La Corte di Cassazione sez. Civile con la sentenza n. 26778 del 22 dicembre 2016 ha affermato che la raccomandata inviato attraverso un servizio di posta privata è priva di valore legale.
Gli Ermellini pur evidenziando che “Ne consegue che tutti i fornitori di servizi postali all’attualità possono certamente eseguire “invii postali”, cioè curare la trasmissione della corrispondenza – fatta eccezione per gli atti giudiziari -, ma l’eventuale timbro datario apposto sul plico consegnato dal mittente non può valere a rendere certa la data di ricezione, trattandosi qui di una attività d’impresa resa da un soggetto privato, il cui personale dipendente non risulta munito di poteri pubblicistici di certificazione della data di ricezione della corrispondenza trattata.”
Pertanto la raccomandata di posta privata non offre la cosiddetta «data certa». Molte società di poste private, del resto, non offrono proprio il servizio dell’avviso di ricevimento, tipico invece della raccomandata a.r. di Poste Italiane; e se anche lo offrissero, questo cartoncino non avrebbe alcun valore legale.
Per i giudici del palazzaccio quindi, anche imprese private, munite di apposita licenza dell’Amministrazione, possono svolgere servizi postali e curare ed eseguire la trasmissione della corrispondenza e delle raccomandate ad eccezione degli atti giudiziari, ma in questo caso il timbro datario apposto sul plico consegnato dal mittente non può valere a rendere certa la data di ricezione, trattandosi di un’attività resa da un soggetto privato il cui personale dipendente non risulta munito di poteri pubblicistici di certificazione della data di ricezione della corrispondenza trattata.
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