Il contribuente può procedere all’applicazione del ravvedimento operoso anche se paga il tributo o la ritenuto non versata parzialmente purché nei termini prescritti.
Qualora venga versato in tempi successivi il tributo o la ritenuta omessa dalle sanzioni e dagli interessi la sanzione da versare deve corrisponde a quella riferita all’integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l’intero periodo di ritardo; il calcolo della sanzione, in caso di ravvedimento, deve essere effettuato considerando il momento di perfezionamento dello stesso.
Ritenute fiscali: omesso oppure insufficiente versamento
Nei casi di omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali operate nei confronti dei soggetti percettore (quali lavoratore dipendente, lavoratore autonomo) la sanzione ordinaria, a carico del sostituto d’imposta, è pari a:
- 30% dell’importo non versato;
- 15% dell’imposta non versata, per ritardi nel versamento non superiori a 90 giorni;
- riduzione di 1/15 per ogni giorno di ritardo della sanzione del 15%, per ritardi non superiori a 15 giorni;
- diminuzione della sanzione all’aumentare dei giorni di ritardo, nei 15 giorni successivi alla scadenza.
Il sostituto d’imposta può procedere al versamento spontaneo utilizzando il ravvedimento operoso con l’applicazione di una sanzione calcolata in rapporto ai giorni di ritardo, ridotta a 1/10.
L’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 prevede che la regolarizzazione dell’omesso o insufficiente versamento avvenga nei termini e con le riduzioni della sanzione di seguito elencate:
Momento del ravvedimento | Sanzione edittale | Riduzione da ravvedimento | Sanzione ridotta
da ravvedimento |
entro i primi 14 giorni | 15% | 1/10 | 0,1% per ogni giorno di ritardo |
dal 15° al 30° giorno | 15% | 1/10 | 1,5% |
dal 31° al 90° giorno | 15% | 1/9 | 1,67% |
dal 91° giorno al termine di presentazione della dichiarazione | 30% | 1/8 | 3,75% |
entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva | 30% | 1/7 | 4,29% |
oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva | 30% | 1/6 | 5% |
Il ravvedimento operoso presuppone il versamento contestuale degli interessi legali oltre alla somma non versata (solo la sanzione sarà esposta separatamente).
La Risoluzione del 28 aprile 2023, n. 18/E dell’Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici tributo per il versamento, tramite modello F24, da utilizzare per il versamento delle sanzioni in virtù dell’applicazione del ravvedimento di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, relative ad alcune ritenute e trattenute da riportare nel “Modello 770”. L’efficacia operativa di quanto previsto nella Risoluzione n. 18/E decorre dal 3 luglio 2023.
Sezione | codice tributo | descrizione tributo |
Erario | 8947 | Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale |
Erario | 8948 | Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi |
Erario | 8949 | Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di capitale |
Regione | 8950 | Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale |
Regione | 8951 | Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi diversi |
Regione | 8952 | Sanzione per ravvedimento addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale |
IMU ed altri tributi locali | 8953 | Sanzione per ravvedimento addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi diversi |
I sopra riportati codici tributo vanno esposti nelle diverse sezioni del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.
L’Agenzia delle Entrate ha altresì disposto la soppressione dei seguenti codici tributo:
- 8906 denominato “Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta”;
- 1250 denominato “Acconto imposte sui trattamenti di fine rapporto”;
- 1618 denominato “Contributo di solidarietà di cui all’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011, trattenuto dal sostituto d’imposta a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno”;
- 1619 denominato “Contributo di solidarietà di cui all’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011, trattenuto a seguito di assistenza fiscale”.