La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 1075 depositata il 16 gennaio 2025, intervenendo in tema di trasferimento fittizio della sede della società, ha precisato che qualora il trasferimento della sede di una società è fittizio, ai fini fiscali e fallimentari, la società deve ritenersi avente sede in Italia dove sia imputabile il centro effettivo degli affari. Inoltre ha ribadito che qualora il trasferimento fittizio avvenga in presenza di situazione debitoria persistente in assenza di adeguata prova della effettività del trasferimento, questo deve intendersi fittizio, permanendo la giurisdizione del giudice italiano qualora nella nuova sede non sia effettivamente esercitata attività economica e, soprattutto, non sia stato spostato il centro dell’attività direttiva, amministrativa e organizzativa dell’impresa.
Per cui nei casi di trasferimenti fittizi della sede, ai fini fiscali la competenza e dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate dove ha il domicilio fiscale il contribuente. In sostanza la sede legale alla data in cui ha presentato la dichiarazione fiscale.
La vicenda ha riguardato una società a cui l’Agenzia delle entrate aveva inviato un questionario con cui si chiedeva l’esibizione delle scritture contabili e la documentazione relativa. All’Amministrazione finanziaria veniva comunicato che la società aveva dapprima trasferito la sede legale da Padova a Gorizia e poi in Brasile, per cui non era possibile adempiere alle disposizione del questionario. L’Agenzia a seguito della mancata produzione dei documenti richiesti procedeva all’emissione di due accertamenti per la mancata presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette, dell’Iva e dell’Irap e dalla mancata risposta a un questionario. Gli accertamenti venivano notificati ai soci della società, i quali nonostante il trasferimento della sede all’estero, risultavano ancora in carica nelle rispettive quote di capitale. I soci impugnavano i due avvisi di accertamento e si eccepiva, tra l’altro, l’incompetenza territoriale delle Entrate di Gorizia all’emissione degli avvisi di accertamento.. I giudici di prime cure, disposta la riunione dei ricorsi, li accoglievano rilevando la nullità degli avvisi di accertamento impugnati. L’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza di primo grado. I giudici di appello confermavano la sentenza impugnata. L’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso per cassazione.
I giudici di legittimità, hanno ritenuto valido il primo trasferimento della sede legale (passata da Padova a Gorizia) mentre il successivo trasferimento della sede in Brasile non aveva efficacia giuridica, in quanto non aveva fatto seguito un effettivo trasferimento all’estero.
Gli Ermellini hanno pertanto confermato il consolidato orientamento ed inoltre affermato l’applicabilità dei principi esposti nell’ordinanza n. 10356/2021, ha stabilito che in tema di dichiarazione di fallimento sussiste la giurisdizione del giudice italiano quando, a fronte della cessazione dell’attività in Italia e del trasferimento all’estero della società in prossimità della presentazione dell’istanza, non è data dimostrazione della coincidenza tra il centro effettivo dei propri affari e la nuova ubicazione della sede sociale.