ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Nota 15 dicembre 2020, n. 1118
Art. 103, comma 14, D.L. n. 34/2020 (conv da L. n. 77/2020) – rC
Sono pervenute alcune richieste di chiarimento in ordine all’interpretazione dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020 (conv. dalla L. n. 77/2020), che ha disciplinato la procedura di emersione dei rapporti di lavoro nel contesto emergenziale.
In particolare, si fa riferimento al comma 14 della disposizione che prevede, nel caso in cui venga accertato l’impiego irregolare dei lavoratori stranieri che abbiano fatto istanza di permesso di soggiorno temporaneo ai sensi del precedente comma 2, l’applicazione del doppio della sanzione prevista dall’art. 3, comma 3, D.L. n. 12/2002 e ss. mm. (c.d. maxisanzione per lavoro “nero”).
A tale riguardo, atteso che la disposizione si riferisce testualmente all’impiego come “lavoratori subordinati (…) di stranieri che hanno presentato domanda per il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2”, si chiede se il raddoppio della sanzione si applichi nel caso di impiego “in nero” esclusivamente di lavoratori che siano in attesa del rilascio del permesso ovvero anche di lavoratori che abbiano già ottenuto il permesso provvisorio.
In merito, in conformità al parere rilasciato dall’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 12694 del 9 dicembre u.s., appare ragionevole optare per una soluzione ermeneutica più ampia – non esclusa dal tenore della disposizione – che estenda la misura sanzionatoria più grave anche alle ipotesi in cui il lavoratore abbia ottenuto il permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2. Ciò alla luce della ratio legis desumibile dalla stessa procedura di regolarizzazione, volta ad evitare che l’impiego irregolare dei lavoratori possa impedire la maturazione dei requisiti utili per ottenere la trasformazione del permesso a carattere temporaneo in un permesso per motivi di lavoro, pericolo che potrebbe riguardare in pari misura sia soggetti che siano in attesa del permesso temporaneo, sia soggetti che l’abbiano già ottenuto.
L’ultimo capoverso del citato comma 2, infatti, dispone che “se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro”.
Deve quindi ritenersi che il legislatore, facendo riferimento a chi impieghi illecitamente “stranieri che hanno presentato domanda per il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo” abbia inteso riferirsi a tutti gli stranieri che, per aver presentato la domanda, sono tutti coinvolti nella procedura di emersione e alla ricerca di un contratto di lavoro subordinato regolare (a prescindere dal fatto che abbiano o meno ottenuto già un permesso provvisorio).