La Corte di Cassazione con sentenza n. 13394 del 29 maggio 2013 stabilisce che non è possibile considerare un rapporto di natura subordinata fra l’azienda e l’ex azionista di maggioranza della società, quando il soggetto continui ad operarvi in forza di un contratto a progetto, essendoci alla base un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, il quale ha dei requisiti specifici, di attività prevalentemente personale, riconducibile ad uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore, con la specifica finalità di posizionare l’azienda acquirente sul mercato durante la fase di transizione.
Nella vicenda oggetto del giudizio della Corte Suprema riguarda il ricorso presentato da un ex socio di maggioranza e consigliere delegato di una società per azione, concessionaria di auto, che ha sottoscritto con la stessa un “contratto a progetto”, in concomitanza della cessione del relativo marchio e di alcuni rami d’azienda.
L’ex socio di maggioranza, che aveva ceduto i marchi e l’azienda alla nuova società, nel presentare il ricorso ha dichiarando illegittimo il recesso con preavviso di sei mesi, intimato dalla società acquirente, con la conseguente richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento danni, considerando la natura di subordinazione della nuova posizione lavorativa, sottoposta alle direttive e disposizioni dell’amministratore della società,.
Gli Ermellini hanno rigettato il ricorso presentato dal lavoratore a progetto non avendo provato che il lavoro sia iniziato prima della stipulazione del contratto a progetto e rilevando il rispetto non solo di tutti i requisiti formali richiesti dalla legge, ma anche della temporaneità e specificità di un progetto consistente nel mettere a disposizione della società che ha acquistato la concessionaria l’esperienza specifica acquisita in qualità di ex-proprietario della stessa al fine di “traghettare la nuova società all’interno del mercato”.
La Suprema Corte nell’esaminare la documentazione presentata in giudizio, ha dichiarato che il rapporto intercorso tra il lavoratore a progetto e l’amministratore della società non si iscrive in una logica di subordinazione, ma di collaborazione e coordinamento, ed è quindi inquadrabile nello specifico contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
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