Per i pagamenti che saranno eseguiti dopo la scadenza del 20 agosto per il pagamento delle imposte è possibile rimediare pagando in ritardo fruendo del ravvedimento operoso. Le modalità per rimediare sono tre:
- “ravvedimento brevissimo” entro il 14° giorno,
- “ravvedimento breve” entro 30 giorni,
- “ravvedimento lungo” entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione.
Si rammenta che Il 20 agosto 2013 è scaduto il termine per il versamento delle imposte scaturenti da Unico con la maggiorazione dello 0,4%. La scadenza riguardava i contribuenti soggetti a studi di settore ma anche le società di capitali che hanno approvato il bilancio sfruttando i tempi supplementari fino al 30 giugno.
Pertanto qualora il pagamento non sia stato effettuato nei termini vuoi per dimenticanza o a maggior ragione per indisponibilità di risorse finanziarie il contribuente al momento del pagamento tardivo viene colpito da una sanzione pari al 2% dell’importo non pagato per ogni giorno di ritardo per i primi 14 giorni o al 30% dell’ammontare del tributo da versare per i pagamenti effettuati a partire dal 15 giorno di ritardo.
Ravvedimento operoso – Al fine di non vedersi irrogare la sanzione piena la normativa di riferimento ha introdotto l’istituto del ravvedimento operoso. In tal caso il contribuente può porre rimedio con la regolarizzazione spontanea dell’omissione, alle prescritte scadenze, di adempimenti fiscali e versamenti di tributi , sempreché tali omissioni non siano già state rilevate dagli organi di controllo. Tutto ciò avvalendosi di sanzioni ridotte (più gli interessi sulle imposte dovute) in misura variabile alla tempestività dell’effettuazione dell’adempimento o versamento spontaneo, tempestività che può essere di tre tipi: brevissima, breve e lunga.
Ravvedimento brevissimo – Se la regolarizzazione avviene entro 14 giorni, la sanzione si riduce allo 0,2 per ogni giorno di ritardo (1/10 del 2%). Dunque, chi non ha pagato le imposte entro il 20 agosto può avvalersi del ravvedimento sprint entro 14 giorni dalla scadenza (cioè entro il 3 settembre 2013). Ad esempio il contribuente che doveva versare il 20 agosto un’Irpef di 100 € (compresa la maggiorazione) e decide di pagarla il 27 agosto può pagare una sanzione ridotta dell’1,40% pari a € 1,4.
Ravvedimento breve – Con il ravvedimento breve la sanzione è pari al 3% (1/10 del 30%), il pagamento omesso deve però essere eseguito dal quindicesimo (4 settembre 2013) entro trentesimo giorno successivo alla scadenza (19 settembre 2013).
Ravvedimento lungo – Infine rimane il ravvedimento lungo da effettuarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione (cioè per le persone fisiche entro il 30 settembre 2014). In questo caso la sanzione è dovuta nella misura del 3,75% (1/8 del 30%).
Somme da versare – Circa la decisione delle somme da versare si fa presente che è possibile “frazionare” quanto dovuto, in relazione alle proprie disponibilità. Vale a dire, procedere con un ravvedimento parziale, corrispondendo, di volta in volta, interessi e sanzioni commisurati alla parte del debito d’imposta versato tardivamente. L’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 67/2011 ha infatti chiarito che il ravvedimento di una sola parte del debito di imposta sanabile è valido e il contribuente può fruire della riduzione delle sanzioni, se viene effettuato entro i termini stabiliti e se non sono intervenuti controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria. Il contribuente può dunque valutare l’opportunità di una sorta di proprio piano di “rientro” facendo attenzione al corretto calcolo delle sanzioni dovute.
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