Per quest’ultima tipologia di compensazione (orizzontale) la normativa prevede dei limiti quantitativi di compensazione:
- per tributi e contributi è previsto, a partire dal 2022 (precedentemente il limite era di 700.000 euro), un limite massimo di 2 milioni di euro l’anno (articolo 34, comma 1, primo periodo della L. 388/2000, come dall’articolo 1, comma 72, L. 234/2021);
- per i crediti di imposta risultanti dal quadro RU è previsto un limite massio per anno di euro 250.000 ( articolo 1, comma 53, L. 244/2007), salvo limiti diversi previsti dalle specifiche norme .
L’articolo 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010 ha previsto il divieto di compensazione qualora il contribuente abbia debiti per imposta iscritte a ruolo e scaduti per importi superiori a 1.500 euro.
Sempre nell’ambito della c.d. compensazione orizzontale molto spesso si verifica la circostanza che nel modello F24 le somme a debito del contribuente siano integralmente compensate con le somme a credito dando luogo all’invio del modello F24 con saldo zero. In tale ipotesi, il comma 3 dell’articolo 18 del D.Lgs. n. 241/1997 prevede l’obbligo della sua presentazione, tra l’altro si ricorda che il modello F24 con somme a credito deve essere presentato attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate.
In violazione dell’obbligo di presentare il modello F24 con saldo 0, entro i limiti delle relative scadenze, il comma 2-bis dell’articolo 15 del D. Lgs. n. 471/1997 stabilisce che “Per l’omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non e’ superiore a cinque giorni lavorativi.“
Inoltre va ricordato che in caso di contestazione non è possibile far valere la compensazione se non risulta essere stato presentato il modello F24 contenente i dati della compensazione.
Pertanto per la tardiva trasmissione del modello F24 con saldo zero va applicata la sanzione fissa e non la sanzione proporzionale di cui al comma 1 dell’articolo 13 del D. Lgs. 471/1997 (sanzione del 30% dell’importo non versato salvo l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997)
Anche per la sanzione, relativa al ritardato invio del modello F24 a saldo zero, nella misura fissa, di euro 100 o di euro 50 per ritardi non superiore a 5 giorni, trova applicazione l’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997.
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 36/E del 2017 ha chiarito che ” … è possibile regolarizzare la violazione commessa mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, presentando il modello F24 a zero – nel quale sia indicato l’ammontare del credito e le somme compensate – e versando la sanzione in misura ridotta (sul punto, cfr. il comunicato stampa del Ministero delle finanze del 4 febbraio 1999 in relazione all’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 241 del 1997, vigente ratione temporis ). Al riguardo, si ricorda che l’articolo 1, comma 637, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha profondamente innovato la disciplina del ravvedimento operoso. In particolare, sono state introdotte, al comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, le lettere a-bis), b-bis), b-ter) e b-quater), con cui è prevista la riduzione delle sanzioni:
- riduzione della sanzione pari ad euro 50, se il modello F24 in esame viene presentato nei primi 5 giorni dalla scadenza normativamente prevista
- a 1/9 in caso il ravvedimento abbia luogo entro 90 giorni dall’originaria scadenza, per complessivi euro 5,56 dovuti,
- a 1/8 qualora la regolarizzazione avvenga entro l’anno dalla medesima scadenza di versamento, con versamento pari ad euro 6,25,
- a 1/7 se il ravvedimento viene perfezionato entro due anni dalla scadenza, per euro 7,14,
- a 1/6 con ravvedimento oltre due anni dalla scadenza, per euro 8,33,
- a 1/5 se il ravvedimento viene perfezionato dopo il rilascio di un PVC, per complessivi euro 10;
- riduzione della sanzione pari ad euro 100, nel caso in cui il modello F24 a saldo 0 venga presentato oltre 5 giorni dalla scadenza
- a 1/9 se il ravvedimento ha luogo entro 90 giorni dall’originaria scadenza, per complessivi euro 11,11 dovuti,
- a 1/8 qualora la regolarizzazione avvenga entro l’anno dalla medesima scadenza di versamento, con versamento pari ad euro 12,50,
- a 1/7 in caso il ravvedimento venga perfezionato entro due anni dalla scadenza, per euro 14,29,
- a 1/6 con ravvedimento oltre due anni dalla scadenza, per euro 16,67,
- a 1/5 se il ravvedimento viene perfezionato dopo il rilascio di un PVC, per complessivi euro 20.
Si seguito si riporta una tabella comparativa tra le sanzioni previste per versamenti in ritardo di tributi con compensazione e versamento di tributi con F24 a saldo zero in ritardo
Ritardo nella presentazione della delega rispetto alla scadenza | Ravvedimento F24 a saldo 0 | Ravvedimento non a saldo 0 conveniente fino a |
1 giorno | 5,56 | 5.564 (sanzione 1% = 55,64, ridotta a 1/10 = 5,56) |
2 giorni | 5,56 | 2.782 (sanzione 2% = 55,64, ridotta a 1/10 = 5,56) |
3 giorni | 5,56 | 1.854 (sanzione 3% = 55,62, ridotta a 1/10 = 5,56) |
4 giorni | 5,56 | 1.391 (sanzione 4% = 55,64, ridotta a 1/10 = 5,56) |
5 giorni | 5,56 | 1.112,80 (sanzione 5% = 55,64, ridotta a 1/10 = 5,56) |
oltre 5 ed entro 90 giorni | 11,11 | 666 (sanzione 15% = 99,90, ridotta a 1/9 = 11,10) |
oltre 90 giorni ed entro 1 anno | 12,50 | 333 (sanzione 30% = 99,90, ridotta a 1/8 = 12,49) |
oltre 1 ed entro 2 anni | 14,29 | 333 (sanzione 30% = 99,90, ridotta a 1/7 = 14,27) |
oltre 2 anni | 16,67 | 333 (sanzione 30% = 99,90, ridotta a 1/6 = 16,65) |
dopo PVC | 20 | 333 (sanzione 30% = 99,90, ridotta a 1/5 = 19,98) |
Per una corretta applicazione delle sanzioni e del ravvedimento operoso occorre far riferimento al momento in cui ha luogo la violazione e quello in cui si perfeziona il ravvedimento