AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 04 febbraio 2020, n. 19
Articolo 86, comma 4, del TUIR – Rateizzazione della plusvalenza relativa alla cessione di marchi non iscritti in bilancio
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA – Associazione … (di seguito, solo ALFA) è l’associazione di categoria che rappresenta i produttori di… operanti in Italia.
L’associazione è nata con lo scopo di rappresentare, promuovere e tutelare gli interessi collettivi del settore presso le istituzioni.
A livello internazionale, ALFA aderisce all’associazione di categoria europea … con sede a … ed è membro del Consiglio Direttivo della medesima.
Nel caso rappresentato, ALFA evidenzia di essere titolare, tra gli altri, dei seguenti beni:
1) i segni distintivi costituiti da:
– marchio figurativo dell’Unione Europea “…” registrato nel 2015;
– marchio italiano denominato “…” registrato nel 2011;
– marchio italiano figurativo “…” registrato nel 2012;
2) nome a dominio www…it e nome a dominio www…com registrati nel 2014 e nome a dominio www…it registrato nel 2011;
3) banca dati contenente le anagrafiche dei visitatori raccolte durante tutte le edizioni precedenti dell’evento “…”.
Per completezza espositiva, l’istante precisa che l’associazione stessa, per lo svolgimento di tutte le attività commerciali concernenti la realizzazione degli scopi sociali, si è avvalsa di ALFA S.R.L. (costituita da ALFA che è socio unico).
Come indicato nell’allegata scrittura privata del … 2019 intercorsa tra ALFA, ALFA S.R.L. e BETA S.P.A., ALFA S.R.L. era “inoltre licenziatarìa esclusiva di tutti i beni immateriali di ALFA”.
Mediante la sopra richiamata scrittura privata, BETA S.P.A. ha acquistato tutti i diritti relativi ai beni immateriali di cui ALFA era titolare e di cui ALFA S.R.L. era licenziataria esclusiva, corrispondendo ad ALFA, come prezzo per la predetta cessione, l’importo complessivo di euro … (IVA inclusa), con le seguenti modalità:
– euro … contestualmente alla sottoscrizione del contratto;
– euro … entro il 31 dicembre 2019;
– euro … entro il 1° giugno 2020;
– euro … entro il 1° giugno 2021;
– euro … entro il 1° giugno 2022.
L’istante chiede di conoscere “la corretta interpretazione ed applicazione dei principi in tema di rateizzabilità delle plusvalenze realizzate “\ più in particolare, chiede di conoscere se la circostanza che “i beni immateriali oggetto della cessione non siano stati iscritti in bilancio è da considerarsi comunque non rilevante ai fini del riconoscimento della rateizzabilità delle plusvalenze”, ai sensi dell’articolo 86, comma 4, del TUIR.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che “la circostanza che i beni immateriali non siano stati iscritti nel bilancio del cedente (che può essere conseguenza del fatto che siano stati prodotti internamente o siano stati completamente ammortizzati) non è rilevante”. A tal riguardo, viene ricordata la risoluzione n. 9/661 del 10 agosto 1991, che ha riconosciuto la rateizzabilità delle plusvalenze derivanti dalla cessione di un marchio non iscritto in contabilità, in quanto acquistato a titolo originario, e la nota della Direzione regionale delle Entrate della Lombardia n. 44434 del 22 giugno 1999, con specifico riferimento alle attività immateriali ricevute nell’ambito di una fusione.
Inoltre, nell’ipotesi di bene riscattato da contratto di leasing., il “dies a quo” non è costituito dal giorno del riscatto; ed infatti, con la risoluzione n. 379 del 17 dicembre 2007, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto rilevante – ai fini della verifica del possesso triennale – non solo il periodo in cui il bene è posseduto in proprietà, ma anche quello in cui la detenzione si è avuta per effetto di un contratto di locazione finanziaria.
Ebbene, asserisce il contribuente, “nel caso di specie ricorre tale condizione vertendosi in tema di acquisto a titolo originario”.
Per le ragioni sopra espresse, l’istante sostiene che “il criterio che intende riconoscere la rateizzabilità delle plusvalenze derivanti dalla cessione di un bene non iscritto in bilancio (contabilità) possa ritenersi corretto”.
Parere dell’agenzia delle entrate
Il presente parere è rilasciato sul presupposto assunto acriticamente che l’associazione istante svolga effettivamente attività d’impresa a cui si applicano le disposizioni di cui al Titolo II, capi I e II del TUIR. Sul predetto presupposto rimane impregiudicato ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.
Ai sensi dell’articolo 86, comma 1, del TUIR, le plusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell’articolo 85, concorrono a formare il reddito, tra l’altro, “se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso in tale ipotesi, ai sensi del successivo comma 2, la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo conseguito e il costo non ammortizzato dei beni.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 86, comma 4, del TUIR, le plusvalenze determinate ai sensi del menzionato comma 2, “concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate ovvero; se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni o a un anno per le società sportive professionistiche a scelta del contribuente; in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata”.
L’amministrazione finanziaria, con risoluzione (ministeriale) n. 9/611 del 10 agosto 1991, aveva già avuto modo di precisare, proprio con riferimento alla cessione di un marchio, che le suddette disposizioni normative si rendono applicabili anche nella circostanza “in cui il bene immateriale non è mai figurato in bilancio in quanto non è stato sostenuto alcun costo per il suo acquisto o per la sua produzione”.
In tale ipotesi, ai fini della determinazione della plusvalenza, “che potrà fruire della rateizzazione di cui al comma 4” (dell’articolo 86 del TUIR), “il costo da porre a raffronto con il corrispettivo realizzato sarà zero, analogamente al caso in cui il bene risulta completamente ammortizzato”.
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