La Corte di Cassazione, sezione penale, con la Sentenza n. 3689 depositata il 28 gennaio 2014 intervenendo in tema di reati fiscali ha annullato la sentenza di condanna per il reato di omesso versamento di un amministratore di società, il quale era stato accusato di non aver versato le ritenute certificate e operate nei confronti dei dipendenti, riducendo la violazione al mero dolo generico essendo questi consapevole del debito verso l’erario. Il reato di omesso versamento delle ritenute è caratterizzato da dolo generico ed integrato dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti.
La vicenda come accennato ha visto protagonista l’amministratore di una società veniva accusato del reato di cui al D.lgs. n. 74 del 2000, art. 10 bis. Il Tribunale condannava l’imputato per il reato a lui ascritto perché ometteva di versare all’erario, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, le ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai lavoratori dipendenti. La condanna veniva confermata anche dalla Corte di Appello.
Per la cassazione della decisione del giudice di seconde cure l’imputato, per il tramite del proprio difensore, proponeva ricorso, basato su due motivi di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini accolgono il ricorso dell’imputata accogliendo la seconda censura. I giudici di legittimità hanno affermato che il reato di omesso versamento da un lato necessita della prova certa, fornita dagli organi ispettivi, che il presunto colpevole non abbia effettivamente pagato le imposte e non presumendolo per fatti contingenti (la mancanza di liquidità); dall’altro, che il reato di omesso versamento delle ritenute operate ai lavoratori dipendenti, per il sostituto d’imposta, si configura solamente alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale.
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