AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 11 settembre 2020, n. 340
Quietanze per riscossioni proventi derivanti da violazioni amministrative – imposta di bollo
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Il Comune interpellante chiede di conoscere il trattamento tributario, ai fini dell’imposta di bollo, da riservare alle quietanze rilasciate per la riscossione di proventi derivanti dalle violazioni amministrative contemplate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
In particolare, il Comune istante richiama la risoluzione n. 25/E del 18 aprile 2016, con cui questa Agenzia si è espressa relativamente alle quietanze emesse a seguito del pagamento, effettuato presso i preposti agenti contabili del servizio di conciliazione della polizia locale, delle sanzioni amministrative pecuniarie, per violazione delle disposizioni recate dal codice della strada.
In detta risoluzione, è stato ritenuto che poiché “la sanzione amministrativa per violazione delle disposizioni recate dal Codice della strada, (…), è irrogata nell’esercizio di potestà amministrativa, (…) la stessa possa essere ricondotta nell’ambito delle entrate extra tributarie dello Stato o degli enti locali” e, per tale motivo, la quietanza rilasciata a seguito del pagamento di detta sanzione è esente dall’imposta di bollo perché ricompresa tra gli atti di cui all’articolo 5 della tabella allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
Al riguardo l’interpellante chiede “se analoga decisione possa valere anche per le quietanze rilasciate per la riscossione di proventi derivanti da tutte le altre violazioni amministrative contemplate dalla L. 689/81”.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il Comune ritiene che con la risoluzione n. 25/E del 2016, seppure “fornendo risposta ad un quesito limitato letteralmente alle quietanze rilasciate nell’ambito del procedimento relativo all’accertamento di violazioni al ‘Codice della Strada’(…) ha risolto il caso richiamando disposizioni aventi sicura valenza generale e onnicomprensiva di ogni qualsivoglia sanzione pecuniaria da violazione amministrativa”.
Pertanto, l’interpellante ritiene che la soluzione adottata con il documento di prassi sopra richiamato sia applicabile anche alle quietanze di pagamento emesse dagli organi accertatori titolati alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’articolo 5, comma 4 della tabella annessa al DPR n. 642 del 1972.
Parere dell’agenzia delle entrate
Con riferimento alle sanzioni amministrative, l’articolo 12 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale” stabilisce che le disposizioni relative al Capo I della stessa, contenenti i “Principi generali”, ” si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari”.
A tale riguardo, l’articolo 32 della legge n. 689 del 1981 stabilisce che “Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda, salvo quanto disposto, per le violazioni finanziarie, dall’articolo 39”.
L’articolo 33 elenca le “contravvenzioni” che non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.
Si tratta, a ben vedere, di contravvenzioni a norme extratributarie a cui conseguono sanzioni irrogate da parte degli organi competenti, nell’esercizio della potestà amministrativa degli stessi.
Con riferimento all’applicabilità dell’imposta di bollo sulle quietanze rilasciate per la riscossione di dette sanzioni, occorre richiamare il d.P.R. 26 ottobre 1972, n.642, recante la disciplina dell’imposta di bollo, che all’articolo 1 dispone che “Sono soggetti all’imposta (…) gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa”, mentre l’Allegato B a detto decreto, denominato “Tabella”, contiene l’elencazione di “Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto”.
Al riguardo, l’articolo 5 della Tabella, Allegato B, al comma 4 dispone l’esenzione in modo assoluto, dall’imposta di bollo, per gli “Atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell’opera dei concessionari del servizio nazionale di riscossione”.Ciò posto, in applicazione dell’articolo 5, comma 4, sopracitato si ritiene che le quietanze rilasciate per la riscossione di proventi derivanti dalle violazioni amministrative contemplate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 non siano soggette all’imposta di bollo.
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