AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 14 ottobre 2021, n. 708
Qualificazione redditi di natura finanziaria art. 67, comma 1 lett. c-quater) del TUIR derivanti da contratto “differenziale”
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
In data 27 giugno 2019, si è perfezionata un’articolata operazione di acquisizioni societarie che hanno comportato l’acquisto da parte della società GAMMA S.r.l. (in seguito, ‘”Acquirente”) di diverse partecipazioni societarie; si tratta in particolare delle partecipazioni nelle seguenti società (di seguito “Gruppo” o “società target”) rappresentative:
– del 30 per cento del capitale sociale della DELTA S.r.l;
– dell’intero capitale sociale della “BETA S.r.l.”, della “EPSILON S.r.l” e della “Alfa S.r.l.”.
L’Istante dichiara che era un socio della Alfa S.r.l. nonché di altre società target.
Ciò premesso, l’Istante rappresenta che l’Acquirente era interessato a procedere all’intera acquisizione del Gruppo di imprese, pertanto, nell’ambito delle negoziazioni avvenute tra le parti, è stato deciso di attribuire ad ognuna delle società una diversa valorizzazione per arrivare alla determinazione complessiva di un corrispettivo pari a circa 59 milioni di euro.
Nell’ambito delle negoziazioni intercorse, oltre al corrispettivo pattuito è stata altresì prevista una specifica clausola che prevedeva la corresponsione ai Soci di Alfa S.r.l. di seguito i “Soci di Alfa S.r.l.” di una ulteriore somma a titolo di earn-out da determinarsi assumendo come parametro di riferimento il c.d. “EBITDA incrementale” consolidato, dato dalla differenza tra l’EBITDA adjusted 2019 (calcolato con riferimento ai risultati economici consolidati delle società del gruppo nel 2019) e l’EBITDA adjusted 2018 (calcolato con riferimento ai risultati economici consolidati delle società del gruppo nel 2018).
Nel contratto di cessione delle partecipazioni relative alla Alfa S.r.l. le parti hanno concordato che il corrispettivo di earn-out sarà pari a 2,4 volte l’EBITDA incrementale come sopra determinato.
I Soci di Alfa S.r.l. (tra i quali l’Istante), al fine di pervenire alla cessione delle proprie partecipazioni, “hanno considerato essenziale ricevere a titolo di earn-out un corrispettivo in una misura non inferiore ad euro 1.000.000,00”. Pertanto, i Soci di Alfa S.r.l. hanno stipulato in data 15 luglio 2020 una scrittura privata (in seguito il “Contratto”) con l’Istante , i Beneficiari , in cui le parti si sono impegnate reciprocamente a:
– nel caso in cui si fossero verificate le condizioni per il pagamento da parte dell’Acquirente di un corrispettivo a titolo di earn-out inferiore ad euro 1.000.000,00, gli stessi Beneficiari avrebbero versato a titolo personale e nella misura di un terzo ciascuno ai Soci di Alfa S.r.l. la differenza tra quanto effettivamente corrisposto a titolo di earn-out dall’Acquirente e un massimo di euro 1.000.000,00;
– viceversa, nel caso in cui si fossero verificate le condizioni per il pagamento da parte dell’Acquirente di un corrispettivo a titolo di earn-out superiore ad euro 1.000.000,00, gli stessi Soci di Alfa S.r.l. avrebbero versato ai Beneficiari l’eccedenza nella misura di un terzo ciascuno.
Sulla base di quanto rappresentato nell’istanza si rileva che l’EBITDA incrementale è pari ad euro 1.172.074,00, mentre il corrispettivo di earn-out è pari a euro 2.812.978,00 (2,4 volte l’EBITDA incrementale).
Pertanto, sulla base del Contratto, i Soci di Alfa S.r.l. hanno riconosciuto ai tre Beneficiari l’importo di euro 1.812.978,00 suddiviso pro quota per un terzo (euro 604.326,00).
Ciò posto, l’Istante chiede quale debba essere il trattamento fiscale della somma ricevuta per effetto del Contratto nel corso del periodo d’imposta 2021.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che, sulla base delle pattuizioni previste, il Contratto in essere tra le parti si qualifichi come contratto finanziario c.d. “differenziale” e, pertanto, le somme ricevute dai Beneficiari rappresentino gli stessi redditi di natura finanziaria ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), ovvero redditi realizzati mediante rapporti da cui deriva l’obbligo di ricevere o di effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a parametri o indici di natura finanziaria (i.e. l’EBITDA incrementale) posto alla base della quantificazione dell’earn-out.
Pertanto, ai fini della determinazione del reddito in capo ai Beneficiari occorre far riferimento a quanto previsto dall’articolo 68, comma 8, del Tuir, secondo cui il reddito deriva dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti in relazione ai rapporti indicati nel citato articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del Tuir.
A sostegno della propria tesi, l’Istante rappresenta che il Contratto in esame ha tutte le caratteristiche per essere considerato un contratto “differenziale”; in particolare evidenzia che:
– il parametro di natura finanziaria usato per quantificare l’earn-out (2,4 dell’EBITDA incrementale) è rappresentato dall’EBITDA incrementale (ossia come differenza tra l’EBITDA adjusted 2019 consolidato e l’EBITDA adjusted 2018 consolidato). Questo parametro rappresenta di fatto il fulcro delle pattuizioni previste, infatti, a seconda che l’ammontare dell’earn-out fosse stato o meno superiore ad euro 1.000.000,00 si potevano determinare due diverse situazioni in capo ai contraenti: i) nel caso di earn-out di importo inferiore ad euro 1.000.000,00, l’obbligo da parte dei Beneficiari di corrispondere ai Soci di Alfa S.r.l. la differenza; ii) nel caso di earn-out superiore ad euro 1.000.000,00, l’obbligo in capo ai Soci di Alfa S.r.l. di corrispondere ai Beneficiari l’importo eccedente tale soglia;
– il termine per l’esecuzione del contratto è stato ancorato al momento della quantificazione del possibile earn-out;
– gli effetti giuridici dello stesso (una volta quantificato l’earn-out) sono quelli sopra richiamati;
– il Contratto si è concluso attraverso il pagamento di un differenziale in denaro, pari ad euro 1.182.978,00 da parte dei Soci di Alfa S.r.l. ai Beneficiari.
Pertanto, a parere dell’Istante, nel caso di adozione del c.d. “regime dichiarativo” di cui all’articolo 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, il reddito conseguito da ciascuno dei Beneficiari deve essere dagli stessi assoggettato ad imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento.
Ai fini della determinazione del reddito diverso in esame, occorre tener conto della particolare ruolo rivestito dall’Istante nell’ambito del Contratto sia il “ruolo” come Socio di Alfa S.r.l. sia come Beneficiario. Pertanto, 1/3 dell’eccedenza della propria quota di earn out non concorre alla formazione del reddito diverso realizzato per effetto del Contratto, ma concorre alla formazione dell’earn out realizzato per effetto della cessione della propria quota nella Alfa S.r.l..
Parere dell’Agenzia delle entrate
L’articolo 67, comma 1, lettera c-quater) del Tuir prevede che costituiscono redditi diversi di natura finanziaria «i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l’obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell’applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti».
Come chiarito nella Circolare 24 giugno 1998, n. 165/E, la disposizione in esame identifica le fattispecie che intende sottoporre a tassazione sulla base degli effetti giuridici che i contratti sono volti a produrre, anziché mediante le denominazioni con le quali vengono di solito individuati nella prassi corrente, denominazioni che sovente generano incertezza, essendo stato acclarato che talvolta con le stesse denominazioni vengono individuate tipologie di contratti fra loro differenti e che, per contro, con denominazioni diverse sono individuate identiche tipologie di contratti.
Per questi motivi il legislatore ha ritenuto opportuno distinguere – sulla base degli effetti giuridici che ne scaturiscono – due diverse categorie di contratti a termine e cioè:
– quella dei contratti a termine di tipo traslativo, che sono quelli da cui deriva l’obbligo di cedere o acquistare a termine strumenti finanziari, valute estere, metalli preziosi o merci (ad esempio, “futures”, “options”, contratti derivati su altri contratti derivati, vendite a termine eseguibili in forma differenziale);
– quella dei contratti a termine di tipo differenziale, che sono quelli da cui deriva l’obbligo di effettuare o ricevere a termine uno o più pagamenti commisurati a tassi d’interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi, di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria (ad esempio, “futures” su indici, “options” su indici, “cross currency swap” e “interest rate swap”).
Ciò posto, sulla base di quanto rappresentato nell’istanza, dal Contratto in esame deriva l’obbligo di ricevere o effettuare a termine dei pagamenti collegato a parametri di natura finanziaria (i.e. EBITDA incrementale).
Pertanto l’importo riconosciuto dai Soci di Alfa S.r.l. ai Beneficiari, rappresenta un reddito diverso di natura finanziaria di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del Tuir determinabile ai sensi del successivo articolo 68, comma 8.
Conseguentemente, i Beneficiari dovranno indicare tale reddito, nel quadro RT del Modello Redditi persone fisiche e assoggettarlo ad imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento.
Ai fini della determinazione del reddito diverso in esame, tenuto conto del duplice ruolo dell’Istante nel Contratto, si concorda nel ritenere che 1/3 dell’eccedenza della propria quota di earn out non concorre alla formazione del reddito diverso realizzato per effetto del Contratto, ma concorre alla formazione dell’earn out realizzato per effetto della cessione della propria quota nella Alfa S.r.l. ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del Tuir.
Il presente parere viene reso esclusivamente in relazione al quesito formulato, sulla base degli elementi rappresentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, ed esula da ogni valutazione circa fatti e/o circostanze non rappresentate nell’istanza e riscontrabili solo in eventuale sede di accertamento anche sotto il profilo dell’abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
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