
Per la Trasmissione Dati delle Fatture, le sanzioni tendono a sanzionare il contribuente in base al numero di fatture irregolarmente trasmesse e non alla comunicazione. Infatti è prevista la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, con un tetto massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. Inoltre qualora la comunicazione omessa viene effettuata entro quindici giorni dalla scadenza, così come se una comunicazione errata viene corretta entro tale termine, la sanzione viene ridotta alla metà.
Diversamente per la Comunicazione dei Dati delle Liquidazioni Periodiche è previsto un sistema sanzionatorio che punisce la comunicazione nel suo insieme. La sanzione amministrativa va da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2.000 euro. Anche in questo caso è prevista la riduzione al 50% se la trasmissione è effettuata (o corretta) entro 15 giorni dalla scadenza.
La Risoluzione n. 104/E del 2017 fissa le modalità per l’applicazione del ravvedimento operoso a secondo se si tratta di trasmissione dei dati fatture oppure comunicazione dati liquidazioni periodiche. nella risoluzione in commento vengono forniti esempi numerici, tenendo anche in considerazione la circostanza che la correzione venga effettuata entro 15 giorni dalla scadenza, oppure oltre.
Comunicazione dei dati delle fatture – Le cui scadenze per il 2017 sono 2 18 settembre (per il primo semestre 2017) e al 28 febbraio 2018 (per il secondo semestre 2017). Per quanto riguarda la Comunicazione dei dati delle fatture viene precisato che valgono le regole ordinarie, e pertanto risultano applicabili l’articolo 11 comma 2 bis D.Lgs. 471/97 e le riduzioni ex. articolo 13 comma 1 lett. a-bis e seguenti del D.Lgs. 472/1997. Per procedere ad un ravvedimento operoso sarà innanzi tutto necessario presentare o ripresentare correttamente la comunicazione, e conteggiare quante fatture e/o note di credito etc. sono state erroneamente comunicate in prima battuta. Per ciascuna fattura è applicabile, come si è detto, la sanzione di 2 euro. Sarà poi necessario verificare quanto tempo è trascorso dalla comunicazione errata, verificando innanzi tutto se si rientra nei quindici giorni dalla scadenza originaria. In tal caso, primariamente, la sanzione come sopra calcolata dovrà essere ridotta alla metà. Detto questo, il versamento delle somme dovute per il ravvedimento può anche non essere contestuale, e potrà essere calcolato, a partire dalla sanzione minima come sopra calcolata, con riduzioni che vanno da 1/9 ad un 1/5 in base all’effettivo momento di versamento. Da un punto di vista operativo la Risoluzione 104/E, alle pagine 3, 4 e 5, fornisce uno strumento molto utile, ovvero, per ciascuna tipologia di fattispecie (entro i quindici, oltre i quindici e così via per i diversi termini possibili) è prevista una tabella che riporta, scadenza per scadenza, l’importo dovuto a titolo di ravvedimento sulla base di un esempio concreto, parametrato ad un’ipotesi di 180 fatture comunicate non correttamente, che facilmente potrà essere adattato per futuri conteggi.
Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA – L’art. 21-bis del DL 78/2010 prevede scadenze trimestrali per il suo invio e per il 2017 il termine è scaduto il 12 giugno, e le prossime scadenze sono il 18 settembre (per il secondo trimestre 2017), il 30 novembre (per il terzo trimestre 2017) e il 28 febbraio 2018 (per il quarto trimestre 2017). Per gli anni successivi, la scadenza è del pari trimestrale (31 maggio, 16 settembre, 30 novembre e 28 febbraio). Per l’applicazione del ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 11 comma 2-ter del DLgs. 471/97, per l’omessa, incompleta o infedele trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche si applica una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà (sanzione tra 250 e 1.000 euro) qualora il ritardo nella trasmissione della comunicazione sia contenuto nei quindici giorni.
Nella risoluzione in commento vengono affermati tre principi molto importanti:
- qualora la comunicazione viene effettuata nei quindici giorni, la sanzione sarà sempre quella dimezzata, ridotta da 1/9 a 1/5, a seconda di quando avviene il ravvedimento (circostanza peraltro naturale, visto che la sanzione e il ravvedimento sono istituti che, concettualmente, devono essere tenuti distinti);
- il termine finale per computare la riduzione delle sanzioni da ravvedimento è connesso a quello di presentazione della dichiarazione IVA e non alla data di scadenza per la comunicazione;
- il ravvedimento non è soggetto al limite temporale della lettera b).
La Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA può essere oggetto di ravvedimento in sé, ma volendo anche essere regolarizzata indicando i dati corretti direttamente in dichiarazione IVA annuale. In buona sostanza, se una comunicazione è stata omessa o è stata inviata con dati non corretti, può essere singolarmente ravveduta versando la sanzione minima di euro 500 ridotta in base al momento in cui viene effettuato il ravvedimento stesso. Ma se con la relativa dichiarazione IVA annuale i dati sono inviati correttamente, è dovuta la sola sanzione art. 11 comma 2 ter del D.Lgs. 471/97, anche questa eventualmente ridotta.
Qualora i dati relativi alla comunicazione periodica omessa o errata non siano confluiti correttamente in IVA11, allora entrambe dovranno essere ripresentate corrette, e ravvedute. Per cui nel caso in cui a settembre 2018 si intende sanare la mancata comunicazione della liquidazione sul primo trimestre 2017 (scaduta il 12 giugno 2017), e in dichiarazione IVA 2018 si indicano le liquidazioni, ai fini del ravvedimento sarà necessario pagare solo le sanzioni ridotte, pari a 71,43 euro (sanzione base di 500 euro ridotta al settimo, applicandosi la lettera b-bis). Per le comunicazioni delle liquidazioni, c’è una particolarità. Se il ravvedimento avviene oltre il termine della presentazione della dichiarazione IVA, e in tale dichiarazione le liquidazioni sono indicate, in sede di ravvedimento non occorre più presentare la comunicazione.
La risoluzione n. 104/E del 2017 fornisce un importante aiuto con le tabelle riportate a pagina 7 e 8 danno una visione complessiva degli importi dovuti in caso di ravvedimento, con l’ulteriore specifica che in questo caso le somme non dovranno essere “adattate” al numero di fatture, bensì sono relative a sanzioni fisse previste per norma.
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