La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 44283 depositata il 31 ottobre 2013 intervenendo in materia di reati fiscali ha statuito che sussiste il reato di omesso versamento dell’IVA anche quando la società abbia, prima delle scadenze previste, ottenuto il concordato preventivo. Infatti, l’accesso alla procedura di concordato è una scelta pienamente libera dell’imprenditore che non può portare, come sua conseguenza, ad eludere gli obblighi giuridici aventi rilievo pubblico, come il versamento dell’IVA alle scadenza previste, considerando anche la natura comunitaria del tributo IVA, per cui un’eventuale transazione fiscale potrebbe portare solo ad una dilazione del pagamento e non ad una sua riduzione.
La vicenda ha riguardato l’amministratore di una S.p.A. sottoposto ad indagine per il reato di cui all’art. 10-ter, D.Lgs. n. 74/2000, per aver omesso di versare l’IVA dalla società per il 2010. Il GIP disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente sui beni del manager indagato.
L’imputato avverso il provvedimento di sequestro ricorreva al Tribunale del riesame che annullava la misura cautelare ritenendo non sussistente il reato di omesso versamento IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale. Per i giudici la società era stata ammessa al concordato preventivo antecedentemente alla scadenza del termine previsto per il versamento dell’imposta. Per cui, a parte la situazione di crisi in cui si trovava, un eventuale pagamento del debito col fisco avrebbe violato il principio della par condicio creditorum.
Il P.M. impugnava inanzi alla Corte Suprema l’ordinanza del Tribunale del riesame. Nel ricorso il PM evidenziava, tra l’altro, che la dilazione IVA non è ammissibile se l’imprenditore è stato ammesso al concordato senza transazione fiscale. Altra aspetto evidenziato dal ricorrente è stata la natura di risorsa comunitaria, sul quale lo Stato italiano non ha competenza a transigere, la transazione fiscale può prevedere solo una eventuale dilazione del pagamento senza alcuna possibilità di limitare l’entità dell’imposta da versare.
I giudici di legittimità, accogliendo la tesi del P.M., hanno rammentato che la legislazione vigente impone che nel concordato preventivo il debito IVA vada comunque pagato per intero, a prescindere dalla presenza o meno di una transazione fiscale, proprio in virtù del carattere sovranazionale del tributo (direttiva Consiglio n. 2006/112/CE; Corte di Giustizia, causa C-500/10).Ormai anche nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7667/2012) si è consolidato il principio secondo cui, nel caso di omologazione del concordato preventivo con transazione fiscale, la proposta, con riferimento all’IVA, può riguardare solo la dilazione del pagamento.
Tale impostazione è rafforzata dalle disposizioni del Decreto Crescita (D.L. n. 179/2012) che stabilisce, con riferimento alla possibilità di stipulare un accordo con i creditori che “con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea (IVA) (…) il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento”.
Gli Ermellini hanno evidenziato che il concordato preventivo non esclude la configurabilità del reato tributario di cui all’art. 10-ter, con particolare riferimento al debito IVA scaduto e da versare, in quanto il debitore, pur nella “strettoia” della propria condizione finanziaria e patrimoniale, ha di fronte a sé una pluralità di soluzioni, a partire dalla transazione fiscale sino al piano che, indicando la prioritaria soddisfazione del debito IVA rispetto a tutti gli altri, ove presentato tempestivamente in vista delle scadenze (e quindi, previa ammissione del relativo concordato), raggiunga anche l’approvazione dei creditori e la conseguente omologazione del Tribunale, fatti giuridici idonei a consentire la successiva esecuzione dei pagamenti.
I giudici, infine, ricordano che la fattispecie di omesso versamento IVA ha natura di reato omissivo istantaneo, che si perfeziona alla scadenza del termine entro cui doveva essere effettuato il pagamento. A tal proposito, è irrilevante che la società contribuente, e per essa il suo legale rappresentante, sia stata ammessa alla procedura del concordato preventivo in data precedente, tanto più che, nel caso di specie, la società con l’istanza di concordato non aveva richiesto una specifica transazione fiscale. Di conseguenza, non aveva ottenuto alcuna dilazione di pagamento.
Da qui, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale per un nuovo esame del caso, condotto alla luce dei principi espressi dalla Corte.