AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 156 del 16 giugno 2025

Realizzazione un impianto agrivoltaico – Reverse charge – Articolo 17, sesto comma, lettera a-ter) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

TIZIO riferisce di essere titolare della ditta individuale ALFA (di seguito, ”Istante” o ”Contribuente”) e di voler realizzare un impianto agrivoltaico avanzato su un terreno in conduzione.

L’Istante fa altresì presente di disporre già di un impianto fotovoltaico totalmente integrato su serre con riferimento ai quali, per le operazioni di acquisto e installazione dell’impianto, è stato applicato il reverse charge di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in breve, ”Decreto IVA”).

Il Contribuente intende conoscere ”se le operazioni di acquisto e installazione di impianti fotovoltaici destinati all’utilizzo integrato nell’attività agricola (cosiddetto agrivoltaico avanzato secondo direttive del MASE e DM Agrivoltaico) possano beneficiare del medesimo trattamento IVA, ossia l’esenzione IVA tramite il meccanismo del reverse charge, come previsto per gli impianti fotovoltaici in base alla normativa vigente”. In particolare, chiede se il reverse charge può essere applicato:

sia quando l’impianto fotovoltaico è installato in ambito agricolo con finalità di sfruttamento agrivoltaico (i.e. la superficie del terreno è utilizzata sia per la produzione agricola, sia per la produzione energetica con pannelli fotovoltaici montati su pali all’altezza di 3 metri);

sia quando l’impianto fotovoltaico è installato su terreno agricolo, ma non rientri tra quelli che possono essere considerati ”a terra funzionali a edifici” (a esempio se non integrato a strutture edilizie).

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Considerato che l’agrivoltaico, per natura e finalità di produzione di energia elettrica, può essere assimilato agli impianti fotovoltaici tradizionali, l’Istante ritiene che debba essere applicato il regime del reverse charge anche alle operazioni di acquisto e installazione di impianti agrivoltaici avanzati.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Il presente parere è reso sulla base delle scarne informazioni rese dal Contribuente, così come esposte nell’istanza di interpello e qui assunte acriticamente, restando impregiudicata ogni possibilità di sindacato da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Si rileva altresì che le informazioni fornite consentono solo di formulare un parere in termini di principi generali, resi noti i quali spetta all’Istante applicarli al suo caso concreto e personale.

I quesiti sollevati sono volti sostanzialmente a conoscere se l’acquisto e l’installazione di un impianto agrivoltaico è soggetto al meccanismo dell’inversione contabile (i.e. reverse charge) di cui all’articolo 17, sesto comma, lettera ater) del Decreto IVA.

Al riguardo si osserva in primis che secondo il Ministero della transizione ecologica (MiTE)

per impianto agrivoltaico si intende un «impianto fotovoltaico che adotta soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione»;

per sistema agrivoltaico avanzato si intende un «sistema complesso composto dalle opere necessarie per lo svolgimento di attività agricole in una data area e da un impianto agrivoltaico installato su quest’ultima che, attraverso una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, integri attività agricola e produzione elettrica, e che ha lo scopo di valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi, garantendo comunque la continuità delle attività agricole proprie dell’area» (cfr. ”Linee guida in materia di Impianti Agrivoltaici” del 27 giugno 2022).

In merito ai profili IVA, si ricorda che per l’articolo 17, sesto comma, lettera ater) del Decreto IVA sono in reverse charge «…le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici (n.d.r. enfasi aggiunta)».

Dettagli e chiarimenti in merito all’applicazione di questa modalità di assolvimento dell’imposta sono contenuti in diversi documenti di prassi, tra cui le circolari n. 37/E del 29 dicembre 2006, n. 14/E del 27 marzo 2015 e n. 37/E del 22 dicembre 2015, a cui l’Istante è invitato a fare riferimento.

Ai fini in esame è opportuno richiamare quanto chiarito dalla circolare n. 14/E del 2015 in merito all’ambito oggettivo di applicazione delle operazioni di cui alla citata lettera ater): tale documento di prassi precisa ”… che il Legislatore, utilizzando il riferimento alla nozione di edificio, abbia sostanzialmente voluto limitare la disposizione in commento ai fabbricati, come risultanti dalle disposizioni sopra espostee non alla più ampia categoria dei beni immobili (n.d.r. enfasi aggiunta).

La disposizione deve intendersi riferita sia ai fabbricati ad uso abitativo che a quelli strumentali, ivi compresi quelli di nuova costruzione, nonché alle parti di essi (ad esempio, singolo locale di un edificio). Devono ricomprendersi, inoltre, nell’ambito applicativo della norma in commento anche gli edifici in corso di costruzione rientranti nella categoria catastale F3 e le ”unità in corso di definizione” rientranti nella categoria catastale F4.

Sulla base della ricostruzione sopra operata, si ritiene che non rientrino, pertanto, nella nozione di edificio e vadano, quindi, escluse dal meccanismo del reverse charge le prestazioni di servizi di cui alla lettera ater) aventi ad oggetto, ad esempio, terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, etc., salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio stesso (ad esempio, piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti, etc.)”.

La successiva circolare 37/E del 2015, al paragrafo 8, chiarisce le modalità di applicazione del reverse charge in caso di installazione di impianti fotovoltaici, confermando la necessità del nesso funzionale rispetto all’edificio (rectius fabbricato). Tale nesso sussiste ovviamente per i c.d. impianti fotovoltaici integrati o semi-integrati e per quelli a terra, in quanto installati rispettivamente sugli edifici e in area pertinenziali al fabbricato. Pertanto, ”gli impianti fotovoltaici posti su edifici e quelli realizzati su aree di pertinenza di fabbricati (ad esempio impianti fotovoltaici ”a terra”), sempre che gli impianti non siano accatastati come unità immobiliari autonome, … (n.d.r. sono) soggetti al meccanismo del reverse charge di cui all’articolo 17, sesto comma, lett. ater) del DPR n. 633 del 1972.

Diversamente, l’installazione di centrali fotovoltaiche poste sul lastrico solare (o su aree di pertinenza di fabbricati di un edificio), accatastate autonomamente in categoria D/1, ovvero D/10, non costituendo un edificio né parte dell’edificio sottostante, non dovrà essere assoggettata al meccanismo del reverse charge di cui all’articolo 17, sesto comma, lett. ater) del DPR n. 633 del 1972”.

Il descritto nesso funzionale con l’edificio non è in linea di principio rinvenibile per gli impianti agrivoltaici con le caratteristiche evidenziate dal Contribuente: tali impianti sono infatti installati su un terreno agricolo e dunque non sono né funzionali, né serventi a un edificio. La loro installazione pertanto esula dall’ambito di applicazione dell’articolo 17, sesto comma, lettera ater) del Decreto IVA.

Spetta ora all’Istante valutare l’applicazione dei descritti principi generali sia alla fattispecie oggetto del presente interpello, sia a quella pregressa riguardante un impianto fotovoltaico, installato su serre, che afferma già di possedere e per il quale ha applicato il reverse charge.

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