quali, è stata individuata quella «dei trust in cui il disponente (o il beneficiario) risulti, dall’atto istitutivo ovvero da altri elementi di fatto, titolare di poteri in forza dell’atto istitutivo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso» e «ogni altra ipotesi in cui il potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari».

Con riferimento ai trust esistenti fiscalmente, ai fini della individuazione del regime fiscale applicabile al reddito, per effetto di quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 73 del Tuir, si distinguono due tipologie di trust:

‘trust trasparente”, ovvero trust con beneficiario di reddito ”individuato”, il cui reddito è tassato in capo al beneficiario, mediante ”imputazione” per trasparenza e applicando le regole proprie di tassazione di tale soggetto beneficiario;

”trust opaco”, ovvero trust senza beneficiario di reddito ”individuato”, il cui reddito è tassato in capo al trust quale soggetto passivo IRES.

Con riferimento ai trust con beneficiari individuati (trust trasparenti) il comma 2, dell’articolo 73, del Tuir prevede che «Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazioni individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero in mancanza in parti uguali».

Per beneficiario individuato deve intendersi il beneficiario di reddito individuato, vale a dire un soggetto che esprima, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale. È necessario, quindi, che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee il pagamento di quella parte di reddito che gli viene imputata.

In tale ipotesi, l’imputazione dei redditi derivanti dai beni in trust avverrà direttamente in capo ai beneficiari, ovvero, in difetto, in parti uguali.

Ai fini della tassazione dei redditi derivanti dal trust nei confronti dei beneficiari, l’articolo 44, comma 1, lettera gsexies), del Tuir prevede che sono redditi di capitale «i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti, nonché i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’articolo 73».

Per quanto qui rileva, la citata Circolare 34/E del 2022, ha specificato che ai fini della determinazione del reddito dei trust non residenti, rilevano in Italia, i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato, in quanto ”enti non residenti” ai sensi della lettera d), comma 1, dell’articolo 73 del Tuir, salvo le seguenti ipotesi:

beneficiario ”individuato” residente (cfr. par. n. 3.1 Circolare 34/E); e

beneficiario residente di trust opaco stabilito in Paesi a fiscalità privilegiata (cfr. par. 3.3 Circolare 34/E).

Nelle due ipotesi citate (casi in cui si applica, rispettivamente, l’articolo 73, comma 2, del Tuir per i trust trasparenti non residenti e l’articolo 44, comma 1, lettera gsexies), del Tuir per le attribuzioni da parte di trust opachi stabiliti in Stati aventi un regime fiscale privilegiato con riferimento ai redditi da essi prodotti) nei confronti del beneficiario residente (ai fini della imputazione o dell’attribuzione) rileva il reddito complessivamente prodotto dal trust non residente riferibile al beneficiario, indipendentemente dal rispetto del requisito di territorialità di cui all’articolo 23 del Tuir, superando il chiarimento fornito nel paragrafo 4.1 della Circolare n. 48/E del 2007.

In merito al caso di specie, si premette che il presente parere è reso con riferimento all’attuale assetto contrattuale e normativo caratterizzante i tre Trust.

Resta salva, quindi, qualsiasi diversa qualificazione dei medesimi con riferimento ai periodi di imposta precedenti al 2024 e successivi alla presente risposta, nell’ipotesi in cui intervengano modifiche agli assetti contrattuali allegati e presi in considerazione nella fattispecie in argomento.

In particolare, il presente parere è circoscritto al quesito formulato in merito alla qualificazione dei tre Trust e non riguarda la qualificazione del ”Trust X” nel quale, stando alla documentazione prodotta, confluiranno le dotazioni patrimoniali del Trust 1 e per quanto si dirà in seguito del Trust 3, con la conseguenza che il presente parere non esplica i suoi effetti con riferimento alle distribuzioni che in futuro verranno eseguite dal Trust 2021 nei confronti dell’Istante.

Il Trust 1, secondo quanto risulta dall’atto istitutivo, è stato istituito per volontà del Disponente, nonché primo Beneficiario del medesimo, come trust revocabile per volontà dello stesso Disponente.

Nell’atto istitutivo del Trust 1 (cfr. sezione V e VI) sono individuati determinati poteri discrezionali di gestione del patrimonio del Trustee, pur trattandosi, sempre di poteri limitati dall’obbligo di rispettare le specifiche istruzioni scritte del Disponente.

Nella sezione VII dell’atto istitutivo, in cui sono previste limitazioni di responsabilità del Trustee, si precisa che questi «dovrà essere tenuto indenne per qualsiasi errore di giudizio o valutazione discrezionale nell’esecuzione di ogni trust, nell’investimento e gestione delle Proprietà del Trust, nella spesa di denaro, nella liquidazione di ogni Trust se nel rispetto di specifiche istruzioni scritte dal Disponente(…)».

Di particolare rilievo è l’indicazione di cui alla sezione VII lett. g dell’atto istitutivo secondo cui in caso di dimissioni del Trustee il sostituto sarà designato dal Beneficiario. Inoltre «Il Beneficiario può in ogni tempo rimuovere il Trustee da questo Trust e designare un’altra persona o entità come successore o successori con atto scritto e firmato dal Beneficiario e consegnato al Trustee dei Trust (…)».

Nella sezione XII dell’atto istitutivo sono previsti, inoltre, specifici obblighi di rendicontazione del Trustee nei confronti della Beneficiaria, mediante predisposizione di apposita contabilità del Trust 1, ovvero consegna della dichiarazione dei redditi dello stesso.

Le argomentazioni dell’Istante sulla piena discrezionalità ed autonomia nella gestione del patrimonio da parte del Trustee risultano fortemente limitate dalle disposizioni dell’atto istitutivo sopra richiamate. In particolare, il potere di revoca del Trustee riservato alla Beneficiaria, fa ritenere che la gestione del Trust 1 non possa avvenire in totale autonomia rispetto alle volontà della Beneficiaria stessa, alla quale il Trustee è tenuto a fornire, inoltre, rendiconto della gestione.

Sulla base di tali elementi, si ritiene che il Trust 1 sia da considerare inesistente ai fini fiscali italiani, secondo i chiarimenti resi con la prassi su citata.

Di conseguenza, l’Istante deve essere individuata come interponente ai fini fiscali in Italia ed alla stessa sarà riferibile il reddito del Trust 1, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Pertanto, il reddito di cui ”appare titolare” il Trust 1 è da assoggettare ad imposizione, per ”imputazione”, direttamente in capo all’interponente residente in Italia, secondo le categorie previste dall’articolo 6 del Tuir.

Il Trust 2 è stato istituito ad esclusivo beneficio dell’Istante (indicata nell’atto istitutivo come Beneficiaria principale) e di, eventuali, suoi figli in caso di decesso dell’Istante. Solo in caso di decesso dell’Istante, in assenza di figli, si dispone che il fondo del Trust 2 dovrà essere distribuito ai rimanenti trust creati, contemporaneamente, per gli altri figli del Disponente.

Il trust 2 è irrevocabile dal Disponente secondo quanto, espressamente, previsto nella sezione V lett. c dell’atto istitutivo del medesimo.

Per quel che rileva ai fini della risposta, la sezione I dell’atto istitutivo prevede che «Il (…) Trustee dovrà distribuire tutto il reddito netto da questo Trust al Beneficiario, ogni anno. In aggiunta, il (…) Trustee può, a sua sola discrezione, distribuire al Beneficiario (…) [ndr. la parte di capitale] ritenuta necessaria o richiesta per la salute, l’educazione, il sostegno ed il mantenimento del Beneficiario. In aggiunta, il Beneficiario dovrà avere il diritto di domandare, e su domanda dovrà ricevere, fino ad $ 5.000,00, in proprietà o denaro, dal Trust, (…). La decisione circa la distribuzione in denaro o in proprietà dovrà essere presa a sola discrezione del Trustee».

Con riferimento ai poteri del Trustee la sezione VI dell’atto istitutivo prevede che «Il Trustee dovrà avere tutti i diritti, poteri, doveri e la discrezionalità conferita ai Trustee dal Codice del Trust del Texas, così come modificato alla data di esecuzione di questo atto, salvo il caso in cui lo stesso sia in contrasto con le espresse previsioni contenute in questa Dichiarazione di Trust».

Il Trustee non è revocabile dal Disponente o dalla Beneficiaria, ma in caso di dimissioni, da comunicare per iscritto al Disponente o alla Beneficiaria, ai sensi della sezione VIII lett. f dell’atto istitutivo, quest’ultima «dovrà avere autorità, con atto scritto registrabile nella Contea di Jefferson, Texas, di nominare quale sostituto del Trustee una banca nella contea di Harris o Jefferson, in Texas, o nella contea nella quale il Beneficiario risiede, sia in Texas che non»

Nella sezione III (”Cessazione”) dell’atto istitutivo del Trust 2 si legge che «Con il raggiungimento da parte del Beneficiario dell’età di 45 anni, un sesto delle allora presenti Proprietà del Trust Le dovranno essere distribuite, libere da ogni (vincolo di) Trust. Con il raggiungimento da parte del Beneficiario dell’età di 50 anni, un quinto delle allora presenti proprietà del Trust, le dovranno essere distribuite, libere da ogni Trust. Con il raggiungimento dell’età di 55 anni, tutte le allora presenti proprietà del Trust le dovranno essere distribuite, libere da ogni trust».

Dalle clausole contrattuali sopra riportate non emerge alcuna discrezionalità del Trustee in merito all’an delle distribuzioni e neanche al quantum considerato che, espressamente, viene stabilito che tutto il reddito del Trust deve essere distribuito con cadenza annuale all’Istante e che al raggiungimento dei 55 anni della stessa dovranno esserle distribuite tutte le proprietà del Trust 2.

L’unico limitato margine di discrezionalità del Trustee è riscontrabile, nell’atto istitutivo, solo con riferimento alla distribuzione, del tutto eventuale, della somma di 5000 dollari, su richiesta o in caso di necessità della Beneficiaria.

Pertanto, la Scrivente ritiene che il Trust 2 sia qualificabile come ”trasparente” ai sensi dell’ordinamento fiscale italiano, in quanto sussiste un diritto della Beneficiaria a ricevere distribuzioni annuali da parte dello stesso tali da renderla titolare di ”reddito individuato”, ai sensi dell’articolo 73, comma 2, del Tuir, vale a dire soggetto che esprime, rispetto al reddito del Trust, una capacità contributiva attuale, secondo i chiarimenti di prassi sopra citati.

Ne consegue che, il reddito del Trust 2 deve essere ”imputato” all’ ”Istante” e tassato come reddito di capitale, a prescindere dalla circostanza che il Trust 2 sia o meno da considerare residente in Italia.

Il Trust 3 è stato istituito dal Disponente nel 2012 ad esclusivo beneficio dell’Istante (nominata Beneficiaria già nell’atto istitutivo) attribuendo al Trustee la proprietà di immobili.

Il Trust 3 cessa di esistere decorsi tre anni dalla data del decesso del Disponente e tutte le proprietà rimanenti alla data della cessazione dovranno essere distribuite, entro un ragionevole tempo, al Trust 1 (cfr. sezione III lett. A dell’atto istitutivo)

Per quel che rileva in questa sede, nella sezione VI lett. b (”Poteri del Trustee”) si legge che «nessun potere qui enumerato o accordato ai Trustee secondo il Codice del Trust del Texas o altrimenti dovrà essere interpretato in modo da impedire al Disponente (direttamente o indirettamente) di acquistare, scambiare, o altrimenti trattare, o disporre del capitale o del reddito di questo Trust» e ancora, alla lett. f, dopo avere descritto i poteri ”discrezionali” del Trustee nella gestione del fondo in Trust, che «Nonostante quanto sopra, il Disponente ordina al Trustee di consultarsi con, ed assicurarsi il consenso (…) [ndr. dei fratelli della Beneficiaria] (…) in qualsiasi decisione riguardante la locazione, il finanziamento, o la vendita (le ”Maggiori Decisioni”) delle proprietà descritte, nell’allegato A, o qualsiasi sostituzione di proprietà per ciascuno di loro. Il Trustee, (…) [ndr. e i fratelli della Beneficiaria], dovranno essere tutti d’accordo e rilasciare il loro consenso scritto per questo Trust per compiere le Maggiori Decisioni».

In caso di dimissioni del Trustee, da notificare per iscritto al Disponente e se il Disponente è deceduto alla Beneficiaria, il Disponente si riserva il diritto di designare un successore del Trustee in forza di un documento registrabile. Se il Disponente non provvede alla nomina entro sessanta giorni, allora i fratelli della Beneficiaria o i superstiti dei fratelli, potranno designare un successore del Trustee (cfr. sez. VIII atto istitutivo).

Le argomentazioni dell’Istante sulla piena discrezionalità ed autonomia nella gestione del patrimonio da parte del Trustee del Trust 3 risultano fortemente limitate dalle disposizioni dell’atto istitutivo sopra richiamate. In particolare, l’obbligo imposto al Trustee di consultare e ricevere consenso scritto, al fine di raggiungere una decisione unanime, dei fratelli della Beneficiaria in merito alle ”Maggiori Decisioni” che riguardano la gestione del patrimonio del Trust 3, induce a ritenere che la gestione di quest’ultimo, non possa avvenire in totale autonomia rispetto alle volontà della Beneficiaria stessa, che conserva un potere di ingerenza per il tramite dei fratelli.

Sulla base di tali elementi la Scrivente ritiene che il Trust 3 sia da considerare inesistente ai fini fiscali italiani, secondo i chiarimenti resi con la prassi su citata.

Di conseguenza, l’Istante deve essere individuata come interponente ai fini fiscali in Italia ed alla stessa sarà riferibile il reddito del Trust 3, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

Pertanto, il reddito di cui ”appare titolare” il Trust 3 è da assoggettare ad imposizione, per ”imputazione”, direttamente in capo all’interponente residente in Italia, secondo le categorie previste dall’articolo 6 del Tuir.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

Resta impregiudicato, ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare se lo scenario delle operazioni descritto in interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati nell’istanza, possa condurre ad una diversa valutazione delle fattispecie oggetto di chiarimento.