La Corte di Cassazione sez. penale feriale con la sentenza n. 35846 del 02 settembre 2013 intervenendo in tema di reati tributari ha statuito che il contribuente può rispondere del reato di omessa dichiarazione anche quando la Commissione tributaria ha annullato l’accertamento e le sanzioni.
In ogni caso, fermo restando l’autonomia tra i due giudizi, non deve escludersi tuttavia, che nella formazione del proprio libero convincimento il giudice penale possa tener conto delle presunzioni tributarie alla stregua di elementi indiziari, fermo restando l’obbligo di dare conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. Per cui il giudice penale può avvalersi degli stessi elementi che determinano presunzioni secondo la disciplina tributaria, a condizione però che gli stessi siano assunti non con l’efficacia di certezza legale, ma come dati processuali oggetto di libera valutazione ai fini probatori, in quanto, ai fini penali, le presunzioni tributarie hanno il valore di un indizio (Cass., tra le altre, sentenze n. 7078/13 e n. 19709/13). Pertanto nel giudizio penale le presunzioni tributarie, seppure idonee a integrare la notizia di reato, non hanno valore di prova. Si deve quindi escludere che la responsabilità penale di un contribuente – per uno dei reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000 – possa essere affermata sulla base delle presunzioni tributarie che hanno condotto alla rettifica del reddito, a meno che queste non siano corroborate da altri e più consistenti elementi di riscontro.
Inoltre la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente sostenuto (da ultimo: sentenza n. 15190/13) che la sentenza penale passata in giudicato non ha efficacia vincolate nel processo tributario. L’accertamento contenuto in una sentenza di proscioglimento può però costituire una prova presuntiva laddove il giudice tributario compia un’autonoma valutazione degli elementi acquisiti in sede penale. In altre parole, la Commissione non può limitarsi a rilevare l’esistenza di una sentenza definitiva in materia di reati tributari, estendendo automaticamente gli effetti con riguardo all’azione accertatrice dell’Amministrazione Finanziaria.