Altra tipologia di Ravvedimento Operoso è quello cosiddetto “Breve”, applicabile qualora il contribuente provveda a regolarizzare, spontaneamente, il mancato pagamento se la predetta regolarizzazione spontanea avviene tra il 15° giorno ed il 30° giorno successivo alla scadenza. In tale ipotesi la sanzione amministrativa da versare è pari al 1,5% oltre gli interessi. (la sanzione è pari ad 1/10 da applicare al 50% del 30% per cui un decimo del 15 per cento = 1,5%)
Regolarizzazione dell’omesso versamento oltre i 30 giorni
Il Ravvedimento intermedio consente la regolarizzazione della omissione con la sanzione pari all’1,67% (pari ad 1/9 del minimo) se il pagamento avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, se non prevista entro 90 giorni dall’omesso pagamento o errore.
Ravvedimento lungo
Con il Ravvedimento lungo sarà applicata la sanzione pari ad 1/8 del minimo (3,75%), a condizione che il versamento sia eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
Ravvedimento entro due anni dall’errato o omesso versamento
Risulta possibile ricorrere all’istituto del Ravvedimento operoso cosiddetto lunghissimo cui si applicano le sanzioni pari ad 1/7 del minimo (4,29%) qualora la violazione viene regolarizzata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall’omissione o dall’errore.
Ravvedimento oltre i due anni dall’errato o omesso versamento
La sanzioni pari ad 1/6 del minimo (5,00%), qualora la regolarizzazione del versamento è eseguito oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore. entro 2 anni e sanzioni pari ad 1/6 del minimo (5,00%), se il versamento è eseguito oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore.
Ravvedimento sui Processi verbali di constatazione non ancora notificati dall’ufficio
E’ possibile procedere all’applicazione dell’istituto del Ravvedimento anche sui p.v.c. non ancora notificati con l’applicazione delle sanzioni nella misura di 1/5 del minimo, a patto che il pagamento avvenga a seguito di processo verbale di constatazione di violazione e prima che sia stato notificato l’atto dall’Ufficio. Non rientrano in questa tipologia: le violazioni di cui all’art. 6, comma 3 come ad esempio la mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscale o documenti di trasporto e l’omessa installazione del misuratore fiscale.
Ravvedimento degli omessi o tardivi versamenti in caso di omessa presentazione della dichiarazione
Per i versamenti omessi o tardive relativi a dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scanza per l’invio telematico della stessa può essere applicato l’istituto del ravvedimento operoso la sanzione è pari ad 1/10 del minimo (10% o 12% a seconda del tipo di dichiarazione), a patto che la dichiarazione venga presentata entro 90 giorni dalla scadenza.
Novità dalla legge di stabilità 2016
Con il comma 133 dell’art. 1 della legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015), che anticipa di un anno le modifiche apportate all’impianto sanzionatorio amministrativo del D.Lgs. n. 158/2015, la cui entrata in vigore era stata inizialmente stabilita per il 1° gennaio 2017. La modifica relativa al ravvedimento operoso consiste nella possibilità di goderne senza limiti di tempo ossia anche dopo eventuali accertamento o ispezioni da parte dell’agenzia delle entrate salvo la formale notifica di un atto di liquidazione o accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P:R. n. 633/1972 e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.
Pertanto i contribuenti possono usufruire già a partire dal 2016, delle variazioni introdotte dalla legge delega.
Successivamente al novantesimo giorno le sanzioni tornano al 3,75% semprechè la sanzione viene regolarizzata con ravvedimento entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo di imposta durante il quale è stata commessa la violazione ossia il 30 settembre dell’anno successivo. Alla luce di questo la tabella di seguito deve essere aggiornata ma intanto vi anticipo gli effetti derivanti dalla
F24 a saldo zero: mancata presentazione telematica
Qualora si incorra nella mancata presentazione telematica di un modello di versamento F24 a saldo zero relativo al pagamento di un tributo per il quale si sia operata una compensazione con un credito tributario si può procedere al ravvedimento di questa omissione. Ai sensi dell’articolo 15, comma 2-bis, D.Lgs. 471/1997, per l’omessa presentazione del modello F24 con saldo zero, è prevista l’applicazione di una sanzione:
- pari a 50 euro se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi;
- pari a 100 euro se il ritardo è superiore a cinque giorni lavorativi.
Il contribuente, come sopra scritto, può regolarizzare questa violazione ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso. Per applicare tale istituto è necessario oltre alla presentazione telematica spontanea del modello F24 omesso in precedenza anche versare una sanzione ridotta pari a:
- 5,56 euro (1/9 di 50 euro), se il modello F24 viene presentato entro cinque giorni dall’omissione;
- 11,11 euro (1/9 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato entro novanta giorni dall’omissione;
- 12,50 euro (1/8 di 100 euro), se il modello F24 viene presentato entro un anno dall’omissione.
Il codice tributo da utilizzare per la sanzione è il codice 8911 – Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all’Irap e all’Iva ed è necessario indicare quale anno di riferimento quello nel quale è stata commessa la violazione.
Tasso di interesse legale da applicare per il calcolo degli interessi da ravvedimento operoso
Il tasso di interessi legali da applicare è pari a quello vigente per il periodo di ritardo. Pertanto nel caso in cui il periodo di ritardo risulti essere a cavallo di due anni solari dovranno essere effettuati due calcoli distinti: uno che va dalla data di omesso versamento al 31/12/n n e l’altro che va dal 01/01/anno n+1 fino alla data di pagamento qualora il tasso di interesse legale di competenza sia diverso per i due anni solari.
Il tasso di interessi legali:
per 2015 era dello 0,50%
dal 1° gennaio 2016 sono scesi allo 0,20%.
dal 1° gennaio 2017 è pari allo 0,10%
Pagamento in ritardo senza contestuale ravvedimento operoso
Anche nell’ipotesi di un pagamento eseguito in ritardo senza aver effettuato il ravvedimento è possibile in un secondo momento ravvedersi versando solo le relative sanzioni e gli interessi, il tutto sempre prima che siano iniziati accesso o ispezioni o che si sia stati accertati su quel tributo (Circolare 180 del 1980).
Codici Tributo per il ravvedimento operoso 2017
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 109 del 2007 ha istituito i codici tributo per il pagamento degli interessi da ravvedimento che non andranno più versati insieme al tributo ma separatamente utilizzando i seguenti codici:
- 1989 per gli interessi da ravvedimento su tributi Irpef,
- 1990 per gli interessi da ravvedimento su tributi Ires,
- 1991 per gli interessi da ravvedimento su tributi Iva,
- 1992 per gli interessi da ravvedimento su tributi su imposte sostitutive,
- 1993 per gli interessi da ravvedimento su tributi Irap,
- 1994 per gli interessi da ravvedimento su tributi relativi all’Addizionale Regionale
- 1998 per gli interessi da ravvedimento su tributi relativi all’Addizionale comunale.
Questi nuovi codici tributo per gli interessi non si applicheranno nel caso di ravvedimento operoso su ritenute d’acconto che continueranno a dover essere versate secondo il metodo tradizionale ossia da una parte le sanzioni e dall’altra parte il tributo omesso comprensivo degli interessi calcolati giornalmente (a titolo di esempio il ravvedimento operoso sui codici 1040 o 1038).
Si riporta una tabella dei codici tributo delle sanzioni applicabili
Codici Tributo Sanzioni per il Ravvedimento Operoso | Codice Sanzione |
Sanzione pecuniaria Irpef | 8901 |
Sanzione pecuniaria addizionale regionale all’Irpef | 8902 |
Sanzione pecuniaria addizionale comunale all’Irpef (soppresso) | 8903 |
Sanzione pecuniaria Iva | 8904 |
Sanzione pecuniaria Irpeg | 8905 |
Sanzione pecuniaria sostituti di imposta | 8906 |
Sanzione pecuniaria Irap | 8907 |
Sanzione pecuniaria altre imposte dirette | 8908 |
Sanzione pecuniaria imposta sugli intrattenimenti | 8909 |
Sanzione pecuniaria Iva forfetaria connessa a imposta sugli intrattenimenti | 8910 |
Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive,all’Irap e all’Iva | 8911 |
Sanzioni pecuniarie relative all’anagrafe tributaria, al codice fiscale, alle imposte sui redditi, alle impostesostitutive, all’Irap e all’Iva | 8912 |
Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi | 8913 |
Sanzione pecuniaria Irpef rettifica modello 730 | 8915 |
Sanzione pecuniaria addizionale regionale all’Irpef rettifica modello 730 | 8916 |
Sanzione pecuniaria addizionale comunale all’Irpef rettifica modello 730 | 8917 |
Ires – Sanzione pecuniaria | 8918 |
Sanzione addizionale comunale all’IRPEF – ravvedimento | 8926 |