Pertanto la condotta inerente la mancata tenuta del libro degli inventari ed il mancato deposito del bilancio di esercizio è una condotta che, ove tenuta in epoca coeva allo stato di dissesto e di pari passo con la condotta distrattiva, integra il reato di bancarotta fraudolenta documentale previsto dall’art. 216, comma 1 n. 2, L. Fall. e non quello, meno grave, di bancarotta semplice ex art. 217 comma 2 L. Fall.
La vicenda ha riguardato un amministratore di una S.r.l. dichiarata fallita era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione. Il Tribunale condannava l’amministratore per i reati ascritti. L’imputato proponeva ricorso alla Corte di Appello. I giudici di appello confermavano la sentenza impugnata.
Avverso la decisione del giudice di secondo grado, l’imputato, proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi. In particolare il ricorrente ritiene che il reato di bancarotta documentale avrebbe dovuto trovare applicazione il comma 2 dell’art. 217 L. Fall. A conforto di tale richiesta evidenzia che la società aveva affidato la tenuta delle scritture a un consulente il quale, in mancanza del pagamento degli onorari, non aveva provveduto ai relativi adempimenti. Nella specie, quindi, la condotta poteva essere qualificata come negligente in ragione di una culpa in vigilandorispetto all’inerzia del professionista incaricato, ipotesi al più riconducibile nell’omessa tenuta delle scritture (colposa) prevista dall’art. 217 L. Fall., posto che l’art. 216 richiede il dolo.
Gli Ermellini hanno respinto le doglianza dell’imputato. In particolare sulla richiesta di riqualificazione del fatto del reato, da parte del ricorrente, i giudici di legittimità precisano che, in tema di bancarotta semplice, è estraneo al fatto tipico descritto dall’art. 217, comma 2, L. Fall., il requisito dell’impedimento della ricostruzione del volume d’affari o del patrimonio del fallito (Sez. 5, n. 32051/2014); mentre nel caso di specie, “la circostanza che la condotta contestata all’imputato – riguardante la mancata tenuta del libro degli inventari oltre che il mancato deposito del bilancio di esercizio 2007-2008 – fosse stata tenuta in epoca coeva allo stato di dissesto e che sia andata di pari passo con la condotta distrattiva operata dal medesimo imputato, è stata ritenuta senza illogicità integrante il più grave reato di bancarotta fraudolenta documentale previsto dall’art. 216, comma primo, n. 2, L. Fall., il cui elemento psicologico è da individuarsi nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza di rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio della società, recando pregiudizio ai creditori.”