La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 45951 depositata il 15 novembre 2013 intervenendo in tema di reati fiscali ha statuito che la confisca per equivalente ha natura di sanzione; tale natura sanzionatoria discende dalla confiscabilità dei beni che, oltre a non avere alcun rapporto con la pericolosità individuale del reo, neppure hanno collegamento diretto con il singolo reato e la cui ratio è quella di privare il reo di un qualunque beneficio economico dell’attività criminosa, anche di fronte alla impossibilità di aggredire l’oggetto principale, nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale strumento ( ex multis Cass. 14/1/2010, n. 6293 ).
La vicenda ha riguardato un amministratore di una società a cui veniva contestato il reato di cui all’articolo 3 del D.Lgs. n. 74/2000 per aver dichiarato, nelle comunicazioni fiscali della società, elementi attivi inferiori a quelli reali, avvalendosi di mezzi fraudolenti. Il GIP emetteva il provvedimento di sequestro preventivo per equivalente di beni intestati all’amministratore i qualio erano cointestati con latro soggetto. L’imputato avverso tale decreto ricorreva al Tribunale che, però, confermava il provvedimento del GIP.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di conferma della misura cautelare l’imputato ed l’altro compropretario ricorrevano, per il tramite del difensore, affidandosi a tre morivi di censura alla Corte Suprema. La doglianza, tra le altre, dei ricorrenti era l’assunta inammissibilità della confisca per equivalente dei beni dell’indagato e conseguentemente il sequestro, dovendo, in primo luogo, essere attinte dalla misura ablatoria le somme costituenti il profitto e/o il prezzo del reato, da individuarsi nei beni rientranti nel complesso aziendale della società e dovendo motivare il giudice in ordine alla impossibilità di procedere al sequestro di beni costituenti direttamente il profitto del reato atteso ad istanza del ricorrente la mancata proporzione del sequestro rispetto al reato e l’estraneità dell’altro soggetto al reato.
Gli Ermellini rigettano il ricorso. I giudici di legittimità confermano la correttezza dell’operato del Tribunale ribadisce che la confisca per equivalente ha natura di sanzione. In merito alla questione della confiscabilità per equivalente dei beni appartenenti a persone giuridiche per reati tributari, commessi dall’amministratore della società, la Cassazione in ragione della natura di sanzione penale di detta confisca, conferma la inapplicabilità della stessa nei confronti di soggetto diverso dall’autore del fatto. Ciò discende dal fatto che nel diritto penale tributario la possibilità di applicare la misura ablatoria è impedita dalla mancata inclusione dei reati fiscali, previsti dal d.Lvo 74/2000 nell’elenco degli illeciti penali, in quanto la misura deve essere strettamente riferita al soggetto persona fisica autore della violazione. Infine conclude la Corte ritenendo corretto il sequestro dell’immobile di proprietà di altro soggetto, in quanto nonostante estraneo al reato per cui si procede è emerso che l’immobile in questione, è da considerare nella disponibilità dell’indagato, rendendo evidente che quest’ultimo con le proprie risorse patrimoniali, ha permesso l’acquisto del bene, interponendo volutamente il predetto terzo soggetto.
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