La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 3705 del 28 gennaio 2014, la terza sezione penale della Cassazione ha affermato che la situazione di insolvenza nella quale versa l’azienda non è sufficiente a liberare dalla responsabilità penale il responsabile dell’impresa che ha omesso di versare le ritenute previdenziali sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti.
La vicenda ha riguardato un amministratore di una società accusto del reato di cui al Decreto Legge n. 463 del 1983, ex articolo 2, comma 1 bis, di omesso versamento delle ritenute previdenziali. Il Tribunale assolveva dal reato ascritto l’amministratore. Il PM proponeva ricorso, basato su un unico motivo di censura, inanzi alla Corte Suprema contestando la erronea applicazione dell’articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge suddetto.
Gli Ermellini accolgono il ricorso del PM. I giudici di legittimità il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e’ integrato, siccome e’ a dolo generico, dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, sicche’ non rileva, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticita’ e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti piu’ urgenti (Sez. 3, n. 29975 del 21/06/2011, Libutti, non massimata; Sez. 3, n. 20845 del 28/04/2011, Cannarile, non massimata; Sez. 3, n. Sez. 3, n. 13100 del 19/01/2011, Biglia, Rv. 249917; Sez. 3, n. 11962 del 16/07/1999, Rigoni, Rv. 214627). Si e’ in particolare specificato che il reato e’ configurabile anche nel caso in cui si accerti l’esistenza del successivo stato di insolvenza dell’imprenditore, in quanto e’ onere di quest’ultimo ripartire le risorse esistenti al momento di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori dipendenti in modo da poter adempiere all’obbligo del versamento delle ritenute, anche se cio’ possa riflettersi sull’integrale pagamento delle retribuzioni medesime (Sez. 3, n. 38269 del 25/09/2007, Tafuro, Rv. 237827; Sez. 3, n. 33945 del 05/07/2001, Castellotti, Rv. 219989).
Il sopravvenuto fallimento non è sufficiente a giustificare il precedente omesso versamento in quanto il datore di lavoro deve ripartire le risorse esistenti nel momento della corresponsione dei salari in maniera tale da poter onorare i propri obblighi, pur se ciò potrebbe comportare l’impossibilità di pagare “in toto” le retribuzioni.
Secondo la Cassazione l`imprenditore che, in stato di crisi finanziaria, si trova a non avere sufficienti risorse per adempiere ai suoi obblighi nei confronti dei dipendenti (per le retribuzioni nette) e dell`INPS (per il versamento dei contributi), deve erogare compensi ridotti ai dipendenti, in misura tale che gli consenta di versare anche le corrispondenti ritenute previdenziali (ricalcolate sulla base del compenso effettivamente versato al dipendente).
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