recesso ed apposizione del termine, cassazione sentenza n. 14016 del 2013,Con la sentenza n. 14016 del 4 giugno 2013 la Corte di Cassazione ha affermato che “l’apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa può essere sufficiente ad integrare la deroga pattizia alla facoltà di recesso cosi come disciplinata dalla legge, senza che a tal fine sia necessario un patto specifico ed espresso“. ( fra le tante V, Cass. 1° ottobre 2008 n. 2436, Cass. 21 dicembre 2006 n. 27293, Cass. 6 maggio 2000 n. 5738 e Cass, 8 settembre 1597 n. 8690).

La Suprema Corte ha posto in evidenza come “la previsione della possibilità di recesso ad nutum del cliente nel contratto di prestazione d’opera intellettuale, quale contemplata dall’art. 2337, comma 1, Cc non ha carattere inderogabile e, quindi, è possibile che per particolari esigenze delle parti sia esclusa una tale facoltà di recesso fino al termine del rapporto“.

La vicenda ha riguardato un rapporto di collaborazione professionale continuativa tra un lavoratore ed un istituto di credito. Il lavoratore ricorreva ai giudici di merito che in entrambi i gradi accoglievano il ricorso proposto nei confronti della Banca relativamente alla domanda concernente il pagamento dell’indennità sostitutiva di clientela mentre, i giudici di appello, respingeva quella afferente il pagamento dei corrispettivi previsti in relazione alla durata minima garantita del contratto di mandato e quella, azionata in via subordinata, dell’indennità di preavviso.

Per i giudici di appello, infatti, il contratto definito di mandato, intervenuto tra le parti, doveva qualificarsi, alla stregua del tenore letterale dell’accordo e della successiva attività svolta – come emersa dalla espletata istruttoria – non come mandato, bensì di prestazione d’opera intellettuale. Conseguentemente, secondo la Corte territoriale, trattandosi di rapporto tipicamente fiduciario questo era incompatibile con la pattuizione dì una durata minima garantita, sicché non spettavano i reclamati compensi successivi alla risoluzione del rapporto e la chiesta indennità sostitutiva del preavviso.