
La vicenda ha riguardato un professionista con cittadinanza belga, il quale veniva accusato di aver omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi configurando il reato di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 74/00. Il contribuente veniva riconoisciuto del reato ascritogli dalla Corte di Appello in quanto soggetto residente in Italia ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, al fine di evadere le imposte sui redditi delle persone fisiche, non ha presentato, per più anni, essendovi obbligato, le dichiarazioni annuali, limitandosi ad applicare sui compensi percepiti la ritenuta a titolo d’imposta del 30 per cento, ex art. 24 co. 1-ter d.P.R. n. 600/73.
Gli Ermellini hanno respinto le doglianze del ricorrente ritenendo la motivazione della sentenza di condanna logica e giuridicamente corretta.
Infatti dalla documentazione prodotta risultava accertato che l’imputato prestava attività presso più strutture italiane a giorni alterni. Il periodo di permanenza nel nostro paese – vivendo nell’abitazione della moglie – è stato determinato dalla Guardia di finanza, sulla base dei dati documentali, in 201 giorni nell’anno 2007, in 223 giorni nell’anno 2008 e in 192 giorni nel 2009, ai quali sono andati ad aggiungersi 41 giorni desumibili dall’utilizzo della carta di credito. Inoltre è stato lo stesso ricorrente a riferire, fra l’altro, che i viaggi all’estero per stare con i familiari (in particolare i figli) avvenivano nel periodo natalizio.
La Suprema Corte afferma che “non è manifestamente illogico dedurre dal comportamento dell’imputato la volontà di evadere le imposte sul reddito, attribuendola alla consapevole scelta di optare per un regime semplificato in chiara assenza dei relativi presupposti”. Il comportamento tenuto, secondo la Suprema Corte, non è in alcun modo giustificabile e “si fonda esclusivamente sul personale convincimento dell’imputato (non rileva alimentato da chi) di poter optare per un regime fiscale più conveniente… La residenza fiscale italiana, inoltre, non è stata desunta dai Giudici di merito in base a indizi o a elementi presuntivi ma in base a dati di fatto certi che corrispondono pienamente, nella loro convergenza, ai requisiti previsti dagli artt. 2, d.P.R. n. 917 del 1986 e 43, cod. civ.”. Infatti, secondo costante giurisprudenza, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 del d.P.R. n. 917 del 1986, e dell’art. 43 cod. civ., deve considerarsi soggetto passivo il cittadino italiano che, pur risiedendo all’estero, stabilisca in Italia, per la maggior parte del periodo d’imposta, il suo domicilio, inteso come la sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle relazioni personali (Cass. civ., Sez. 5, n. 687/2015 tra le altre).
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