La Corte di Cassazione con la sentenza n. 32958 del 30 luglio 2013 interviene in tema di reati tributari e relativa confisca statuendo che in caso di reati tributari commessi dall’amministratore di una Srl, il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, che abbia a oggetto beni appartenenti alla società medesima, è illegittimo per l’inapplicabilità della confisca nei confronti di soggetto diverso dall’autore del fatto.
Gli Ermellini hanno annullato l’ordinanza che disponeva il sequestro di somme di denaro depositate sui conti correnti bancari nella disponibilità dell’indagata oltreché di beni mobili e immobili riconducibili alla medesima, in relazione al mancato versamento dell’Iva, per il periodo di imposta 2009 da parte della stessa indagata, nella sua qualità di legale rappresentante della società.
La Corte Suprema ricorda fra l’altro che “gli artt. 24 e seguenti del decreto legislativo n. 231 del 2001 non prevedono i reati fiscali fra le fattispecie in grado di giustificare l’applicazione del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente previsto dall’art. 19, comma 2, del medesimo decreto legislativo”.
La vicenda ha riguardato l’amministratore di una società che non era riuscito a versare l’Iva, per li periodo di imposta del 2009 da parte della stessa indagata, nella sua qualità di legale rappresentante di una società.
Il soggetto indagato avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, l’indagata, la quale deduce, con unico motivo di doglianza, l’erronea applicazione degli artt. 321 e 322 ter cod. pen., nonché degli artt. 19 e 53 del d.lgs. n. 231 del 2001, quanto alla conferma del sequestro preventivo nei confronti dei beni della società.
I giudici di legittimità rilevano che il ricorso è fondato e va accolto. Infatti ricordano i giudici della Corte Suprema che in ipotesi di reati tributari commessi dall’amministratore di una società a responsabilità limitata, il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente disposto al sensi dell’art. 322 ter cod. pen., che abbia ad oggetto beni appartenenti a società medesima, è illegittimo, per l’inapplicabilità della confisca nel confronti di un soggetto diverso dall’autore del fatto. E ciò, In ragione della natura di sanzione penale di detta confisca e, ovviamente, salvo che la struttura societaria rappresenti un apparato fittizio utilizzato dal reo proprio per porre in essere reati di frode fiscale, sicché ogni cosa fittiziamente intestata alla società sia immediatamente riconducibile alla disponibilità dell’autore del reato. Deve, del resto, rilevarsi sul punto che gli artt. 24 e seguenti del decreto legislativo n. 231 del 2001 non prevedono i reati fiscali fra le fattispecie in grado di giustificare l’applicazione del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente previsto dall’art. 19, comma 2, del medesimo decreto legislativo (ex multis sez. 3, 14 giugno 2012, n. 25774; sez. 3, 4 luglio 2012, n. 33371).