La vicenda ha riguardato un un imprenditore che si era reso inadempiente nei confronti dell’INPS per i periodi dall’agosto al novembre 2009. Il Tribunale condannava l’imputato per il reato di cui agli artt. 81 cpv cod. pen. e 2 legge 638/83. L’imputato sosteneva di non aver ricevuto dall’ente previdenziale la preventiva contestazione dell’omesso versamento e quindi di non essersi potuto avvalere della causa di non punibilità. Nella fase processuale emergeva la notifica di tale atto. L’imputato impugnava la sentenza di primo grado innanzi alla Corte di Appello. I giudici distrettuali confermavano la decisione impugnata.
Avverso la sentenza dei giudici di appello, l’imputato proponeva ricorso in cassazione fondato su due motivi.
Gli Ermellini rigettano il ricorso evidenziando come l’articolo 2, comma 1-bis, secondo periodo, della legge 638/1983 abbia introdotto, prima dell’invio della comunicazione della notizia di reato, la possibilità di definire il contenzioso in sede amministrativa, nel termine concesso a tale scopo al datore di lavoro, mediante la contestazione o notifica dell’accertamento della violazione, che non costituisce una condizione di procedibilità del reato “cosicché può ben ritenersi che il pubblico ministero eserciti ritualmente l’azione penale per il reato in questione, anche se non si sia perfezionato il procedimento per la definizione in sede amministrativa, così come esercita l’azione penale per i fatti costituenti reato di cui sia venuto a conoscenza aliunde rispetto ai meccanismi di informazione previsti dagli art. 347 e 331 cod. proc. pen.”.
I giudici di legittimità precisano che grava innanzitutto sull’ente previdenziale l’obbligo di assicurare la regolarità della contestazione o della notifica dell’accertamento delle violazioni e di attendere il decorso del termine di tre mesi, prima di trasmettere la notizia di reato al P.M. Quest’ultimo dovrà poi accertare che all’indagato sia stato concretamente reso possibile esercitare la facoltà di fruire della causa di non punibilità, rendendo eventualmente edotto l’ente previdenziale in caso di esito negativo della verifica, cosicché possa adempiersi all’obbligo di contestazione o di notifica dell’accertamento delle violazioni imposto dall’art. 2, comma 1-bis. L. 638/83. Analoghi obblighi di verifica gravano sui Giudici dei due gradi di merito, “cui spetta di accogliere in caso di esito negativo, una eventuale richiesta di rinvio da parte dell’imputato, allo scopo di consentirgli di provvedere al versamento delle ritenute…”.
Sulla problematica in commento viene evidenziato la sentenza delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 1855 del 24/11/2011) che hanno precisato che la possibilità per il datore di lavoro di evitare l’applicazione della sanzione penale, attraverso il pagamento del dovuto entro il termine di tre mesi concesso dalla norma, resta connessa all’adempimento dell’obbligo imposto all’ente previdenziale di rendergli noto l’accertamento delle violazioni e le modalità e i termini per eliminare il contenzioso in sede penale, “con la conseguenza che l’esercizio di tale facoltà può essere precluso solo dalla scadenza del termineprevisto dall’art. 2, comma 1-bis, ultimo periodo, a decorrere dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento delle violazioni, oppure da un atto equipollente che ne contenga tutte le informazioni in modo da assicurare concretamente l’accesso a tale causa di non punibilità”.
I giudici del palazzaccio precisano che l’effettiva possibilità di esercizio della facoltà per l’imputato di effettuare il versamento omesso “presuppone che l’avviso dell’accertamento inviato dall’ente al datore di lavoro contenga l’indicazione del periodo cui si riferisce l’omesso versamento delle ritenute ed il relativo importo, la indicazione della sede dell’ente presso il quale deve essere effettuato il versamento entro il termine di tre mesi concesso dalla legge e l’avviso che il pagamento consente di fruire della causa di non punibilità, il che richiede, nell’ambito della verifica cui sono chiamati il giudice o il pubblico ministero, che in caso di omessa notifica dell’accertamento l’imputato sia stato raggiunto in sede giudiziaria da un atto di contenuto equipollente all’avviso dell’ente previdenziale e come tale viene individuato il decreto di citazione a giudizio, ma a condizione che contenga gli elementi essenziali del predetto avviso, con la conseguenza che va ritenuto tempestivo, ai fini del verificarsi della causa di non punibilità, il versamento delle ritenute previdenziali effettuato dall’imputato nel corso del giudizio, quando risulti che lo stesso non abbia ricevuto dall’ente previdenziale la contestazione o la notifica dell’accertamento delle violazioni o non sia stato raggiunto, nel corso del procedimento penale, da un atto che contenga gli elementi essenziali dell’avviso di accertamento”.
Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (il DECRETO), attuativo della legge 28 aprile 2014 n. 67 ed entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi. L’intervento di depenalizzazione nell’ambito della materia previdenziale ha riguardato, in particolare, l’articolo 2, co. 1-bis, del Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall’articolo 3, comma 6, del DECRETO.
La norma, nella versione attuale, opera un distinguo legato al valore dell’omissione compiuta dal datore di lavoro:
(1) omessi versamenti di importo superiore a 10.000,00 euro annui: sanzione penale della reclusione fino a tre anni congiunta alla multa fino a 1.032 euro;
(2) omessi versamenti di importo non superiore a 10.000,00 euro annui: sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 50.000,00 euro