La Corte di
Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 39541 depositata il 30 agosto 2017 intervenendo in tema di reato per evasione IVA ha affermato che Il D.L. n. 16 del 2012, che ha modificato la disciplina del trattamento fiscale dei costi da reato, per cui la
consapevolezza che il contribuente sta partecipando ad una
frode fiscale è l’elemento
determinante per la configurazione del
delitto di dichiarazione fraudolenta.La vicenda ha riguardato il legale rappresentante di una società accusato del reato di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000. L’imputato condannato in primo grado proponeva ricorso alla Corte di appello. I giudici distrettuali, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannavano l’imputato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione per il reato di utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.
L’imputato avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso in cassazione fondato su quattro motivi. In particolare l’imputato ha sostenuto che, a seguito della modifica introdotta dall’art. 8, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012, convertito dalla Legge n. 44 del 2012, è prevista la deducibilità delle fatture soggettivamente inesistenti, per cui la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere non sussistente l’evasione d’imposta, essendo legittima la deducibilità del costo pur in presenza della consapevolezza del carattere fraudolento delle operazioni.
Gli Ermellini dichiarano inammissibile il ricorso dell’imputato non avendo dubbi sul fatto che il nuovo regime sulla deducibilità dei costi riguarda le imposte dirette e non l’IVA (Cass. pen., Sez. III, n. 25792/2013 e n. 28145/2013). . Per i giudici di legittimità nel reato ex art. 2 del D.lgs. n. 74 del 2000 «il dolo nel delitto di utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000, è ravvisabile nella consapevolezza, in chi utilizza il documento in dichiarazione, che colui che ha effettivamente reso la prestazione non ha provveduto alla fatturazione del corrispettivo versato dall’emittente, conseguendo in tal modo un indebito vantaggio fiscale in quanto l’IVA versata dall’utilizzatore della fattura non è stata pagata dall’esecutore della prestazione medesima». (Cass. pen., Sez. III, n. 19012/2015)
Per la Corte Suprema, nella fattispecie, l’imputato non ha efficacemente confutato l’accertamento operato dal Giudice di merito riguardo alla conoscenza del meccanismo fraudolento. Infatti, “una volta appurata l’oggettiva sussistenza della frode attraverso la ricostruzione dei passaggi in cui, in concreto, detto meccanismo si estrinseca, è insita nella stessa gestione di fatto delle società coinvolte, e conseguentemente nella regia e supervisione delle operazioni commerciali dalle stesse poste in essere, la piena consapevolezza, in capo ai soggetti agenti, del sistema fraudolento complessivo” (Cass. pen., Sez. III, n. 18924/2017).
In secondo luogo la disposizione normativa richiamata dall’imputato “si è limitata a stabilire una regola per le procedure di accertamento tributario ai fini delle imposte sui redditi, stabilendo che non concorrono alla formazione dei reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione, norma che non ha alcun riflesso sulle disposizioni penali relative all’incriminazione di condotte fraudolente quali quelle contestate.”